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PDL 2366

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2366



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LEO

Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria, e al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di disciplina del processo tributario

Presentata il 14 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, sono stati radicalmente riformati l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e il processo tributario.
      Le nuove regole processuali, di fatto, però, a causa del tempo necessario per l'espletamento dei concorsi, sono state applicate dalle rinnovate commissioni tributarie a partire dal 1o aprile 1996.
      Nel corso dei successivi anni si sono resi necessari alcuni settoriali interventi di riforma delle norme processuali e di quelle ordinamentali, tra cui assume particolare importanza la modifica sostanziale dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotta dall'articolo 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha attribuito alla giurisdizione tributaria la competenza a conoscere delle controversie riguardanti tributi di ogni genere e specie, realizzando così una giurisdizione generale in materia di tributi.
      Il giudizio ampiamente positivo sull'attività svolta dalle commissioni tributarie in questi anni si fonda non solo sul numero delle decisioni assunte, che è di circa 6 milioni, ma anche sulla qualità delle stesse, dal momento che la media degli appelli proposti avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali si attesta su un livello non superiore al 13-14 per cento.
      Peraltro, tali dati non tengono conto dell'attività relativa ai procedimenti cautelari, che a volte si presentano ancora più problematici e richiedono maggiore studio rispetto alle stesse decisioni di merito.
      Il rapporto tra Stato e cittadino, dopo l'entrata in vigore dello Statuto dei diritti
 

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del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000 - i cui princìpi troveranno compiuta attuazione nelle nuove leggi tributarie e saranno determinanti nell'interpretazione delle leggi tributarie in vigore - e degli istituti giuridici attivabili in sede amministrativa nonché in sede processuale dall'amministrazione finanziaria e dalle altre amministrazioni tributarie (concordato preventivo, autotutela, ravvedimento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale), ha subìto una forte evoluzione, coerente con i princìpi di un moderno Stato democratico.
      A tale complessiva evoluzione ha contribuito anche l'attività svolta dalle commissioni tributarie, che oggi si caratterizza per i tempi delle decisioni in linea con il precetto costituzionale della ragionevole durata del processo. Precetto che assume particolare rilievo in campo tributario se si considera che, in passato, i tempi eccessivamente lunghi delle decisioni delle commissioni tributarie favorivano, di fatto, fenomeni di evasione fiscale, dal momento che la presentazione, anche strumentale, di un ricorso consentiva di rinviare il pagamento o l'inizio del pagamento del tributo, confidando anche nell'applicazione di un possibile successivo condono.
      A garanzia dell'indipendenza della magistratura tributaria è stato istituito, con il decreto legislativo n. 545 del 1992, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, la cui attività si pone anche a tutela del diritto delle parti processuali a un giudice effettivamente terzo, dotato di professionalità e consapevole dei doveri connessi alla funzione esercitata.
      L'attuale composizione del Consiglio di presidenza - a seguito della modifica introdotta dall'articolo 16-quater del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che prevede, oltre a undici componenti eletti dai giudici tributari, quattro componenti eletti dal Parlamento - rafforza l'autonomia dell'organo e ne garantisce ulteriormente il raccordo con le altre istituzioni, prima fra tutte lo stesso Parlamento.
      Le considerazioni fin qui svolte indicano l'esigenza di una complessiva rilettura dell'ordinamento degli organi di giustizia tributaria, che comunque risente di modelli organizzativi elaborati quando ancora operavano le commissioni tributarie di primo e di secondo grado e, quindi, in un diverso contesto ordinamentale e processuale.
      Pertanto, la giurisdizione generale in materia tributaria e alcune disfunzioni riscontrate nel funzionamento del processo tributario impongono modifiche e integrazioni alle norme del decreto legislativo n. 546 del 1992.
      Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si prevede una nuova denominazione degli organi giudiziari tributari di primo e di secondo grado. Le denominazioni di tribunale tributario e di corte di appello tributaria risultano più rispondenti alla dignità della funzione e ne connotano più incisivamente la giurisdizionalità, tenuto conto che l'attuale denominazione di commissioni tributarie rappresenta un retaggio dell'epoca in cui era ritenuta la natura amministrativa delle commissioni.
      L'articolo 2 adegua le disposizioni alle nuove denominazioni di cui all'articolo 1.
      L'articolo 3 distingue e precisa meglio l'oggetto delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992; prevede che all'istituzione di nuove corti di appello e di nuovi tribunali nonché all'adeguamento delle sezioni dei citati organi giurisdizionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
      La presente proposta di legge, infatti, prevede l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle attuali funzioni e competenze del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze e la piena e completa autonomia della giurisdizione e della magistratura tributarie, tenuto anche conto delle fondate e forti critiche all'assetto attuale avanzate dai professori di
 

