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PDL 2679

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2679



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUSSANA

Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo

Presentata il 17 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il giudizio abbreviato, nella sua configurazione tipica, è un giudizio predibattimentale, esteso al merito, che si svolge in udienza camerale innanzi al giudice per le indagini preliminari (GIP) e si caratterizza per la decisione allo stato degli atti delle indagini preliminari, che hanno qui piena valenza probatoria. Trattasi di un procedimento di tipo volontario, che presuppone la richiesta del giudicabile, avente natura premiale, dal momento che se l'imputato non viene assolto bensì condannato si opera una riduzione della pena nella misura fissa di un terzo in modo che la pena irrogata sarà pari a due terzi rispetto a quella altrimenti applicabile. In caso di assoluzione, non sarà applicata ovviamente alcuna pena, sicché non si procede ad alcuna sua riduzione. Il rito è ammissibile anche per i delitti ipoteticamente punibili con l'ergastolo: in tal caso, alla pena dell'ergastolo è sostituita quella di trenta anni di reclusione. Tra i presupposti per l'esperibilità del rito rientra, innanzitutto, la richiesta dell'imputato: l'iniziativa di questo rito spetta solo a lui, dovendo egli rinunciare alla garanzia del vaglio preventivo dell'accusa nell'udienza preliminare e dovendo consentire l'utilizzazione come prova degli atti investigativi. Altro presupposto che caratterizza questo rito speciale, oltre all'ordinanza di ammissione del GIP, è rappresentato dall'integrazione probatoria. Elemento fondante di questo rito, la suddetta integrazione, pur esplicandosi in forma compatibile con le finalità di economia processuale, è giustificata dal fatto che tendenzialmente con questo rito si sopprime l'istruzione dibattimentale, per cui le ragioni della difesa potrebbero risultarne compromesse. Infine, ha sempre
 

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la possibilità di richiedere la revoca della richiesta di giudizio abbreviato, qualora venga modificata l'imputazione a suo carico o vengano contestate circostanze aggravanti o reati connessi. Dopo le modifiche apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (cosiddetta «legge Carotti»), e successivamente dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, il ricorso al giudizio abbreviato poteva essere richiesto anche per i delitti più gravi puniti con la pena dell'ergastolo, con la conseguenza che, in virtù di una mera scelta processuale insindacabile dalle altre parti, la pena in genere viene automaticamente ridotta di un terzo e, nella specie, all'ergastolo viene sostituita la reclusione di anni trenta, mentre all'ergastolo con isolamento diurno viene sostituita la pena dell'ergastolo. Con la disciplina attualmente in vigore e venuto quindi a sparire qualsiasi limite di natura oggettiva per l'applicabilità di questo rito speciale, definendosi così anticipatamente anche processi aventi ad oggetto imputazioni per reati molto gravi. Oltretutto, l'esperienza processuale di questi anni dimostra come tale giudizio non abbia sortito l'effetto di deflazione che ne aveva favorito le l'introduzione nell'ordinamento, mentre oggi si ricorre ad esso quando non vi è alcuno spazio difensivo, ovvero quando si ritiene che il materiale investigativo raccolto dal pubblico ministero possa offrire spazi difensivi maggiori di quelli dibattimentali. Per tali ragioni, e non solo, la proposta di legge in oggetto intende stabilire l'impossibilità di ricorrere a tale rito per i delitti più gravi puniti con l'ergastolo, come l'omicidio volontario. Se, infatti, consentire la scelta del rito risulta giustificabile in via generale per motivi legati ad esigenze deflattive, ciò non sembra accettabile per quei reati che, in ragione della loro gravità, il codice penale punisce tanto severamente. Si interviene, quindi, sull'articolo 442 del codice di procedura penale con la soppressione della parte del comma 2 dove è stabilito espressamente che alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta, mentre a quella dell'ergastolo con isolamento diurno è sostituita quella dell'ergastolo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.


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