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PDL 3021

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3021



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MURA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e disposizioni in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e di cause di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato e di senatore

Presentata il 6 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La politica per essere credibile agli occhi dei cittadini deve essere assolutamente rigorosa sotto il profilo morale. In questo senso è assolutamente necessario che chi svolge la funzione di legislatore sia il primo a rispettare le norme. L'esempio a cui ogni cittadino, e ancora di più il legislatore, dovrebbe ispirarsi è quello di Socrate che, se pur innocente, rifiuta di fuggire dal carcere e beve la cicuta per non contravvenire alle leggi della sua città, essendo stato condannato a morte con regolare sentenza da un tribunale ateniese. È necessario, dunque, che chi ricopre la carica di parlamentare non abbia subìto alcuna condanna, proprio per tutelare la credibilità dell'istituzione che rappresenta. Oggi non è così, nelle Camere di cui si compone il Parlamento sono presenti persone che hanno riportato condanne e che non sentono tale loro condizione incompatibile con il ruolo che ricoprono. Questo è l'obiettivo che la presente proposta di legge si prefigge di raggiungere, individuando e stabilendo precise cause che rendono impossibile candidarsi o essere eletti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
      Altro aspetto fondamentale della presente proposta di legge è quello di consentire al cittadino la possibilità di scegliere, attraverso il voto, il proprio rappresentante in Parlamento. L'attuale legge
 

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elettorale lo impedisce. Il cittadino può solo votare per un partito politico, mentre l'elezione dei deputati è stabilita ex ante dai vertici dei partiti stessi, attraverso l'ordine di collocazione dei candidati nelle liste elettorali. Tale sistema impedisce all'elettore di scegliere il proprio rappresentante e rende quest'ultimo irresponsabile nei confronti degli elettori. La presente proposta di legge introduce la possibilità di esprimere, oltre a un voto di lista, anche un voto di preferenza al singolo candidato della lista prescelta.
      L'articolo 1 introduce nuove cause di ineleggibilità e di incompatibilità apportando modificazioni all'articolo 7 e introducendo l'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nonché modificando l'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993.
      Gli articoli 2 e 3 introducono e disciplinano il voto di preferenza.
      L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Cause di ineleggibilità e di incandidabilità alle cariche di deputato e di senatore).

      1. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Non sono altresì eleggibili coloro che sono stati eletti per due volte all'ufficio di membro del Parlamento».

      2. Al capo II del titolo II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

      «Art. 10-bis. - 1. Non possono essere candidati alle elezioni coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a dieci mesi e venti giorni di reclusione per reato colposo.
      2. La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è equiparata a sentenza di condanna.
      3. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo è perpetua».

      3. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «9, 10 e 10-bis».

Art. 2.
(Introduzione del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

      1. Il comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

 

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Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

      «2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
      2-bis. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
      2-ter. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto».

      2. L'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - 1. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
      2. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
      3. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto».

Art. 3.
(Disciplina del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

      1. Sulle schede elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto a ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza.
      2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga

 

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tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella medesima lista. L'indicazione deve contenere il nome e cognome quando vi è la possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, si intende che ha votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista alla quale il candidato prescelto appartiene. In ogni altro caso il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente a una delle liste votate. In ogni altro caso il voto è nullo.
      3. Durante le operazioni di scrutinio si tiene conto dei voti di preferenza ai fini della determinazione della cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validamente espressi.
      4. La proclamazione degli eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, avviene secondo la maggiore cifra individuale di ciascun candidato appartenente alla lista medesima. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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