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diritto pubblico, amministrativo, tributario e processuale, nonché dagli operatori del processo tributario.
      Con gli articoli 4 e 5 si dispone l'accesso alla magistratura tributaria solo con la nomina a giudice di tribunale tributario di soggetti in possesso di specifici requisiti, in particolare in possesso del titolo di studio della laurea e dotati di specifiche competenze in diritto tributario sostanziale, in diritto processuale e in particolari materie oggetto di cognizione del giudizio tributario. Si delinea, cioè, una più qualificata selezione del giudice tributario in ragione della complessità del processo tributario e delle nuove competenze della giurisdizione tributaria.
      Le nomine alle funzioni di giudice presso le corti di appello tributarie e agli incarichi di presidente di corte di appello tributaria, di presidente di sezione e di vicepresidente sono conferite dal Consiglio di presidenza in base a concorsi che mirano ad accertare laboriosità, diligenza, capacità, preparazione nell'espletamento della funzione giurisdizionale nonché modalità di svolgimento delle funzioni di vicepresidente, di presidente di sezione e di presidente di corte di appello tributaria in occasione del conferimento di tali incarichi, tenuto conto degli anni di esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie. Per la nomina a tali funzioni e incarichi sono previsti termini diversi di legittimazione per la partecipazione al concorso, a seconda delle categorie professionali di provenienza e in ragione delle specifiche cognizioni di diritto sostanziale e processuale ad esse connesse.
      Si realizza, così, la pari dignità di tutti i giudici tributari, consentendo a tutti l'accesso alle diverse funzioni di appello o agli incarichi semidirettivi e direttivi, condizionato, però, all'effettivo accertamento delle capacità e attitudini, considerando l'anzianità acquisita.
      Gli anni di esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie devono essere considerati per l'attribuzione delle diverse funzioni e dei diversi incarichi, ma non possono giustificare, da soli, senza una corretta valutazione dell'attudine e della capacità, il conferimento di funzioni di appello e di incarichi importanti per il corretto funzionamento dell'amministrazione della giurisdizione.
      Con l'articolo 7 si propone, poi, l'abrogazione dell'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede l'ufficio giudiziario, non solo per ragioni logistiche - si verifica che alcuni cittadini hanno la residenza in comuni più vicini alla sede di un tribunale tributario di diversa regione - ma anche ed essenzialmente per la maggiore coerenza con l'esigenza, prevista dagli articoli 4 e 5, di privilegiare professionalità e attitudini nell'attribuzione di funzioni e di incarichi. Peraltro, si deve tenere conto che con il decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, è stata già prevista e disciplinata la possibilità del trasferimento da una commissione all'atra.
      L'articolo 8 adegua l'articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992 alle modifiche apportate con i precedenti articoli.
      Con l'articolo 9 si prevedono, come accade per le altre magistrature, concorsi per il trasferimento o per l'attribuzione di diverse funzioni e incarichi semidirettivi e direttivi, riservando il concorso di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992 - da bandire per i posti di giudice presso i tribunali tributari rimasti vacanti - a coloro che aspirano per la prima volta all'incarico. Si tratta di una disposizione in parte già prevista, in caso di trasferimento da una commissione all'altra, dal decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dal citato decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005.
      Con l'articolo 10 si introduce la temporaneità degli incarichi direttivi di presidente di tribunale e di presidente della corte di appello per evitare l'immedesimazione della funzione di amministrazione della giurisdizione per lungo periodo nella stessa persona e perché la possibilità, dopo due anni, di partecipare ai concorsi per la nomina a un altro incarico direttivo indurrà a svolgere al meglio la funzione rivestita.
 

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      Con l'articolo 11 si prevede la possibilità di conferire al giudice tributario, all'atto della cessazione dall'incarico, il titolo onorifico inerente alla funzione o all'incarico immediatamente superiore.
      Con l'articolo 12 si modifica il trattamento economico previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992, che ha dato luogo a non pochi inconvenienti specie per quanto riguarda presidenti di commissioni e di sezioni e vicepresidenti, determinato in ragione di una percentuale del compenso previsto per ciascun ricorso deciso.
      La modifica, che evita che alcuni compensi siano determinati in ragione del lavoro di altri, risponde a criteri di trasparenza e di buona amministrazione. Si introduce, infatti, un compenso fisso diversificato a seconda delle funzioni svolte e, per i presidenti di commissione, in base al numero delle sezioni, in ragione del maggiore impegno che richiede una commissione con più sezioni, mentre il compenso aggiuntivo per ciascun ricorso deciso spetta esclusivamente ai componenti del collegio giudicante, tenendo conto dell'apporto del relatore-estensore.
      È previsto, poi, un compenso aggiuntivo, pari alla metà di quello stabilito per i ricorsi definiti, per i provvedimenti di sospensione che, a volte, comportano maggiore complessità e studio rispetto alla stessa decisione di merito.
      Per la partecipazione all'udienza è prevista, come per gli altri giudici onorari, un'indennità. Così come è meglio disciplinata l'indennità per i residenti in comuni diversi da quello della sede giudiziaria.
      Si conferma, infine, la cumulabilità dei compensi con i trattamenti pensionistici e di quiescenza e si stabilisce che alla liquidazione dei compensi provveda il dirigente responsabile della segreteria dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice tributario, come di fatto già avviene in base a disposizioni ministeriali.
      Con l'articolo 13 si prevede un'integrazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 545 del 1992, colmando una grave lacuna della normativa vigente. Infatti, come sanzione disciplinare più grave viene oggi prevista la rimozione dall'incarico soltanto in casi di recidiva in trasgressioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 2 - che riguardano inadempimenti di doveri professionali e contegni scorretti nell'ambito della sezione, del collegio giudicante o verso il pubblico - mentre risulta necessaria la possibilità, già prevista per altre magistrature onorarie, della rimozione dall'incarico per i comportamenti negligenti o scorretti particolarmente gravi che denotano l'inidoneità a svolgere diligentemente e proficuamente la funzione di giudice tributario. Attualmente il Consiglio di presidenza può solo irrogare, anche di fronte a tali gravi comportamenti, una delle sanzioni previste, che risultano inadeguate e che comunque consentono al giudice tributario di permanere nell'incarico.
      Con l'articolo 14 si interviene sul comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 545 del 1992, per adeguare la norma all'intervenuta modifica della composizione del Consiglio di presidenza e per introdurre due ulteriori commi. Il primo di essi prevede che i componenti del Consiglio non possono partecipare ai concorsi per la nomina a giudice tributario o per l'attribuzione di diverse funzioni o per trasferimento, per evidenti ragioni di opportunità e di trasparenza. Con il secondo di essi si dispone, per la migliore funzionalità del Consiglio e per particolari esigenze, la possibilità di esonero dalle funzioni dei magistrati ordinari e amministrativi e dei pubblici dipendenti, per un limitato periodo e, comunque, non oltre un anno.
      Con l'articolo 15 si introduce l'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992, che riprende in parte l'articolo 19 del medesimo decreto legislativo nel frattempo abrogato dall'articolo 85, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e che disciplina le attribuzioni del presidente del Consiglio di presidenza, anche in conseguenza della mutata composizione
 

