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PDL 2697

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2697



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARBONELLA

Aumento della speciale indennità a favore dei ciechi parziali, di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e trasferimento delle competenze ad essa relative

Presentata il 28 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto la legislazione italiana prende espressamente in considerazione coloro che soffrono di minorazioni visive in varie sedi, attribuendo loro alcuni benefìci particolari, di natura economica e assistenziale. Al riguardo, la definizione generale cui si fa normalmente riferimento è quella contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che considera «non vedenti» «coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione».
      A tale proposito, si rammenta che il Ministero della sanità con una nota del 22 giugno 2001 ha espressamente sancito la validità generale di tale disposizione con riferimento anche alla sopravvenuta legge 3 aprile 2001, n. 138, che ha introdotto un nuovo sistema di classificazione e quantificazione delle minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, fornendo precise definizioni di ciechi totali (coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore; coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento), ciechi parziali (coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento), ipovedenti gravi (coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
 

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coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento), ipovedenti medio-gravi (coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento) e ipovedenti lievi (coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento).
      Tuttavia, a parte le norme sul collocamento al lavoro e alcune altre tipologie di agevolazioni, gli interventi assistenziali e previdenziali appaiono tuttora fortemente differenziati a seconda della sussistenza stessa o dell'entità di un minimo residuo visivo, nonostante la presenza dei predetti riconoscimenti formali.
      In primo luogo, si deve ricordare in proposito l'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che pone una distinzione fondamentale fra persone genericamente handicappate e handicap in condizioni di gravità (tipologia quest'ultima cui fra i non vedenti possono o essere ascritti solo i ciechi totali in rapporto ai presupposti previsti da tale norma).
      In secondo luogo, appaiono del pari fortemente differenziati i trattamenti che prevedono l'erogazione di provvidenze economiche al solo titolo della minorazione e, soprattutto, il rapporto fra l'indennità di accompagnamento erogata in favore dei ciechi assoluti e l'indennità speciale attribuita dall'ordinamento ai possessori di un residuo visivo non superiore a un ventesimo, vale a dire, secondo la definizione prima richiamata, i ciechi parziali definiti anche «ventesimisti».
      Peraltro, a un più attento esame della complessa disciplina di questo settore normativo, se appare fondata e difficilmente contestabile una differenziazione quantitativa di provvidenze tra diverse tipologie di minorazione visiva e se ben si comprende come sia assai più limitante la cecità assoluta rispetto alla presenza di un residuo visivo, ancorché di modestissima entità, molto più incongrua e sprovvista di adeguata ratio giustificatrice appare l'entità dell'indennità speciale riservata ai ciechi parziali «ventesimisti» in rapporto ai trattamenti erogati per infermità considerate dal medesimo legislatore meno invalidanti.
      A conferma di quanto fin qui sottolineato si deve rilevare che il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, recante «Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti», considera invalidante - come minimo all'80 per cento - la presenza di un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi. Questa percentuale può raggiungere anche il 100 per cento, quando tale residuo sia solo monoculare. Al contrario, altre minorazioni riconosciute dall'ordinamento si collocano in percentuali invalidanti che arrivano al massimo all'80 per cento.
      Non di meno, mentre a questi soggetti sono attribuite provvidenze economiche che superano i 220 euro mensili, la corrispondente indennità speciale a favore dei «ventesimisti» supera di poco il 50 per cento di detto importo.
      Per una corretta valutazione della condizione di cecità parziale, si deve aggiungere che il citato decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ben lungi dal sopravvalutare l'impatto invalidante di tale minorazione visiva, è in linea con le classificazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità che hanno tenuto conto della effettiva condizione psicologica dei ciechi «ventesimisti», che appare particolarmente delicata e meritevole di sostegno.
      Infatti, da un punto di vista pratico, in ordine all'effettivo utilizzo possibile di un residuo visivo di così modesta portata, si richiama l'attenzione sul fatto che un visus non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi può - nella più rosea delle prospettazioni - consentire una limitata autonomia negli spostamenti senza l'ausilio del bastone bianco, del cane guida o dell'accompagnatore, ma solo in condizioni di luminosità ottimale ed entro un
 

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raggio spaziale notevolmente ristretto, più che altro in percorsi già conosciuti. Da ciò deriva che a un cieco parziale, ad esempio, sono di norma consentiti spostamenti in zone pedonali o di abituale frequentazione, mentre sono preclusi gli attraversamenti e i movimenti nel contesto del traffico urbano, rispetto ai quali le limitate percezioni visive risultano del tutto inadeguate.
      Inoltre, sul piano relazionale e culturale, un simile modesto residuo visivo non consente normali funzioni di lettura e di scrittura, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano della necessità di ricorrere ad ausili tecnici personalizzati che tengano conto della peculiarietà della minorazione caso per caso (si pensi, ad esempio, a diversi tipi di ingrandimento di caratteri, oppure all'utilizzo di differenti contrasti cromatici) per sopperire a tale deficit.
      Sul piano psicologico, infine, la condizione del cieco parziale è particolarmente delicata poiché egli, nella maggior parte dei casi, da un lato non riesce a identificarsi completamente né con i ciechi né con i vedenti, visto che di entrambe le categorie condivide parzialmente bisogni e necessità, mentre dall'altro lato risente di un atteggiamento incerto della maggioranza delle persone con cui si trova a interagire, che non sono in grado di comprendere pienamente le reali difficoltà della sua condizione, tendendo, per lo più, a sottovalutarle. Una simile situazione di ambiguità comporta innumerevoli e spiacevoli equivoci, quali la mancata risposta a gesti e a segnali altrui, le richieste non comprese di aiuto o la difficoltà stessa a chiederlo.
      Tale quadro soggettivo si aggrava ulteriormente quando l'approdo a questa fascia di minorazione visiva riguarda persone anziane e con visus in via di ulteriore diminuzione: la concomitanza delle problematiche connesse all'invecchiamento e della paura istintiva della cecità assoluta rendono questo stadio estremamente delicato e meritevole di ogni attenzione da parte del legislatore.
      Fermo restando che né la semplice erogazione di provvidenze economiche, né i servizi sociali, per lo più freddi e asettici, possono incidere profondamente su questa condizione di disagio, è tuttavia auspicabile un consistente innalzamento dell'indennità speciale in favore dei ciechi parziali «ventesimisti», originariamente introdotta con la legge 21 novembre 1988, n. 508, e stabilita in lire 50.000 (euro 168,70 per il 2007), al fine di consentire un maggiore sostegno e una più puntuale valorizzazione delle potenzialità residue di questa rilevante area della minorazione visiva.
      Tenendo conto che, secondo i più aggiornati dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il numero dei ciechi parziali è di poco inferiore alle 50.000 unità, la spesa complessivamente necessaria ai fini del predetto aumento mensile (per dodici mensilità) ammonta a circa 36 milioni di euro. Il medesimo importo, inoltre, verrebbe diluito nell'arco di un triennio, a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa, per consentire un contenimento dell'iniziale aggravio di spesa a non più di 12 milioni di euro all'anno.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'importo dell'indennità speciale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilito nella seguente misura:

          a) euro 186, a decorrere dal 1o gennaio 2008;

          b) euro 206, a decorrere dal 1o gennaio 2009;

          c) euro 226, a decorrere dal 1o gennaio 2010.

      2. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
      3. Salvo quanto stabilito ai commi 1 e 2 della presente legge, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamenti automatici dell'indennità speciale.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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