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PDL 3011

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3011



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MURA

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alle leggi 23 agosto 1988, n. 400, e 2 luglio 2004, n. 165, in materia di limiti per l'elezione alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della provincia, di sindaco e di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, nonché per la nomina alle cariche di vice ministro, di sottosegretario di Stato e di membro della giunta regionale, provinciale o comunale

Presentata il 3 agosto 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di favorire un generale ringiovanimento della classe politica italiana a partire dagli enti locali fino ad arrivare alle più alte cariche di governo.
      La realizzazione di tale obiettivo è effettuata ponendo dei limiti di età, superati i quali non è più possibile essere eletto o essere chiamato a ricoprire una determinata carica amministrativa, politica o di governo.
      L'altro principio fondamentale sancito dalla presente proposta di legge è il divieto di ricoprire le principali cariche elettive per più di due mandati consecutivi.
      A differenza di quanto accade in altri Paesi europei, la politica italiana si è caratterizzata, da sempre, per l'esiguità dell'attività politica riservata ai giovani, la cui presenza, sia negli organi elettivi che negli organi di governo, è estremamente limitata.
      La classe politica italiana è formata in larga misura da ultracinquantenni ed esemplificativa è l'analisi dell'età media, considerando il primo anno in cui hanno ricoperto per la prima volta la carica, dei ventiquattro uomini politici che dal 1946 fino ad oggi si sono alternati alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, che è di cinquantacinque anni. Età che salirebbe oltre i sessanta anni se la media fosse calcolata sul totale dei governi che si sono avvicendati dal giugno del 1946 ad oggi.
      Nei principali Paesi europei, almeno negli ultimi anni, è in corso una tendenza di
 

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segno opposto che vede giovani politici tra i trenta e i quaranta anni di età arrivare alla guida di grandi formazioni politiche e, in alcuni casi, in seguito ricoprire il ruolo di Primo ministro. L'esempio più significativo è rappresentato da Tony Blair che nel 1994 all'età di quaranta anni ha assunto la guida del partito laburista e tre anni dopo è divenuto Primo ministro. Un esempio seguito in primo luogo dal principale competitore dei laburisti, il partito conservatore, che ha scelto come proprio leader David Cameron all'età di trentanove anni. In Spagna prima José Maria Aznar e ora José Luis Rodríguez Zapatero hanno formato il loro primo governo rispettivamente a quarantatre e a quarantaquattro anni, in Belgio Guy Verhofstadt è diventato Primo ministro a quarantasei anni. Da ultimo c'è l'esempio di Nicolas Sarkozy che a cinquantadue anni è stato eletto Presidente della Repubblica francese.
      In Italia, invece, nei quindici governi che si sono avvicendati negli ultimi venti anni sono stati solo due i Presidenti del Consiglio dei ministri con un'età inferiore ai cinquanta anni, Giovanni Goria e Massimo D'Alema che, rispettivamente, avevano quarantaquattro e quarantanove anni al momento in cui hanno formato i propri esecutivi.
      Anche da un esame dell'età degli eletti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica appare evidente il numero limitato di parlamentari compresi nella fascia di età tra i venticinque e i quarantanove, a tutto vantaggio delle fasce di età più elevate.
      Al di là delle statistiche, un ricambio generazionale della classe politica appare necessario se si vuole dar vita finalmente a una politica che non riproduca i vecchi schemi del passato, ma che sia in grado di essere al passo con i tempi e di offrire una visione e un'impostazione nuove nell'affrontare e nel risolvere questioni determinanti come la tutela dell'ambiente, il mercato del lavoro e la riforma del sistema previdenziale.
      Entrando nello specifico dell'articolato della presente proposta di legge, l'articolo 1 stabilisce che tutti i cittadini che hanno compiuto i settanta anni di età non possono ricoprire le seguenti cariche: presidente della giunta regionale, presidente della provincia, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, sindaco, sottosegretario di Stato e vice ministro.
      L'articolo 2 stabilisce che tutti i cittadini che hanno compiuto i settanta anni di età non possono essere chiamati a rivestire le cariche di assessore comunale, provinciale o regionale.
      L'articolo 3 stabilisce un limite di due mandati consecutivi per le cariche di consigliere regionale, provinciale o comunale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Limite di età per l'elezione alle cariche di presidente della giunta regionale, presidente della provincia, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, sindaco, sottosegretario di Stato e vice ministro).

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «f-bis) previsione del limite di età di settanta anni per l'eleggibilità alle cariche elettive di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale».

      2. Al comma 1 dell'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: «età» sono inserite le seguenti: «e fino al compimento del settantesimo anno di età».
      3. All'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fino al compimento del settantesimo anno di età»;

          b) al comma 3, dopo le parole: «attribuito il titolo di vice ministro» sono inserite le seguenti: «fino al compimento del settantesimo anno di età».

Art. 2.
(Limite di età per nomina alle cariche di assessore comunale, provinciale o regionale).

      1. All'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che non hanno compiuto il settantesimo anno di età»;

 

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          b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che non hanno compiuto il settantesimo anno di età».

      2. Dopo la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotta dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, è aggiunta la seguente:

          «f-ter) previsione del limite di età di settanta anni per la nomina alla carica di assessore regionale».

Art. 3.
(Limitazione dei mandati).

      1. Dopo la lettera f-ter) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotta dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, è aggiunta la seguente:

          «f-quater) previsione del limite di due mandati consecutivi svolti nello stesso organo elettivo per l'elezione alla carica di consigliere regionale».

      2. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «presidente della provincia» sono inserite le seguenti: «ovvero la carica di consigliere provinciale e di consigliere comunale».


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