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del collegio, e regola la sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento.
      Con l'articolo 16 sono apportate modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992 conseguenti alle disposizioni introdotte negli articoli precedenti ed è previsto che il Consiglio di presidenza, per le iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari, si avvalga dell'Ufficio studi e documentazione di cui all'articolo 29-ter del decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dall'articolo 21 della presente proposta di legge.
      Con gli articoli 17 e 18 si modificano parzialmente le disposizioni degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 545 del 1992, in conseguenza della mutata composizione del Consiglio di presidenza.
      Con l'articolo 19 si modifica l'articolo 27 del decreto legislativo n. 545 del 1992 in materia di trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza. La nuova disciplina, già sostanzialmente prevista per i componenti del Consiglio superiore della magistratura e degli organi di autogoverno delle altre magistrature, è anche conseguenza della riconosciuta autonomia contabile e della mutata composizione.
      Con l'articolo 20 viene integrato l'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992 relativo all'autonomia contabile, prevedendo che il Consiglio di presidenza adotti un regolamento di amministrazione e contabilità per la gestione delle risorse finanziarie e le relative modalità. Ciò è opportuno per assicurare la massima trasparenza e regole precise nella gestione delle risorse, tanto più che il Consiglio lo ha già adottato con deliberazione del 16 novembre 1999.
      L'articolo 21 introduce l'articolo 29-ter del decreto legislativo n. 545 del 1992 che prevede l'istituzione dell'Ufficio studi e documentazione del Consiglio di presidenza. La complessità delle funzioni dell'attività consiliare, l'organizzazione di seminari e di corsi per la formazione e l'aggiornamento dei giudici tributari, l'analisi e la verifica dell'attività degli organi di giustizia tributaria necessarie per la redazione della relazione annuale del Consiglio, richiedono, così com'è previsto per gli organi di autogoverno delle altre magistrature, il supporto di un piccolo gruppo di giudici tributari dotati di particolare attitudine scientifica.
      Con l'articolo 22 si modifica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 545 del 1992 per adeguare l'Ufficio di segreteria alla rilevanza del Consiglio di presidenza e alle funzioni svolte. La previsione di un dirigente generale e di tre dirigenti, oltre a funzionari e impiegati, risulta adeguata alle necessità e tiene anche conto, con la previsione di un dirigente generale, dei compiti del segretario generale nonché dei rapporti che intrattiene con altre istituzioni e con dirigenti delle segreterie degli organi di giustizia tributaria.
      Si prevedono inoltre, per l'autonomia dell'organo e in mancanza di un apposito ruolo del personale di segreteria, la dipendenza di tale personale dal comitato di presidenza del Consiglio e il necessario consenso del Consiglio per l'assegnazione, nonché la deliberazione dello stesso Consiglio per la richiesta di revoca dell'assegnazione. Il Consiglio è tenuto a disciplinare con apposito regolamento - peraltro, in via di fatto, già adottato - l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di segreteria.
      Con l'articolo 23 si modifica l'articolo 32 del decreto legislativo n. 545 del 1992 per coordinarlo con il successivo articolo 27.
      Con l'articolo 25 viene conseguentemente abrogato l'articolo 34 del decreto legislativo n. 545 del 1992.
      Gli articoli da 26 a 29 intervengono sugli articoli da 36 a 39 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Sin dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo sono stati oggetto di forti critiche da parte dei cattedratici, degli operatori del diritto e del processo tributario, nonché delle associazioni dei giudici tributari, di quelle del personale amministrativo e dei sindacati del personale, lo status attribuito al personale delle segreterie e il suo inquadramento nel Ministero
 

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delle finanze prima e nel dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze poi. Si è osservato che l'autonomia e la terzietà della giurisdizione devono connotare l'organo giurisprudenziale nel suo complesso, e perciò anche l'organizzazione del personale di segreteria.
      Da più parti è stata sottolineata la necessità di un ruolo unico di tale personale, in ragione della specifica professionalità che deve possedere e della necessità di curarne la formazione e l'aggiornamento professionali con particolare attenzione alle funzioni che la legge gli assegna.
      Per tali ragioni viene proposta l'istituzione di un ruolo unico del personale di segreteria, inquadrato nell'Ufficio centrale del contenzioso tributario che si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale Ufficio sono attribuiti, oltre all'amministrazione del personale degli uffici di segreteria, i compiti indicati nell'articolo 36 del decreto legislativo n. 545 del 1992 (sostituito dall'articolo 26 della presente proposta di legge) che consentiranno un migliore funzionamento della complessiva attività degli organi di giustizia tributaria e garantiranno la puntuale segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane delle questioni che registrano un univoco orientamento interpretativo giurisprudenziale, nonché alle medesime istituzioni, ai giudici e agli operatori del diritto tributario di poter avere a disposizione un funzionale e completo massimario della giurisdizione tributaria.
      A completamento di tale novellato sistema dei servizi relativi alla giustizia tributaria, l'articolo 30, che sostituisce l'articolo 40 del decreto legislativo n. 545 del 1992, prevede composizione e modalità di funzionamento degli uffici del massimario, istituiti presso ogni corte di appello tributaria, in modo da assicurare una tempestiva raccolta, massimazione e circolarità di conoscenza della giurisprudenza tributaria.
      Con l'articolo 31 viene abrogato l'articolo 41 del decreto legislativo n. 545 del 1992, in quanto i corsi di aggiornamento risultano ora già previsti e disciplinati in altre parti del provvedimento e viene altresì abrogato l'articolo 44-ter.
      Con l'articolo 32, in conseguenza di quanto previsto per la nomina a giudice di tribunale tributario provinciale e per l'attribuzione delle altre funzioni e degli altri incarichi, si sostituisce la tabella E e si abroga la tabella F allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992.
      Gli articoli da 33 a 40 recano modifiche al decreto legislativo n. 546 del 1992 contenente disposizioni sul processo tributario, tenuto conto della competenza generale tributaria a seguito della nuova formulazione dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, introdotta dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché correttivi per un migliore funzionamento del processo.
      In particolare, con l'articolo 33 si propone di attribuire alla cognizione degli organi di giurisdizione ordinaria le controversie relative al contributo previdenziale. Ancorché si sostenga che i contributi previdenziali potrebbero già rientrare nella richiamata modifica del 2001, si tratta di un'utile specificazione, dal momento che le sezioni unite della Corte di cassazione con due sentenze (15 maggio 1998, n. 4918, e 26 giugno 2003, n. 10232) hanno sancito che «la contribuzione previdenziale ha assunto sempre più nel tempo una natura parafiscale, essendo intesa come prestazione imposta dalla legge a favore di un ente pubblico e, quindi, qualificabile come imposta speciale perché colpisce solo determinate categorie o gruppi di persone, che possono anche non avere alcun interesse alle prestazioni finanziate con tale contribuzione» e che «in virtù del generale principio di solidarietà che costituisce il fondamento della previdenza sociale non esiste fra prestazioni e contributi un mezzo di reciproca giustificazione causale, sicché ben può persistere l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti
 

