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PDL 3198

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3198



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CATONE

Modifica all'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per l'esenzione degli anziani titolari del solo reddito di pensione sociale dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni

Presentata il 30 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è tesa a concedere, per un principio di giustizia sociale, l'esenzione dal canone di abbonamento alle radioaudizioni agli anziani che hanno come unica fonte di reddito una pensione sociale. Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, ha istituito il predetto canone, stabilendo che chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del relativo canone di abbonamento.
      Tale normativa (articolo 18) esenta «dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari gli ospedali militari, le case del soldato e le sale di convegno dei militari delle forze armate, nonché gli enti che giusta le norme vigenti, corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la radiofonia.
      Sono altresì esenti dal pagamento del canone gli apparecchi adoperati per uso militare, siano essi sistemati a terra od a bordo di navi o di aeromobili».
      Nel nostro Paese sono molti gli anziani privi di reddito che usufruiscono di una pensione sociale erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
      Sappiamo infatti che alla pensione sociale (o pensione minima) accedono le persone oltre i 65 anni di età prive di reddito, che non hanno versato contributi o che hanno versato contributi per una pensione inferiore al minimo sociale.
      Con un minimo di anni contributivi e mediante il pagamento rateizzato di quelli
 

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mancanti, hanno accesso alla pensione sociale anche le persone di età inferiore a 65 anni e rimaste prive di reddito (ad esempio vedova/o non occupata/o)
      Si ritiene, pertanto, di dover garantire a tutti i nuclei familiari e alle persone anziane che hanno come unico sostentamento un reddito da pensione sociale, purché non cumulato ad altri redditi quali affitti o salari, l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, provvedendo a modificare, di conseguenza, il citato articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
      La presente proposta di legge, se approvata, consentirà, quindi, attraverso l'esenzione dal pagamento del menzionato canone, un aumento indiretto della pensione sociale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Sono altresì esenti dal pagamento del canone coloro che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età, purché siano titolari del solo reddito di pensione sociale. L'esenzione non si applica a coloro che appartengono a un nucleo familiare del quale fanno parte soggetti titolari di redditi diversi da quello di pensione sociale».


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