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PDL 3367

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3367



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BURGIO, PAGLIARINI, ROCCHI, DE CRISTOFARO, ACERBO, CACCIARI, CARDANO, CARUSO, COGODI, DE SIMONE, DEIANA, DIOGUARDI, DURANTI, FALOMI, DANIELE FARINA, FERRARA, FOLENA, FORGIONE, FRIAS, GIORDANO, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, IACOMINO, KHALIL, LOCATELLI, LOMBARDI, MANTOVANI, MASCIA, MIGLIORE, MUNGO, OLIVIERI, PEGOLO, PERUGIA, PROVERA, ANDREA RICCI, MARIO RICCI, FRANCO RUSSO, SINISCALCHI, SMERIGLIO, SPERANDIO, ZIPPONI

Istituzione della «Giornata della memoria dei caduti sul lavoro»

Presentata il 24 gennaio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro». Nel sessantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana intendiamo rinnovare con forza l'impegno espresso nell'incipit del suo articolo 1. Difendere il fondamento della Repubblica significa anche parlare della dignità e della sicurezza delle cittadine e dei cittadini in quanto lavoratori.
      Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, presso l'impianto siderurgico della ThyssenKrupp di Torino si sviluppò un terribile incendio, che investì sette lavoratori. Le loro vite si sarebbero spente, tra immani sofferenze, nel corso dei minuti e delle settimane successivi.
      Lo stillicidio delle morti e delle gravi invalidità che si registrano nello svolgimento del proprio lavoro rappresenta uno dei dati che caratterizzano, tragicamente, il nostro Paese. Una linea continua di sofferenza unisce i familiari dei lavoratori della ThyssenKrupp a quelli delle vittime che ogni giorno si registrano sul territorio nazionale.
      Nel 2006 si sono verificati 1.302 decessi sul lavoro, dato molto vicino a quello del 2004 (1.328 vittime). Come ammoniscono diversi economisti, poi, se si rapporta il numero degli infortuni non agli occupati totali ma al livello e al tasso di crescita del prodotto sociale, gli incidenti mortali in Italia risultano quasi il triplo rispetto a
 

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quelli che si verificano in Germania; la qual cosa dimostra che rischi maggiori non significano maggiore efficienza economico-produttiva. Nonostante i passi in avanti, nel nostro Paese permangono condizioni generalizzate di insicurezza sul lavoro. L'ottimismo, che pure sembra ciclicamente riproporsi, deve essere opportunamente valutato: è vero che il numero totale degli infortuni è in diminuzione, ma aumentano quelli gravi e quelli mortali.
      Le cause degli enormi costi umani e sociali sono da ricercare nella colpevole inapplicazione delle norme sulla sicurezza e nel ricorso costante al lavoro nero, al subappalto, all'orario straordinario che prolunga senza limiti la fatica giornaliera.
      La necessità di affrontare la piaga degli infortuni sul lavoro, in particolar modo quelli mortali, è stata ripetutamente sottolineata anche dalle più alte cariche della Repubblica, che hanno evidenziato l'enormità del dato relativo alle cosiddette «morti bianche». Il tema è posto da tempo, come dimostra la puntuale richiesta di istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta ad ogni cambio di legislatura. Oltre che per il suo contenuto sociale e civile, la lotta agli infortuni sul lavoro e alle morti bianche, così come al lavoro sommerso, che degli infortuni rappresenta una precondizione spesso determinante, ha una ricaduta economica molto rilevante. Secondo l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), infatti, ogni anno il costo complessivo degli infortuni è pari a 35 miliardi di euro e quello delle malattie professionali è di 6,8 miliardi.
      Alcuni importanti provvedimenti, varati negli ultimi anni, sembrano andare nella giusta direzione, in attesa dell'approvazione di un testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, dopo la delega conferita al Governo con la legge n. 123 del 2007. Altre misure, tuttavia, come la recente riduzione degli oneri fiscali a carico del lavoro straordinario prevista dal Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio 2007, indicano un cammino contraddittorio.
      Se si considera che il livello retributivo dei lavoratori dipendenti italiani è fra i più bassi dell'Unione europea, se ne conclude che la causa prima delle morti bianche è da individuare in una sfrenata ricerca del profitto, ottenuto innanzitutto attraverso la riduzione dei diritti e dei salari, nell'illusione che i deficit strutturali dell'impresa italiana possano essere riequilibrati dalla competizione al ribasso. I dati sull'innovazione tecnologica e la propensione agli investimenti in ricerca e sviluppo, infatti, dimostrano che la nostra impresa non è ancora capace di comprendere quali sono le armi migliori per sostenere la sfida della cosiddetta «globalizzazione».
      Proponiamo pertanto l'istituzione di una Giornata della memoria dei caduti sul lavoro. Riteniamo opportuno che tale giornata cada il 6 dicembre, in coincidenza con la data del rogo della ThyssenKrupp di Torino.
      La Giornata ha le seguenti finalità:

          a) svolgere una funzione informativa e di sensibilizzazione, al fine di far assumere all'iniziativa commemorativa la connotazione di momento unitario di riflessione sul tema delle morti sul lavoro;

          b) fare in modo che le amministrazioni pubbliche e le scuole di ogni ordine e grado, nonché le università, nelle rispettive competenze, il 6 dicembre di ogni anno assumano e sostengano iniziative volte a ricordare i caduti sul lavoro, a incentivare la solidarietà nei confronti dei mutilati e degli invalidi per causa di lavoro, a riaffermare la necessità del rigoroso rispetto di ogni misura per la prevenzione degli incidenti;

          c) monitorare i dati sugli andamenti infortunistici.

      Con la presente proposta di legge intendiamo altresì dare un impulso al Governo per continuare sulla strada avviata ed affrontare ancora più risolutamente il grave problema degli incidenti sul lavoro.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della «Giornata della memoria dei caduti sul lavoro»).

      1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 6 dicembre di ogni anno, anniversario della strage alla fonderia ThyssenKrupp di Torino, quale «Giornata della memoria dei caduti sul lavoro».
      2. La ricorrenza di cui al comma 1 è considerata solennità civile e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Art. 2.
(Finalità delle iniziative commemorative).

      1. In occasione della Giornata di cui all'articolo 1, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono e sostengono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative volte a celebrare il ricordo delle vittime di incidenti sul lavoro, nonché ad attuare politiche di prevenzione e di riduzione degli incidenti sul lavoro, anche attraverso attività di informazione da svolgere presso le scuole di ogni ordine e grado. A tal fine, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della solidarietà sociale e le regioni, in collaborazione con gli enti locali, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, promuovono e organizzano, con l'apporto delle scuole di ogni

 

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ordine e grado, nonché delle università, iniziative pubbliche finalizzate a:

          a) svolgere una funzione informativa allo scopo di creare un momento unitario di riflessione sul tema delle morti sul lavoro e di promuovere iniziative di sensibilizzazione e di informazione sui vari aspetti del problema;

          b) celebrare il ricordo dei caduti sul lavoro, incentivare la solidarietà nei confronti dei mutilati ed invalidi per lavoro e riaffermare la necessità del rigoroso rispetto di ogni misura per la prevenzione degli incidenti;

          c) monitorare l'andamento dei dati statistici relativi agli incidenti e alle vittime sul lavoro.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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