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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1962 |
Cenni tecnologici.
Il materiale base, costituito da terra cruda nella forma di argilla, talora con presenza di sabbia e ghiaia fine, viene generalmente cavato sul posto della costruzione da erigere ed impiegato con quattro tecnologie prevalenti:
adobe, il mattone è formato con impasto molle, prima seccato al sole, e poi posato con legante, sempre del medesimo impasto;
bauge, l'impasto molle mescolato a paglia o ad altre fibre vegetali, in forma di cilindri, viene posato e compresso a mano, quindi si procede all'asportazione delle irregolarità mediante apposito attrezzo;
pisé, l'impasto molle viene gettato e compresso entro una cassaforma a corsi di altezza di mezzo metro per volta, nello spessore del muro da eseguire, quindi lasciato asciugare prima di procedere al corso successivo;
colombage, predisposta una struttura lignea, che sarà strutturalmente collaborante, si procede all'applicazione dell'impasto molle, fino ad ottenere tramezzi e perfino muri portanti.
Qualora le caratteristiche fisiche del materiale cavato sul posto siano scadenti, o al fine di conferire maggiori prestazioni meccaniche, si può oggi ricorrere all'aggiunta di leganti, come cemento, calce e bitume, in percentuale variabile dal 2 al 4 per cento, da impastare con la terra nella forma tecnologica detta della «terra stabilizzata», usata anche nella costruzione dei sottofondi stradali e per piste di aeroporti, a conferma della maturità tecnologica raggiunta in altri settori di impiego.
Caratteristiche di bio-sostenibilità.
Riguardo al comfort occorre ricordare:
la stabilità termica dovuta alla grande massa termica che consente, in inverno, un accumulo di energia solare e bassa dispersione, e, in estate, mediante semplici aggetti per schermare dal sole, di mantenere una temperatura interna di almeno 5 gradi inferiore rispetto all'esterno;
l'alto grado di isolamento acustico;
la capacità di regolare l'umidità atmosferica interna, mantenendola su valori ottimali del 40-45 per cento, evitando sia
L'umidità trattenuta dalla terra cruda ha valori simili ai valori ottimali per un efficiente mantenimento e una buona conservazione delle strutture in legno ad essa adiacenti, come le travi di solai o gli architravi in legno di vani di porte e finestre.
La capacità di assorbire le spinte sismiche e la resistenza ai grandi venti sono state dimostrate negli Stati Uniti d'America ed in Canada con l'adozione di una apposita normativa tecnica. Tale requisito può comunque essere migliorato con l'adozione di una struttura interna costituita da un graticcio di pali di legno di piccolo diametro e da opportune legature agli angoli perimetrali e negli incroci dei muri.
La produzione di cemento genera, per reazione chimica, una quantità di anidride carbonica pari a circa la metà del proprio peso, alla quale va aggiunta un'analoga quantità di anidride carbonica prodotta dalla combustione del carbone necessario alla cottura delle marne da cemento: in totale, per una tonnellata di cemento si rilascia nell'atmosfera circa una tonnellata di anidride carbonica e si consuma circa altrettanto combustibile pregiato.
Con l'impiego della terra cruda tale dispendio energetico e di inquinamento viene risparmiato, permanendo pressoché analoghe, sia nel caso di terra cruda che di terra cotta o cemento, le esigenze energetiche per le lavorazioni di messa in opera.
I costi per l'escavazione del materiale sono gli stessi di quelli necessari allo sbancamento dei locali scantinati degli edifici tradizionali, con il pregio di non produrre rifiuti speciali da inoltrare a discarica. Anche i costi per il trasporto dalla cava alla fabbrica e da questa al cantiere vengono del tutto eliminati. Ne risulta, in media, un risparmio in termini monetari di circa il 20-40 per cento, valore che considerato in termini energetici è senz'altro superiore.
1. La presente legge ha la finalità di promuovere e sostenere l'edificazione in terra cruda, sia attraverso la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio costruito, sia attraverso l'incentivazione alla produzione, in determinate aree geografiche, di manufatti che meglio possono rispondere alle attuali esigenze di sviluppo sostenibile, di risparmio e controllo energetici, nonché di miglioramento della salubrità e del microclima degli ambienti confinanti.
2. I compiti relativi alle finalità di cui al comma 1 del presente articolo che fanno capo ai diversi livelli di governo sono definiti ai sensi dell'articolo 3.
1. Per «edificazione in terra cruda» si intende l'insieme delle tecniche costruttive, tradizionali o innovative che utilizzano elementi gettati in opera o sagomati con procedimenti manuali o meccanizzati, impieganti come materia prima terre argillose con possibilità di aggiunta di stabilizzanti e fibre naturali, essiccati senza processi di cottura e impiegati sia per strutture portanti che per elementi di completamento o di finitura.
1. Ai fini di cui all'articolo 1, lo Stato:
a) incentiva l'edificazione, il recupero e la manutenzione degli edifici e delle costruzioni in terra cruda, anche prevedendo
b) effettua, nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, il censimento e il monitoraggio del patrimonio edilizio in terra cruda esistente su base nazionale e dei livelli di incremento annuale;
c) promuove e finanzia attività di studio a livello nazionale e internazionale delle problematiche oggetto della presente legge, anche in collaborazione con le università italiane e straniere.
2. Le regioni e gli enti locali possono programmare interventi per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, diretti in particolare a:
a) disporre, anche in concorso con lo Stato e con l'Unione europea, incentivi finanziari e altre agevolazioni, anche di natura urbanistica, per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio abitativo edificato in terra cruda;
b) attivare forme di sostegno e di collaborazione con soggetti pubblici e privati che, per loro natura e competenza, possono offrire un contributo nella divulgazione della tecnica dell'edificazione e del recupero degli edifici realizzati in terra cruda;
c) promuovere iniziative di informazione e di aggiornamento tecnico-professionale nel campo dell'edificazione in terra cruda;
d) disporre ulteriori strumenti di incentivazione a favore delle imprese operanti nella produzione dei materiali impiegati nella costruzione o nella ristrutturazione di edifici in terra cruda.
1. Il Ministro delle infrastrutture, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto
a) disciplinare i casi per i quali è ammesso l'inserimento della terra cruda tra i materiali da costruzione regolarmente riconosciuti, anche per interventi edilizi in zona sismica;
b) stabilire le norme tecniche per la costruzione degli edifici in terra cruda, individuando altresì le specifiche aree geografiche in cui è consentita la realizzazione di tali edifici;
c) istituire presso il Ministero delle infrastrutture, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un'apposita commissione di lavoro composta da riconosciuti esperti del settore, con il compito di provvedere all'individuazione dei presupposti e delle modalità di natura tecnica per la disciplina delle modalità di realizzazione di edifici in terra cruda.
1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la promozione delle costruzioni in terra cruda.
2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione o provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni o province autonome.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa
1. All'onere derivante dall'articolo 5, comma 4, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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