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l'ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni; d'altronde la predetta obbligazione contributiva partecipa della natura delle obbligazioni pubblicistiche equiparabili alle obbligazioni tributarie sottratte alla disponibilità di negozi giuridici di diritto privato, quali devono ritenersi nell'attuale ordinamento i contratti collettivi».
      Gli articoli 34 e 36 sono conseguenza della competenza giurisdizionale in ordine alle controversie relative al contributo previdenziale previsto dall'articolo 33.
      Con l'articolo 35 si sostituisce il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, garantendo il rispetto del principio di effettività e di pienezza della tutela giurisdizionale per evitare sospetti di incostituzionalità della norma (si tenga conto dell'avvenuta dichiarazione di incostituzionalità di ogni limitazione documentale frapposta alla ripetizione di tributi indebiti) e di incompatibilità con le norme comunitarie.
      Con l'articolo 37 si propone di modificare il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in correlazione con la modifica proposta dall'articolo 7, per consentire l'impugnazione di tutti gli atti afferenti ogni tipologia di tributo comunque denominato (ad esempio, le fatture utilizzate per la riscossione di talune tasse ambientali).
      Con l'articolo 38 viene istituito un contributo unificato diversificato in ragione del valore delle controversie tributarie (articolo 21-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992).
      Con l'articolo 39 si prevede una modifica all'articolo 22 del decreto legislativo n. 546 del 1992, conseguente all'istituzione del contributo unificato.

      Con l'articolo 40 si propone una modifica al comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992 nel senso di consentire - eliminando il disposto nella parte che lo preclude - che quando con sentenza sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, al di fuori dei casi di definizione delle liti per condono, resti applicabile il principio di soccombenza virtuale al fine di regolamentare le spese di giudizio con le stesse modalità adottate per il processo che si conclude ordinariamente. La modifica attribuisce al processo tributario pari dignità con il processo civile ordinario e rappresenta anche una conseguenza dei princìpi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000.
      Con l'articolo 41 si introducono disposizioni transitorie connesse con le nuove disposizioni.
      In particolare, si prevede che, entro il 31 dicembre 2007, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e l'Ufficio centrale del contenzioso tributario, verificati i flussi delle pendenze e delle sopravvenienze, individuino le variazioni da apportare al numero delle sezioni di ciascun organo giurisdizionale e agli organici dei giudici e del personale di segreteria. La data indicata tiene conto della necessità di accertare i flussi di lavoro in un tempo medio apprezzabile e dell'incidenza della nuova competenza indotta dalla riforma dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 545 del 1992, che non è stato possibile verificare per il successivo condono, nonché dell'incidenza delle nuove competenze che si propongono.

      L'accertamento sarà sottoposto alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri che, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvederà, con distinti decreti, alle variazioni ritenute necessarie.
      Sono previsti, poi, provvedimenti provvisori per il ruolo unico del personale degli uffici di segreteria, per l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza e per il personale dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario.
      È disposta, infine, la conferma, fino alla cessazione dall'incarico, nelle medesime funzioni svolte e senza possibilità di accedere ad altre funzioni, dei giudici tributari non più in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 545 del 1992, per effetto delle modifiche dei requisiti previsti per la nomina a giudice tributario.
 

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      Con l'articolo 42 si prevede che l'onere economico sia fissato, per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della legge, in misura pari all'onere sostenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze per il funzionamento della giustizia tributaria nell'anno 2004, aumentato del 40 per cento per il primo anno e del 50 per cento per il secondo anno, nonché agli oneri sostenuti, nell'anno di entrata in vigore della legge, per il personale degli uffici di segreteria.
      La copertura del maggior onere è assicurata dal nuovo contributo previsto dall'articolo 38.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545, e n. 546, e successive modificazioni, le parole: «commissioni tributarie» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «organi della giurisdizione tributaria» e le parole: «commissione tributaria provinciale» e «commissione tributaria regionale» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «tribunale tributario» e «corte di appello tributaria».

Art. 2.

      1. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, le parole: «Ministro delle finanze» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 3.

      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «da commissioni tributarie di primo e di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale tributario e dalla corte di appello tributaria»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Le corti di appello tributarie regionali, i tribunali tributari e il numero delle relative sezioni sono indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Nella tabella B allegata al presente decreto è indicata la dotazione organica unitaria

 

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del personale di magistratura, suddivisa per funzioni e articolata per ciascuna corte di appello tributaria e per ciascun tribunale tributario»;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Fermo restando quanto disposto dal comma 1-bis, il numero delle sezioni delle corti di appello tributarie e dei tribunali tributari può essere adeguato in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;

          d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Alla istituzione di nuove corti di appello tributarie e di nuovi tribunali tributari e alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».

Art. 4.

      1. L'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - (Giudici dei tribunali tributari). - 1. I giudici dei tribunali tributari sono nominati tra:

          a) i magistrati ordinari, amministrativi e militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati dello Stato a riposo;

          b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo;

 

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          c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree o altra equipollente;

          d) gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo, prestato per almeno dieci anni;

          e) gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio;

          f) i notai e coloro che sono iscritti agli albi professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti e che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

          g) coloro che sono stati iscritti agli albi professionali indicati alla lettera f) e che hanno esercitato attività di amministratori, sindaci o dirigenti in società di capitali ovvero di revisori di conti;

          h) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche e che hanno esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;

          i) gli iscritti agli albi professionali degli ingegneri, degli architetti e dei dottori in agraria, che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

          l) coloro che sono iscritti agli albi professionali dei ragionieri e periti commerciali e che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni».

Art. 5.

      1. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - (Giudici delle corti di appello tributarie regionali). - 1. I giudici delle

 

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corti di appello tributarie regionali sono nominati tra:

          a) i giudici tributari di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni di giudice tributario;

          b) i giudici tributari di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 3, che hanno svolto per almeno tre anni le funzioni di giudice tributario;

          c) i giudici tributari di cui alle lettere c), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 3, che hanno svolto per almeno quattro anni le funzioni di giudice tributario.

      2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria tiene conto, per la nomina a giudice delle corti di appello tributarie regionali, degli anni di esercizio delle funzioni di giudice tributario, nonché della laboriosità, capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle funzioni, sulla base di criteri obiettivi formulati dallo stesso Consiglio».

Art. 6.

