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PDL 1239

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1239



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANETTA

Disposizioni in materia di computo delle indennità operative nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita del personale militare

Presentata il 29 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La sentenza n. 278 del 27 giugno 1995, della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'infondatezza della questione di incostituzionalità, sollevata dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella parte in cui non consentono di comprendere l'indennità operativa nella base di computo dell'indennità di buonuscita, ha determinato una inversione di orientamento nei giudicati del Consiglio di Stato fin allora favorevoli ai ricorrenti che avevano invocato il diritto a vedersi riconoscere nella buonuscita la predetta indennità, con il risultato che centinaia di dipendenti hanno già riscosso la riliquidazione comprendente l'inclusione dell'indennità operativa, mentre i rimanenti ricorrenti, e coloro che in avvenire cesseranno dal servizio, non potranno avere tale diritto.
      Infatti la Corte, pur ammettendo l'opportunità di integrare l'elencazione degli emolumenti utili al computo dell'indennità di buonuscita, prevista dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, con l'indennità operativa stante la sua natura retributiva, ha affermato che il carattere pensionabile dell'indennità in parola non implica che la stessa debba essere necessariamente inclusa nel trattamento di fine rapporto.
 

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      È del tutto evidente che la soluzione dell'annosa questione va perseguita in via legislativa come, peraltro, già sperimentato per l'inclusione nella base di computo della buonuscita dell'indennità integrativa speciale (legge 29 gennaio 1994, n. 87). Un'iniziativa in tal senso troverebbe certamente più idonea collocazione nel più vasto provvedimento che si rende necessario per l'estensione al personale militare (come per altre particolari categorie di personale non contrattualizzate) della disciplina privatistica del trattamento di fine rapporto, introdotta dalla legge di riforma previdenziale 8 agosto 1995, n. 335, per i pubblici dipendenti.
      Si è tuttavia predisposta la presente proposta di legge che ricalca la struttura normativa della citata legge n. 87 del 1994. Essa si compone di sette articoli recanti le previsioni di seguito sintetizzate.
      L'articolo 1 stabilisce che le indennità operative di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge n. 78 del 1983, e l'indennità pensionabile di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, vanno computate nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
      L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, l'assoggettamento delle indennità di cui trattasi alla contribuzione vigente a carico del personale iscritto alla gestione ENPAS dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e fissa le modalità di recupero di tale contribuzione.
      Il comma 2 impone alle amministrazioni competenti il versamento del contributo a loro carico all'ente previdenziale.
      Il comma 3 introduce un meccanismo di calcolo idoneo a ricomprendere nell'indennità di buonuscita le differenti misure delle indennità operative di cui alla legge n. 78 del 1983, percepite nel corso del servizio in ragione della differente operatività delle diverse situazioni di impiego.
      Il comma 4 dispone che il contributo dovuto dai dipendenti cessati dal servizio nell'ultimo decennio (atteso il riferimento al principio della prescrizione ordinaria) sia calcolato avuto riguardo alle indennità spettanti nel suddetto decennio per il grado, livello o posizione giuridica rivestiti all'atto del collocamento in congedo.
      Il comma 5 esclude che i recuperi delle contribuzioni e le riliquidazioni possano essere gravati degli interessi e della rivalutazione monetaria.
      Il comma 6 prevede che le indennità in parola siano computate nella base contributiva per le future domande di riscatto.
      L'articolo 3, ai commi 1 e 2, sancisce, subordinandola a specifica richiesta dell'interessato, l'applicazione della legge anche al personale che è cessato dal servizio nell'ultimo decennio e ai superstiti, nonché a coloro per i quali non si siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti con l'ente di previdenza inerenti alla liquidazione del trattamento di buonuscita.
      Il comma 3 fissa il calendario delle riliquidazioni della buonuscita dovuta al personale già cessato dal servizio con l'inclusione delle indennità in questione.
      L'articolo 4 dispone l'estinzione dei giudicati pendenti aventi per oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione delle predette indennità e il decadimento degli effetti dei provvedimenti giudiziali non definitivi.
      L'articolo 5 prevede l'assunzione da parte dello Stato delle spese sostenute dall'ente di previdenza per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita sulla nuova base di computo ai soggetti già cessati dal servizio e ai loro superstiti.
          L'articolo 6 indica gli oneri finanziari. La spesa prevista è stata quantificata sulla base di una valutazione, che prevede il collocamento a riposo, in ciascun anno, di un trentesimo del personale in servizio attivo, pari a circa 300 ufficiali, 1.000 sottufficiali e 150 appuntati e carabinieri, e l'attribuzione a ciascuna unità di personale di una cifra media di circa 7.230 euro per gli ufficiali, di circa 4.648 euro per i sottufficiali e di circa 5.164 euro per gli appuntati e carabinieri.
      L'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le indennità operative di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e l'indennità pensionabile di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono computate, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita del personale militare delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza determinata ai sensi del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. Sulle indennità di cui all'articolo 1 è dovuto, a decorrere dal decimo anno antecedente alla decorrenza di cui al medesimo articolo 1, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alla gestione previdenziale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) - gestione ENPAS. Tale contributo è recuperato in quarantotto rate mensili sul trattamento economico di attività, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per coloro che cessano dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la somma residua è trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di buonuscita.

