Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3375

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3375



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRIGNO

Istituzione di una zona franca comprendente i comuni di Partinico, Trappeto, Cinisi, Terrasini, Carini, Isola delle Femmine e Capaci

Presentata il 25 gennaio 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge, che si compone di ventidue articoli, si intende istituire una zona franca comprendente i comuni di Partinico, Trappeto, Cinisi, Terrasini, Carini, Isola delle Femmine e Capaci, in provincia di Palermo.
      Sin dall'antichità sono sempre esistite delle franchigie doganali in favore di alcune aree depresse o in fase di espansione.
      Con la costituzione della Comunità europea, che con una normativa sovranazionale regolamenta la materia, sono quasi del tutto sparite le zone franche. Di fatto, in Italia, sono rimaste soltanto quelle di Venezia e Trieste.
      Il Trattato che istituisce la Comunità europea consente la creazione nell'ambito comunitario di zone franche, tanto è vero che la Comunità europea nel 1969 ha emanato la direttiva riguardante il regime delle zone franche (69/75/CEE), seguita dalla direttiva 77/388/CEE riguardante il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e dai regolamenti approvati dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee il 25 luglio 1988.
      Negli ultimi anni si è registrata un'inversione di tendenza e la creazione di zone franche urbane è considerato uno strumento di possibile sviluppo delle aree economicamente depresse.
      Ciò è accaduto per la regione Sardegna, che con il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, ha potuto istituire ben sei aree di porti franchi.
      Anche la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) all'articolo 1, commi 340 e 341, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno
 

Pag. 2

degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano di quartieri ed aree degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane.
      I comuni di Partinico, Trappeto, Cinisi, Terrasini, Carini, Isola delle Femmine e Capaci, tutti ubicati nella fascia costiera occidentale della provincia di Palermo, hanno le caratteristiche dell'area depressa da valorizzare, dove creare una zona franca che possa portare in pochi anni un intenso sviluppo grazie al contributo di imprenditori e di capitali provenienti anche dall'estero e in particolare da concittadini emigrati.
      Per tanti decenni l'economia del territorio in oggetto ha beneficiato delle rimesse di moneta dei concittadini emigrati all'estero, soprattutto nel nord America.
      Adesso, la Sicilia, e in particolare il suddetto comprensorio, attraversano un momento di crisi, in quanto sono venute a mancare le rimesse degli emigrati a causa del potere di acquisto dell'euro e dell'indebolimento del dollaro USA e di quello canadese.
      Per attirare nuove fonti di investimento devono intervenire lo Stato e le istituzioni locali.
      Si tratta di un'area geograficamente limitata, da porre al di fuori del regime doganale, cui applicare una disciplina speciale e in cui è possibile introdurre e facilitare la produzione, la trasformazione e la compravendita di merci, con l'esenzione da alcune imposte, e dove i cittadini, di qualunque nazionalità, possono esercitare l'attività industriale e commerciale, traendo vantaggio da semplificazioni fiscali e amministrative.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce la zona franca nel territorio dei comuni di Partinico, Trappeto, Cinisi, Terrasini, Carini, Isola delle Femmine e Capaci, richiamando la normativa comunitaria di riferimento.
      L'articolo 2 regola i tempi e l'estensione territoriale della zona franca, da stabilire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del commercio internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con la Regione siciliana, le autorità portuali e i comuni interessati.
      L'articolo 3 enuncia i princìpi ispiratori della legge: lo sviluppo industriale, artigianale, turistico e commerciale della zona, al fine di sostenerne lo sviluppo economico e l'incremento dell'occupazione.
      L'articolo 4 delimita l'arco temporale della zona franca: fino al 31 dicembre 2040.
      L'articolo 5 contiene disposizioni per la costituzione della società che dovrà gestire l'area della zona franca. La normativa comunitaria sul punto lascia ampia libertà alle norme sussidiarie dei singoli Stati membri. Si è optato per la costituzione di una società pubblica. In particolare si tratta di una società per azioni composta dalla Regione siciliana, dall'Azienda di sviluppo industriale (ASI) e dai comuni della zona franca.
      La società eserciterà le sue funzioni utilizzando i proventi stabiliti dall'articolo 14: le aziende verseranno il 30 per cento di quanto risparmieranno grazie all'istituzione della zona franca.
      Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 indicano quali sono le agevolazioni per le imprese autorizzate ad operare nella zona franca: esenzione dai diritti doganali o di confine delle materie prime, delle merci e dei materiali in transito o consumati o impiegati nella zona franca; esenzione dei prodotti soggetti ad accisa dal pagamento della stessa nonché un complesso di norme agevolative dirette a favorire gli insediamenti produttivi; esenzione dalla dichiarazione per i redditi annui inferiori ad euro 5.000; imposte sui redditi e imposta regionale sulle attività produttive ridotte al 10 per cento di quanto dovuto; imposta sul valore aggiunto ridotta al 4 per cento anche per le ristrutturazioni o gli ampliamenti.
      Per quanto riguarda le detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio
 