      1. L'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - (Presidenti degli organi di giurisdizione tributaria e delle sezioni. Vicepresidenti di sezione). - 1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i presidenti delle sezioni dei tribunali tributari e tra i presidenti delle sezioni delle corti di appello tributarie, con almeno due anni di esercizio delle funzioni di presidente di sezione per i giudici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, con almeno tre anni di esercizio delle funzioni di presidente di sezione per i giudici di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del medesimo comma 1, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio e con almeno quattro anni di esercizio delle funzioni di presidente di sezione per i giudici di cui alle lettere c), h), i) e l) del citato comma 1, purché in

 

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possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
      2. I presidenti di sezione dei tribunali tributari provinciali sono nominati tra i vicepresidenti di sezione dei tribunali tributari provinciali e tra i vicepresidenti di sezione delle corti di appello tributarie regionali, con almeno due anni di esercizio delle funzioni di vicepresidente di sezione per i giudici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, con almeno tre anni di esercizio delle funzioni di vicepresidente di sezione per i giudici di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del medesimo comma 1, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio e con almeno quattro anni di esercizio delle funzioni di vice presidente di sezione per i giudici di cui alle lettere c), h), i) e l) del citato comma 1, purché in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
      3. I vicepresidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici dei tribunali tributari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 e tra i giudici delle corti di appello tributarie, purché in possesso di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o altra equipollente.
      4. I presidenti delle corti di appello tributarie sono nominati tra i presidenti dei tribunali tributari, i presidenti di sezione delle corti di appello tributarie e i presidenti di sezione dei tribunali tributari provinciali, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
      5. I presidenti di sezione delle corti di appello tributarie sono nominati tra i presidenti di sezione dei tribunali tributari e tra i vicepresidenti di sezione delle corti di appello tributarie, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
      6. I vicepresidenti di sezione delle corti di appello tributarie sono nominati tra i vicepresidenti di sezione dei tribunali tributari, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, tra i giudici delle corti di appello tributarie, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in
 

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economia e commercio o altre equipollenti, e tra i giudici dei tribunali tributari che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 4 con esercizio delle relative funzioni per ulteriori due anni e che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
      7. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per la nomina a una delle funzioni previste dal presente articolo, tiene conto degli anni di esercizio delle funzioni di giudice tributario, nonché della laboriosità, capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle funzioni esercitate al momento della valutazione, sulla base di criteri obiettivi formulati dallo stesso Consiglio».

Art. 7.

      1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogata.

Art. 8.

      1. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedimenti di nomina dei giudici dei tribunali tributari»;

          b) al comma 1, le parole: «I componenti delle commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «I giudici dei tribunali tributari» e le parole: «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri»;

          c) al comma 2, le parole: «negli articoli 3, 4 e 5, per il posto da conferire» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 3»;

          d) al comma 3, le parole: «negli articoli 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 3».

 

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Art. 9.

      1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente:

      «Art. 10-bis. - (Procedimento per la nomina alle funzioni e agli incarichi e per trasferimento). - 1. La vacanza dei posti di presidente, presidente di sezione, vicepresidente di sezione e giudice presso i tribunali tributari e presso le corti di appello tributarie è annunciata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e portata a conoscenza di tutti i giudici tributari in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale gli aspiranti all'incarico devono presentare domanda.
      2. I giudici tributari, indipendentemente dalla funzione e dall'incarico esercitati, non possono concorrere all'assegnazione di altre funzioni o incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni esercitate al momento della domanda.
      3. Alla nomina in ciascuna delle funzioni e degli incarichi di cui al comma 2 del presente articolo si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. Nei casi di necessità di servizio, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione dell'assunzione delle funzioni ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
      4. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 9 sulla base di elenchi formati in base ai posti pubblicati e comprendenti i concorrenti in possesso dei requisiti rispettivamente previsti dagli articoli 4, 5 e 6, per la funzione o per l'incarico. Alla comunicazione di disponibilità deve essere allegata la documentazione circa il possesso dei citati requisiti nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 8.

 

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      5. La scelta degli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, tenendo conto degli anni di esercizio delle funzioni di giudice tributario, computando l'anno di esercizio delle funzioni presso le commissioni di primo e di secondo grado pari alla metà dell'anno di esercizio delle funzioni a decorrere dal 1o aprile 1996, della capacità, laboriosità, diligenza e preparazione, nonché dell'attitudine all'incarico di presidente, di presidente di sezione e di vicepresidente, sulla base di criteri obiettivi formulati dallo stesso Consiglio di presidenza.
      6. Per le domande di trasferimento ad altra sede con le stesse funzioni esercitate, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria tiene conto anche di motivi di famiglia e di salute. In caso di parità di valutazione, prevale il concorrente con la maggiore anzianità di età.
      7. Alla copertura dei posti di giudice presso le corti di appello tributarie rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede d'ufficio conferendo le relative funzioni ai giudici dei tribunali tributari della stessa regione, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, a partire da quello con maggiore anzianità di servizio e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità di età.
      8. Alla copertura dei posti di giudice presso i tribunali tributari rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi per trasferimento si provvede con il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, alla nomina a giudice di tribunale tributario».

Art. 10.

      1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Durata dell'incarico e temporaneità delle funzioni»;

 

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          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. I presidenti delle corti di appello tributarie e dei tribunali tributari durano in carica non oltre cinque anni e alla scadenza sono nominati, anche in soprannumero, presidenti di sezione presso la commissione di appartenenza. I medesimi possono concorrere per la nomina ad altro posto di presidente di corte di appello tributaria o di tribunale tributario dopo due anni dalla cessazione dell'incarico precedente. I presidenti delle corti di appello tributarie e dei tribunali tributari in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione si intendono nominati nel giorno e nel mese dell'anno di entrata in vigore della medesima disposizione corrispondenti al giorno e al mese di immissione nella funzione di presidente»;

          c) il comma 5 è abrogato.

Art. 11.

      1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. (Titolo ufficiale onorifico). - 1. All'atto della cessazione dall'incarico può essere conferito al giudice tributario il titolo ufficiale onorifico inerente alla funzione o all'incarico immediatamente superiore».

Art. 12.

