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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2860 |
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla
La modifica del verbo «possono» con l'espressione «hanno l'obbligo» è assolutamente indispensabile al fine di obbligare e non solo suggerire alle regioni di costituire un sistema di assistenza personalizzata ai disabili, che possa permettere ai soggetti che lo richiedano di ricevere un'adeguata assistenza quotidiana, che liberi la persona con gravi disabilità dalla dipendenza fisica e psicologica dei propri congiunti e che le permetta di condurre una vita il più possibile piena e indipendente anche al di fuori della famiglia.
Ciò creerebbe anche i presupposti per la creazione di una rete di servizi completi per i disabili, che non si limiti all'erogazione di singoli servizi che aiutano la persona nello svolgimento delle sue attività quotidiane, come ad esempio il trasporto verso i luoghi di studio o di lavoro, ma che consenta ai soggetti interessati di indicare quali sono le proprie personali esigenze al fine di ottenere un servizio più completo e mirato ai bisogni di ognuno.
Si ritiene che sia un dovere delle regioni, e non una semplice facoltà, quello di avviare progetti di vita indipendente per le persone non autosufficienti, da mettere in campo anche attraverso l'istituzione di appositi fondi che si occupino di pianificare, finanziare e realizzare tali progetti.
Prevedendo questo tipo di servizio in tutte le regioni, il nostro Paese non farebbe altro che rendere immediatamente effettiva la ratifica della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, documento mirato a superare i limiti fisici, i pregiudizi e le lacune legislative che impediscono ai disabili di vedere riconosciuti a pieno i propri diritti di esseri umani, documento che l'Italia sarà presto chiamata a ratificare per garantire la tutela dei suddetti diritti dei propri cittadini.
1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, dopo le parole: «possono provvedere» sono inserite le seguenti: «e, per quanto concerne i programmi di cui alla lettera l-ter), hanno l'obbligo di provvedere,».
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