Pag. 3

edilizio, l'articolo 11 prevede la possibilità di scaricare il 100 per cento delle spese sostenute, da diluire in dieci annualità. Il beneficiario è tenuto a non rivendere l'immobile per un periodo non inferiore a cinque anni, salvo il caso di vendita e di riacquisto entro un anno di altro immobile ricadente nella stessa zona franca.
      Un modo per favorire lo sviluppo e creare una nuova occupazione è quello di poter ridurre il costo del lavoro e consentire una maggiore flessibilità degli orari di lavoro, di concerto con le organizzazioni sindacali (articolo 13).
      L'articolo 15 conferma che restano in vigore nella zona franca tutte le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o disciplinano altrimenti l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci a fini economici e valutari, di polizia sanitaria e fitopatologica per l'igiene e l'incolumità pubblica, repressione delle frodi in commercio e tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale.
      Ai sensi dell'articolo 16 i benefìci previsti nella presente proposta di legge non possono essere concessi, per ovvi motivi, ai cittadini italiani residenti nei cosiddetti «paradisi fiscali», cioè gli Stati o i territori diversi da quelli compresi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
      Gli altri benefìci previsti negli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 potranno essere certificati ed usufruiti in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (articolo 17).
      Tutte le operazioni previste nella presente proposta di legge sono soggette alle disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previste dalle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle contro la criminalità organizzata e il terrorismo (articolo 18).
      Nel caso di violazioni o di false dichiarazioni atte a trarre ingiusto profitto, è prevista, all'articolo 19, una sanzione amministrativa in misura da due a quattro volte i profitti ingiustamente ottenuti.
      Per quanto riguarda la copertura finanziaria, si ritiene che l'onere posto a carico dello Stato ammonti a 200.000 euro.
      Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad adottare, con proprio decreto, il regolamento di attuazione per le parti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      Ci si augura, quindi, che la presente proposta di legge sia approvata dal Parlamento in tempi brevi, insieme alla raccomandazione che il Governo porti la legge a conoscenza dei nostri connazionali residenti all'estero.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del predetto regolamento n. 2913/92, il territorio comprendente i comuni di Partinico, Trappeto, Cinisi, Terrasini, Carini, Isola delle Femmine e Capaci si considera territorio extracomunitario ed extradoganale ed è costituito in zona franca.

Art. 2.

      1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del commercio internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con la Regione siciliana, con le autorità portuali e con i comuni di cui all'articolo 1, è delimitata l'estensione territoriale della zona franca di cui alla presente legge, di seguito denominata «zona franca».

Art. 3.

      1. La zona franca è istituita al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, sostenere e incoraggiare lo sviluppo dell'occupazione, il rientro dei capitali e degli italiani emigrati all'estero, nonché l'interscambio economico con i Paesi esteri, in particolare con i Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo.

 

Pag. 5

Art. 4.

      1. Il territorio costituito in zona franca ai sensi della presente legge è considerato, fino al 31 dicembre 2040, fuori dalla linea doganale del territorio dello Stato.

Art. 5.

      1. L'amministrazione e la gestione della zona franca sono affidate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a una società per azioni, costituita fra la Regione siciliana, l'Azienda sviluppo industriale (ASI) e i comuni di cui all'articolo 1, che provvede in particolare alla realizzazione delle opere necessarie alla delimitazione della zona franca e alla costituzione degli uffici doganali.
      2. La società di cui al comma 1 stabilisce le norme concernenti la propria organizzazione e i procedimenti per la collaborazione con le amministrazioni statali e con gli enti locali.