      1. L'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - (Trattamento economico). - 1. Il compenso fisso mensile spettante ai giudici delle corti di appello tributarie e dei tribunali tributari è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e

 

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delle finanze e il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, secondo criteri che tengono conto della qualifica, delle funzioni e, per i presidenti di corte di appello e di tribunale, del numero delle sezioni in cui si articolano detti organi giurisdizionali.
      2. Con il decreto di cui al comma 1 oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito con altri ricorsi, spettante a ciascun componente del collegio giudicante, tenendo conto dell'apporto dell'estensore della sentenza. Per i provvedimenti cautelari emessi in camera di consiglio, il compenso aggiuntivo è pari alla metà di quello determinato per il ricorso definito.
      3. Per ogni presenza in udienza è dovuta un'indennità il cui ammontare è determinato con il decreto di cui al comma 1, sulla base dei criteri previsti dal comma 2.
      4. Ai residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la corte di appello tributaria o il tribunale tributario, per l'intervento alle sedute della corte di appello o del tribunale o della commissione del gratuito patrocinio spetta la liquidazione di un'indennità pari a un quarto del compenso spettante a ciascun componente del collegio giudicante per la decisione di un ricorso, se la distanza tra i due comuni non è superiore a 40 chilometri, e pari a un terzo, se tale distanza è superiore a 40 chilometri.
      5. La liquidazione dei compensi è disposta dal dirigente responsabile della segreteria della corte di appello tributaria o del tribunale tributario, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.
      6. I compensi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati».

Art. 13.

      1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 31

 

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dicembre 1992, n. 545, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per comportamento negligente o scorretto particolarmente grave che denota l'inidoneità a svolgere diligentemente e proficuamente la funzione di giudice tributario».

Art. 14.

      1. All'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dai giudici tributari, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti. Nel caso di cessazione di un componente eletto dal Parlamento, il presidente del Consiglio di presidenza ne dà comunicazione al Presidente della Camera che lo ha eletto, richiedendo di provvedere all'elezione del sostituto»;

          b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. I componenti del Consiglio di presidenza per tutta la durata dell'incarico non possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli 9 e 10-bis.
      2-ter. Per particolari esigenze connesse all'attività consiliare è disposto, per i componenti del Consiglio di presidenza che sono magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti, l'esonero dalle rispettive funzioni per il periodo massimo di un anno, su richiesta del Consiglio stesso».

Art. 15.

      1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come

 

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modificato dall'articolo 14 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 18-bis. - (Attribuzioni del presidente del Consiglio di presidenza). - 1. Il presidente del Consiglio di presidenza:

          a) indìce le elezioni dei componenti giudici tributari;

          b) richiede ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di provvedere alla elezione dei componenti di rispettiva designazione;

          c) convoca e presiede il Consiglio di presidenza;

          d) in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei vicepresidenti e, nel caso di presenza di entrambi i vicepresidenti, da quello eletto con il maggior numero di voti ovvero, in caso di parità, da quello eletto tra i componenti di designazione parlamentare o che ha riportato il maggiore numero di voti nell'elezione a componente del Consiglio di presidenza».

Art. 16.

      1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera h) sono premesse le seguenti parole: «avvalendosi dell'Ufficio studi e documentazione di cui all'articolo 29-ter»;

          b) alla lettera l), le parole: «Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Presidenza del Consiglio dei ministri»;

          c) alla lettera m-bis), le parole: «componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale» sono sostituite dalle seguenti: «presidenti di sezione, vicepresidenti e giudici presso altra corte di appello tributaria o sezione staccata e di presidenti di sezione, vicepresidenti e giudici dei tribunali tributari presso altro

 

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tribunale tributario» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per lo stesso periodo, possono essere applicati presso le corti di appello tributarie i presidenti di sezione, i vicepresidenti e i giudici dei tribunali tributari in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5».

Art. 17.

      1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «dal componente che lo sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «dal vicepresidente indicato alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 18-bis».

Art. 18.

      1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sette».

Art. 19.

      1. L'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 27. - (Trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza). - 1. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dai giudici tributari sono esonerati dalle funzioni proprie di giudice tributario, conservando la titolarità dell'ufficio.
      2. Ai componenti del Consiglio di presidenza spetta il compenso fisso mensile pari al compenso fisso più elevato spettante ai presidenti di corte di appello tributaria o di tribunale tributario.
      3. Ai componenti del Consiglio di presidenza è attribuita un'indennità per ogni seduta e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, è attribuita un'indennità per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma.
      4. La misura dell'indennità per ogni seduta e il numero massimo giornaliero

 

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delle sedute che danno diritto a indennità sono determinati dal Consiglio di presidenza, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 29-bis».

Art. 20.

      1. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Consiglio di presidenza disciplina con apposito regolamento di amministrazione e contabilità la gestione delle risorse finanziarie e le relative modalità».

Art. 21.

      1. Dopo l'articolo 29-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 29-ter. - (Ufficio studi e documentazione del Consiglio di presidenza). - 1. Presso il Consiglio di presidenza è istituito l'Ufficio studi e documentazione con i seguenti compiti:

          a) curare l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto tributario;

          b) organizzare, anche d'intesa con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze ed eventualmente in convenzione con altri enti, convegni, incontri e seminari di studio fra i magistrati al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli incontri e dei seminari di studio sono definiti dal Consiglio di presidenza, che nomina anche i coordinatori ed i relatori;

          c) fornire gli elementi per la redazione della relazione annuale sull'andamento dell'attività degli organi della giurisdizione tributaria.

      2. L'Ufficio è diretto da un giudice tributario di cui alla lettera a) del comma

 

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1 dell'articolo 3 con funzioni di presidente di sezione di corte di appello tributaria o di tribunale tributario. Ad esso sono addetti, in numero complessivamente non superiore a cinque unità, giudici tributari.
      3. All'assegnazione dei giudici tributari addetti all'Ufficio provvede il Consiglio di presidenza, previo interpello e determinazione dei criteri di scelta.
      4. I giudici tributari addetti all'Ufficio sono esonerati dall'attività giudicante e il loro trattamento economico è ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata corrisposta nello stesso periodo al magistrato di pari qualifica dell'organo giurisdizionale di appartenenza».

Art. 22.