 

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      2. Le amministrazioni competenti versano alla gestione previdenziale di cui al comma 1 il contributo, nella misura percentuale prevista dalla legislazione previgente, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto all'INPDAP - gestione ENPAS è effettuato entro trenta giorni dal predetto termine.
      3. La base di computo delle indennità operative di cui all'articolo 1, da includere nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, è fissata nella misura dell'indennità di impiego operativo di base incrementata, per ogni anno di servizio prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo di venti anni, secondo le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      4. Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nei dieci anni antecedenti alla data di decorrenza di cui all'articolo 1, il contributo è determinato con riferimento alle indennità di cui al medesimo articolo 1 spettanti nel periodo stesso per il grado, livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed è trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennità di buonuscita.
      5. Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge, e quelle dovute per i contributi a norma del presente articolo, non danno luogo a corresponsione di interessi né a rivalutazione monetaria.
      6. Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, le indennità di cui al comma 1 sono computate nella base contributiva per le domande di riscatto presentate dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

      1. Il trattamento di cui alla presente legge è applicato anche a coloro che sono

 

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cessati dal servizio nei dieci anni antecedenti alla data di decorrenza di cui all'articolo 1 e ai loro superstiti, nonché a coloro per i quali non sono ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita.
      2. L'applicazione della presente legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a seguito di presentazione di domanda all'ente erogatore, su apposito modello, nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. La prestazione deve essere corrisposta: entro i due anni successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 1, per coloro che sono cessati dal servizio nel nono e nel decimo anno antecedenti la medesima decorrenza; entro i tre anni successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 1, per coloro che sono cessati dal servizio nel settimo e nell'ottavo anno antecedenti la medesima decorrenza; entro i quattro anni successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 1, per coloro che sono cessati dal servizio nel quinto e nel sesto anno antecedenti la medesima decorrenza; entro i cinque anni successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 1, per coloro che sono cessati dal servizio nel terzo e nel quarto anno antecedenti la medesima decorrenza; entro i sei anni successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 1, per coloro che sono cessati dal servizio negli ultimi due anni antecedenti la medesima decorrenza.

Art. 4.

      1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione delle indennità di cui all'articolo 1 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.
      2. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

 

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Art. 5.

      1. Le spese sostenute dalla gestione ENPAS dell'INPDAP, al netto delle somme trattenute e recuperate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 3, sono rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle effettive prestazioni erogate al personale di cui all'articolo 1.

Art. 6.

      1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in 18.592.448 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato 1
(Articolo 2, comma 3)

TABELLA RELATIVA ALLA COMPUTABILITÀ DELLE INDENNITÀ OPERATIVE NELLA BUONUSCITA

INDENNITÀ Aumento percentuale dell'indennità di impiego operativo di base per ogni anno di servizio prestato con percezione delle indennità sottoindicate
1. Impiego operativo per reparti di campagna   0,75
2. Impiego operativo per reparti delle truppe alpine   1,25

3. Di imbarco:

  
          a) per mezzi di superficie     3,5
          b) per sommergibili     6,0
4. Di aeronavigazione per attività di volo svolta sui velivoli indicati nella tabella II allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni:   
          a) alla colonna 1 da ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti     7,5
          b) alla colonna 1 da sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti e gradi corrispondenti     6,5
          c) alla colonna 2 dal personale di cui alla lettera a)     4,5
          d) alla colonna 2 dal personale di cui alla lettera b)     3,5

 

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          e) alla colonna 3 dal personale di cui alla lettera a)     3,0
          f) alla colonna 3 dal personale di cui alla lettera b)     2,0
          g) alla colonna 4 dal personale di cui alla lettera a)     1,5
      5. Di volo:  
          a) per gli ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti facenti parte degli equipaggi fissi di volo     1,5
          b) per i sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti facenti parte degli equipaggi fissi di volo     0,5
          c) per il personale di cui alla lettera a) assegnato da reparti sperimentali di volo e che svolge, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentazione in volo     2,5
          d) per il personale di cui alla lettera b) assegnato da reparti sperimentali di volo e che svolge le effettive mansioni di cui alla lettera c)       1
6. Per il controllo dello spazio aereo:   
          a) per il I grado di abilitazione   1,25
          b) per il II grado di abilitazione     2,0
          c) per il III grado di abilitazione   3,75


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