Art. 6.

      1. I prodotti soggetti ad accisa, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, sono esenti dal pagamento della stessa se destinati ad essere consumati o impiegati nella zona franca. Le materie prime, le merci, i materiali e i macchinari in transito ovvero consumati o impiegati nella zona franca a fini produttivi anche per l'attivazione, l'ammodernamento e la ristrutturazione di impianti industriali nonché i prodotti finiti commercializzati dalla zona franca sono esenti da diritti doganali e di confine.

Art. 7.

      1. Sono esenti dalla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive notificazioni, le aziende, gli imprenditori e gli artigiani

 

Pag. 6

residenti nel territorio della zona franca che, nell'anno solare precedente a quello della dichiarazione, hanno percepito un reddito d'impresa inferiore a euro 5.000.

Art. 8.

      1. Le società e le imprese individuali insediate e stabilite nella zona franca che realizzano nuove iniziative produttive nel territorio di tale zona, sono soggette alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive con un'aliquota pari al 10 per cento dell'aliquota ordinaria.

Art. 9.

      1. Sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con un'aliquota ridotta al 4 per cento, le materie prime, le merci, i materiali e i macchinari in transito ovvero consumati o impiegati nella zona franca ai fini produttivi anche per l'attivazione, l'ammodernamento e la ristrutturazione di impianti industriali, artigianali e turistici, nonché i prodotti finiti e i servizi commercializzati dalla zona franca.

Art. 10.

      1. Per l'acquisto di materiali e di servizi necessari per la ristrutturazione di immobili di proprietà di imprese e di imprenditori residenti nella zona franca si applica un'aliquota dell'IVA ridotta al 4 per cento.

Art. 11.

      1. In deroga alla normativa vigente in materia, la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio compete interamente per le spese sostenute dalle aziende ricadenti nella

 

Pag. 7

zona franca, da detrarre in dieci annualità di pari importo.

Art. 12.

      1. I benefìci di cui agli articoli 9 e 10 sono concessi in favore dei soggetti che si obbligano per un periodo non inferiore a cinque anni a non alienare i beni acquistati o ristrutturati, fatto salvo il caso di vendita e successivo riacquisto, entro un anno dall'alienazione, di altro immobile ricadente nella zona franca.

Art. 13.

      1. Le imprese ubicate nella zona franca possono definire, a mezzo di accordi contrattuali con le organizzazioni sindacali, minori livelli salariali e una più ampia flessibilità degli orari di lavoro rispetto a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

Art. 14.

      1. Le agevolazioni e le esenzioni di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11 e 12 competono a condizione che i risparmi di imposta realizzati dalle imprese beneficiarie siano versati nella misura del 30 per cento in un apposito fondo gestito dalla società di cui all'articolo 5.

Art. 15.

      1. Restano comunque in vigore nel territorio della zona franca tutte le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o disciplinano altrimenti l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci a fini economici e valutari, di polizia sanitaria e fitopatologica per l'igiene e l'incolumità pubblica, repressione delle frodi in commercio e tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale.

 

Pag. 8

Art. 16.

      1. Sono escluse dai benefìci della presente legge le aziende e le persone fisiche residenti in Stati o territori diversi da quelli compresi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 17.

      1. I benefìci fiscali previsti dalla presente legge possono essere certificati e usufruiti in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 18.

      1. Tutte le operazioni previste nella presente legge sono soggette alle disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione stabiliti dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia penale e di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

Art. 19.

      1. Le dichiarazioni false prodotte in attuazione di quanto disposto dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 effettuate al fine di trarne ingiusto profitto, sono punite con una sanzione amministrativa da due a quattro volte i profitti ingiustamente ottenuti.

Art. 20.

      1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di

 

Pag. 9

      1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000 per gli anni 2008 e 2009, sotto forma di maggiori trasferimenti dallo Stato in favore della Regione siciliana.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 200.000 euro per gli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad adottare il relativo regolamento di attuazione per le parti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 22.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su