      1. L'articolo 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 30. - (Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza). - 1. Il Consiglio di presidenza è assistito da un Ufficio di segreteria al quale sono assegnati un dirigente generale, tre dirigenti, funzionari e impiegati di diversi livelli e profili professionali, appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 38, nei limiti fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. L'Ufficio di segreteria è posto alle dirette dipendenze del comitato di presidenza del Consiglio di presidenza, che è composto dal presidente, dai vicepresidenti e da due componenti eletti dal Consiglio medesimo.
      3. L'assegnazione di dirigenti, funzionari e impiegati all'Ufficio di segreteria è preventivamente approvata dal Consiglio di presidenza. La revoca di tale assegnazione può essere richiesta e in ogni caso deve essere approvata dallo stesso Consiglio di presidenza.
      4. Con apposito regolamento il Consiglio di presidenza disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di segreteria».

 

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Art. 23.

      1. L'articolo 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 32. - (Personale addetto agli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria). - 1. Agli uffici di segreteria delle corti di appello tributarie e dei tribunali tributari sono addetti i dipendenti appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria, di cui all'articolo 38».

Art. 24.

      1. All'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 25.

      1. L'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato.

Art. 26.

      1. L'articolo 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 36. - (Ufficio centrale del contenzioso tributario). - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ufficio centrale del contenzioso tributario, che provvede alla gestione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolgendo le seguenti funzioni:

          a) cura l'attività relativa alle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e della Presidenza del Consiglio dei ministri previste dal presente decreto;

 

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          b) effettua ispezioni, verifiche e indagini per l'esercizio dell'alta sorveglianza attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 29 e per l'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 16;

          c) provvede alla gestione automatizzata delle attività degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria e alle rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi, comprese la formazione e la tenuta dei ruoli;

          d) cura la gestione dell'ufficio del massimario di cui all'articolo 40, nonché la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti degli stessi;

          e) segnala al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai direttori delle Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane, le questioni sulle quali si registra un univoco orientamento giurisprudenziale e quelle di particolare importanza su cui non vi è univoco orientamento giurisprudenziale;

          f) provvede all'amministrazione del personale inquadrato nel ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 38;

          g) cura, d'intesa con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, corsi di aggiornamento per il personale di cui all'articolo 38.

      2. All'Ufficio centrale del contenzioso tributario sono assegnati dirigenti, funzionari e impiegati dei diversi livelli e profili professionali appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 38, nei limiti fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

 

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Art. 27.

      1. L'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 37. - (Direttore dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario) - 1. Il direttore dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato, che svolgono o hanno svolto funzioni di giudice tributario.
      2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      3. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.
      4. Al direttore compete un'indennità di funzione non eccedente il trattamento onnicomprensivo spettante ai capi dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      5. Il direttore è collocato fuori dal ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza ed è sospeso dalla funzione che svolge presso il tribunale tributario e la corte di appello tributaria».

Art. 28.

      1. L'articolo 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 38. - (Ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria) - 1. È istituito il ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria, inquadrato nell'Ufficio centrale del contenzioso tributario.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Consiglio di presidenza, è determinato il numero complessivo dei dirigenti, funzionari e impiegati dei diversi livelli e profili professionali inquadrati nel

 

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ruolo unico di cui al comma 1, nonché il numero per ogni organo della giurisdizione tributaria.
      3. Nel ruolo unico di cui al comma 1 sono inquadrati il personale dell'Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza e il personale addetto al funzionamento dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate annualmente le variazioni da apportare alla dotazione organica degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria, in relazione alle variazioni del numero delle sezioni».

Art. 29.

      1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «La direzione centrale di cui all'articolo 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale del contenzioso tributario».

Art. 30.

      1. L'articolo 40 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 40. - (Ufficio del massimario). - 1. È istituito presso ogni corte di appello tributaria un ufficio del massimario che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa corte e dei tribunali tributari aventi sede nella circoscrizione.
      2. Il Consiglio di presidenza, sentito l'Ufficio centrale del contenzioso tributario, assegna a ciascun ufficio del massimario giudici tributari in numero variabile da due a cinque, in ragione del numero delle sezioni della corte di appello tributaria e dei tribunali tributari della stessa regione e del numero delle decisioni assunte.

 

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      3. I giudici tributari addetti all'ufficio del massimario sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità delle funzioni ricoperte e il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata, ridotta di un quarto, corrisposta nello stesso periodo al giudice tributario con pari funzioni dell'organo giurisdizionale di appartenenza.
      4. Alle esigenze dell'ufficio del massimario si provvede nell'ambito del personale di cui all'articolo 38.
      5. L'Ufficio centrale del contenzioso tributario, sentito il Consiglio di presidenza, disciplina, con apposito regolamento, le modalità di raccolta delle decisioni, i tempi della massimazione, nonché l'alimentazione del massimario centrale utilizzabile da tutti i giudici tributari e la trasmissione alla banca dati del servizio di documentazione tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al quale gli organi di giurisdizione tributaria sono collegati».

Art. 31.

      1. Gli articoli 41 e 44-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono abrogati.

Art. 32.

      1. La tabella E allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituita dalla tabella E di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      2. La tabella F allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogata.

Art. 33.

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, le parole: «compresi quelli regionali, provinciali e

 

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comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «compresi quelli regionali, provinciali e comunali, il contributo per il Servizio sanitario nazionale e il contributo previdenziale».

Art. 34.

      1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se la controversia ha per oggetto un contributo previdenziale è competente per territorio il tribunale tributario del luogo in cui ha sede l'ufficio provinciale dell'ente previdenziale».

Art. 35.

      1. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

      «4. Non è ammesso il giuramento».

Art. 36.

      1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero l'ente previdenziale in caso di controversia avente ad oggetto il contributo previdenziale».

Art. 37.

      1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituita dalla seguente:

          «i) ogni altro atto rientrante nell'oggetto delle controversie di cui all'articolo 2».

 

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Art. 38.

      1. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 21-bis. - (Contributo unificato). - 1. È istituito un contributo unificato per ciascun ricorso pari a 30 euro per le controversie di valore inferiore a 2.582 euro, pari a 100 euro per le controversie di valore inferiore a 6.000 euro, pari a 150 euro per le controversie di valore inferiore a 10.000 euro e pari a 200 euro per le controversie di valore superiore a 10.000 euro.
      2. Le modalità di corresponsione del contributo unificato sono fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 39.

      1. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché copia dell'attestazione del versamento del contributo unificato di cui all'articolo 21-bis».

Art. 40.

      1. Al comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «a norma del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge».

Art. 41.

