Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2860

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2860



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARCAZZAN

Modifica all'articolo 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente i compiti delle regioni in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili

Presentata il 3 luglio 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende apportare una piccola ma importante modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, affinché tutte le regioni applichino concretamente i necessari provvedimenti previsti dalla stessa legge, volti a rendere più autonoma, libera e indipendente la vita dei disabili.
      Il dettato dall'articolo 39 della legge n. 104 del 1992, infatti, lasciando alle singole regioni la «possibilità» di istituire servizi di assistenza domiciliare personalizzata, volti all'emancipazione dei disabili, non è sufficiente a garantire l'effettiva applicazione di tali provvedimenti, che resterebbero subordinati alla sensibilità di questa o di quella personalità politica o situazione contingente dei vari servizi sanitari regionali. Non solo, questa facoltà aperta alle regioni contribuirebbe a creare delle disparità di trattamento nelle varie zone del Paese, limitando di fatto il diritto alla salute, allo studio e al lavoro dei cittadini, che sono tutelati non dalle regioni, ma dalla stessa Costituzione.
      Per le motivazioni esposte, si interviene pertanto modificando il comma 2 dell'articolo 39 della legge n. 104 del 1992, nella parte che recita: «Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, (...)

          l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla

 

Pag. 2

persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia».

      La modifica del verbo «possono» con l'espressione «hanno l'obbligo» è assolutamente indispensabile al fine di obbligare e non solo suggerire alle regioni di costituire un sistema di assistenza personalizzata ai disabili, che possa permettere ai soggetti che lo richiedano di ricevere un'adeguata assistenza quotidiana, che liberi la persona con gravi disabilità dalla dipendenza fisica e psicologica dei propri congiunti e che le permetta di condurre una vita il più possibile piena e indipendente anche al di fuori della famiglia.
      Ciò creerebbe anche i presupposti per la creazione di una rete di servizi completi per i disabili, che non si limiti all'erogazione di singoli servizi che aiutano la persona nello svolgimento delle sue attività quotidiane, come ad esempio il trasporto verso i luoghi di studio o di lavoro, ma che consenta ai soggetti interessati di indicare quali sono le proprie personali esigenze al fine di ottenere un servizio più completo e mirato ai bisogni di ognuno.
      Si ritiene che sia un dovere delle regioni, e non una semplice facoltà, quello di avviare progetti di vita indipendente per le persone non autosufficienti, da mettere in campo anche attraverso l'istituzione di appositi fondi che si occupino di pianificare, finanziare e realizzare tali progetti.
      Prevedendo questo tipo di servizio in tutte le regioni, il nostro Paese non farebbe altro che rendere immediatamente effettiva la ratifica della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, documento mirato a superare i limiti fisici, i pregiudizi e le lacune legislative che impediscono ai disabili di vedere riconosciuti a pieno i propri diritti di esseri umani, documento che l'Italia sarà presto chiamata a ratificare per garantire la tutela dei suddetti diritti dei propri cittadini.

 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, dopo le parole: «possono provvedere» sono inserite le seguenti: «e, per quanto concerne i programmi di cui alla lettera l-ter), hanno l'obbligo di provvedere,».    


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su