      1. Entro il 31 dicembre 2007, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

 

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e l'Ufficio centrale del contenzioso tributario, istituito ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dall'articolo 26 della presente legge, verificati i flussi delle pendenze e delle sopravvenienze dei ricorsi nonché il numero delle decisioni assunte da ciascun organo della giurisdizione tributaria, individuano le variazioni da apportare al numero delle sezioni, agli organici dei giudici e al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria di cui all'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, come sostituito dall'articolo 28 della presente legge.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle variazioni proposte di cui al comma 1, provvede, con distinti decreti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, alle variazioni ritenute necessarie.
      3. In via transitoria, sono inseriti nel ruolo unico di cui al comma 1 i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e presso gli organi della giurisdizione tributaria.
      4. Contestualmente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 è individuato, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, l'organico del personale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario.
      5. In via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è individuato il personale necessario al funzionamento dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario.
      6. In via transitoria, i giudici tributari in servizio presso le commissioni tributarie provinciali e regionali che non sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, sono confermati, fino alla cessazione dell'incarico, nelle medesime funzioni presso i tribunali tributari e le corti di appello tributarie.
 

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Art. 42.

      1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nei limiti del fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio centrale del contenzioso tributario e con contestuale soppressione del capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo di cui al comma 1 è pari all'onere economico sostenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze per il funzionamento della giustizia tributaria nell'anno 2004 aumentato del 40 per cento per il primo anno e del 50 per cento per il secondo anno, nonché agli oneri sostenuti nell'anno di entrata in vigore della presente legge per il personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria.

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Allegato 1
(articolo 32, comma 1)

«Tabella E

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA NOMINA A GIUDICE TRIBUTARIO
Titoli accademici o di studio.  
            Idoneità in concorso universitario per professore ordinario o associato in materie giuridiche o economiche, superamento di concorso di secondo grado per l'accesso alle magistrature, superamento dell'esame per l'iscrizione agli albi per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori:     punti 4.
            Dottorato, ricercatore, libero docente in materie giuridiche o economiche     punti 3,50.
            Abilitazione all'insegnamento per materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche    punti 3.
            Abilitazione all'attività professionale di avvocato o di dottore commercialista    punti 3.
Titoli di servizio e attività professionali.  
        Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi.  
A)    Titoli di servizio.  
            1. Uditore giudiziario     punti 0,50.
            2. Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, in servizio o a riposo:  
                per i primi dieci anni di servizio     punti 1;
                da undici a venti anni di servizio     punti 2;
                per ogni anno successivo di servizio     punti 3.
B)    Attività professionali.  
        1. Effettivo esercizio delle professioni di avvocato dello Stato, avvocato, notaio, dottore commercialista, ragioniere commercialista laureato in giurisprudenza o in economia e commercio:  
            per i primi cinque anni di servizio     punti 0,50;
            da sei a dieci anni di servizio     punti 1;      
            da undici a venti anni di servizio     punti 1,50;
            per ogni anno successivo di servizio     punti 2,75.
        2. Insegnamento in materie giuridiche o economiche o tecnico-ragioneristiche; effettivo servizio come dipendente dello Stato o di  
 

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altra pubblica amministrazione in qualifiche per le quali è richiesta la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio:  
            per i primi cinque anni di servizio     punti 0,50;
            da sei a dieci anni di servizio     punti 0,75;
            da undici a venti anni di servizio     punti 1,40;
            per ogni anno successivo di servizio     punti 2.    
        3. Effettivo servizio come dipendente dello Stato o di altra pubblica amministrazione con la qualifica di dirigente generale o apicale: per ogni anno di servizio     punti 2.
        4. Attività di ricercatore di ruolo o di professore a contratto in discipline giuridiche o economiche in università statali o abilitate al conseguimento del titolo di laurea:  
            per i primi cinque anni di servizio     punti 0,50;
            da sei a dieci anni di servizio     punti 1;    
            da undici a venti anni di servizio     punti 1,50;
            per ogni anno successivo di servizio     punti 2,50.
        5. Attività di professore associato, straordinario, ordinario o con incarico stabilizzato in materie giuridiche o economiche in università statali o abilitate al conseguimento del titolo di laurea:  
            per i primi dieci anni di servizio     punti 1;
            da undici a venti anni di servizio     punti 2;
            per ogni anno successivo di servizio     punti 3.
        6. Effettivo esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale non laureato in giurisprudenza, in economia e commercio o lauree equiparate:  
            per i primi cinque anni di servizio     punti 0,30;
            da sei a dieci anni di servizio     punti 0,60;
            da undici a venti anni di servizio     punti 1,30;
            per ogni anno successivo di servizio     punti 1,80.
        7. Attività di ingegnere, architetto o dottore in agraria, iscritto ai rispettivi albi professionali:  
            per i primi cinque anni di servizio     punti 0,25;
            da sei a dieci anni di servizio     punti 0,50;
            da undici a venti anni di servizio     punti 1,25;
            per ogni anno successivo di servizio     punti 1,75.
 

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        8. Servizio effettivo prestato nelle qualifiche per le quali è prevista la laurea presso il Ministero dell'economia e delle finanze, le Agenzie delle entrate e delle dogane o il Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT), nonché presso i servizi tributari delle regioni e degli enti locali:  
            per i primi cinque anni di servizio     punti 0,50;
            da sei a dieci anni di servizio     punti 1;    
            da undici a venti anni di servizio     punti 1,50;
            per ogni anno successivo di servizio     punti 2.    
        9. Servizio effettivo prestato come dirigente presso il Ministero dell'economia e delle finanze, le Agenzie delle entrate e delle dogane e il SECIT: per ogni anno di servizio     punti 2,50.
        10. Servizio effettivo prestato come dirigente generale presso il Ministero dell'economia e delle finanze, le Agenzie delle entrate e delle dogane e il SECIT: per ogni anno di servizio     punti 3.
        11. Ufficiali del Corpo della guardia di finanza:  
            per ogni anno di servizio effettivo prima della nomina a colonnello     punti 0,75;
            per ogni anno di servizio effettivo nelle qualifiche di colonnello o di generale di brigata     punti 1,75;
            per ogni anno di servizio effettivo nelle qualifiche di generale di divisione o di corpo d'armata     punti 2,75.

Nota: I punteggi di servizio non sono cumulabili tra loro ove riferiti al medesimo periodo temporale».


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