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PDL 2693

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2693



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Disposizioni per l'esercizio della deroga alle norme sul prelievo venatorio, relativamente allo storno (sturnus vulgaris)

Presentata il 24 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il mondo venatorio italiano, in armonia con il mondo agricolo, attende da anni interventi significativi che possano modificare la normativa che regolamenta la caccia e, segnatamente, la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». In particolare, l'agricoltura italiana, specie quella del Mezzogiorno, subisce ormai da anni danni gravissimi (anche alle colture specializzate e di nicchia, ai frutteti, ai vigneti, agli oliveti, ai seminativi subito dopo la semina) per effetto delle incursioni incontrollabili e inarrestabili di stormi sempre più numerosi e famelici di uccelli cosiddetti «di passo», ormai moltiplicatisi oltre ogni equilibrio naturale (storni, passeri, tordi e colombacci in molte parti del territorio nazionale).
      Risulta pertanto urgente e indifferibile, onde consentire la tempestiva tutela delle colture e delle produzioni agricole, stabilire una serie di disposizioni che consentano l'esercizio della deroga alle norme sulle specie cacciabili.
      Il sistema di prelievo in deroga, previsto dall'articolo 19-bis della citata legge n. 157 del 1992, introdotto dalla legge n. 221 del 2002, sebbene abbia consentito di risolvere in maniera significativa, anche se parzialmente, il problema dei danni alle colture agricole prodotti dagli storni, tuttavia non ha definitivamente scongiurato i rischi e i pericoli di devastazione per le piantagioni e per le produzioni agricole dei territori coinvolti.
      La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, interviene pertanto al fine di consentire alle regioni, per la stagione venatoria 2007/2008, di procedere al prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie storno (sturnus vulgaris).
      Il comma 1 dell'articolo 1 prevede infatti che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1,
 

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lettera a), della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successivamente recepito dall'articolo 19-bis della citata legge n. 157 del 1992, le regioni possono richiedere il prelievo in deroga, al fine di prevenire gravi danni alla salute pubblica nei centri abitati e alle colture agricole. Il comma 2 stabilisce che, per le finalità di cui al precedente comma, le regioni inviano, entro il 31 luglio 2007, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, i dati sulla popolazione della specie interessata, i dati sui rischi per la salute pubblica e le colture, nonché le modalità ed i limiti del prelievo, ai fini dell'acquisizione del parere scientifico. Il medesimo comma precisa inoltre che, qualora l'Istituto non emetta il proprio parere entro il mese successivo alla data di ricezione della documentazione, esso è da intendersi positivo.
      Il comma 3 dispone che l'autorizzazione al prelievo in deroga è rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che ne stabilisce le condizioni nel rispetto di quanto previsto dalla citata direttiva comunitaria 79/409/CEE, come recepita dalla citata legge n. 157 del 1992. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro la data di inizio della stagione della caccia.
      Con il comma 4, si autorizzano i cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale, che ne facciano richiesta alla amministrazione provinciale di competenza e che risultino essere in possesso dell'apposita scheda di prelievo predisposta dalla regione e rilasciata dalla provincia, ad esercitare il prelievo venatorio in deroga. Le funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti di cui all'articolo 27 della citata legge n. 157 del 1992.
      Il comma 5 stabilisce invece che i prelievi devono essere annotati sull'apposita scheda per il prelievo in deroga; entro il 31 marzo 2008, tali schede dovranno essere restituite alle province competenti, le quali provvedono entro il 30 aprile 2008 ad inviare alla regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati. Le regioni inviano successivamente i dati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che provvede a trasmetterli all'Unione europea, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
      Il comma 6, infine, stabilisce che qualora il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne ravvisi la necessità, le deroghe possono essere prorogate per ciascuna delle stagioni di caccia successive agli anni 2007 e 2008.
      In definitiva, con la presente proposta di legge, s'intende salvaguardare l'agricoltura nazionale dal ricorrente fenomeno di devastazione causato dagli storni alle coltivazioni e che coinvolge non solo le coltivazioni del Mezzogiorno, la cui economia si basa principalmente proprio sull'attività agricola e agroalimentare, ma anche vaste aree del centro-nord del Paese, i cui operatori agricoli subiscono ingenti danni economici senza alcuna possibilità di ricorso ad indennizzi e a cui non sono seguite adeguate politiche di sostegno a livello sia nazionale che comunitario.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per la stagione venatoria 2007/2008 le regioni possono richiedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, attuativo del citato articolo 9, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie storno (sturnus vulgaris) al fine di prevenire gravi danni alla salute pubblica negli abitati e alle colture agricole.
      2. Al fine di cui al comma 1, le regioni interessate inviano, entro il 31 luglio 2007, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica i dati sulla popolazione della specie interessata ai sensi del medesimo comma 1, i dati sui rischi per la salute pubblica e per le colture agricole, nonché le informazioni concernenti le modalità ed i limiti del prelievo, per l'acquisizione del relativo parere scientifico. Qualora l'Istituto non emetta il proprio parere entro un mese dalla data di ricezione della documentazione prevista dal periodo precedente, il parere deve intendersi positivo.
      3. L'autorizzazione al prelievo in deroga è rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ne stabilisce le condizioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della citata direttiva 79/409/CEE. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro la data di inizio della stagione venatoria 2007/2008.
      4. Possono esercitare il prelievo in deroga di cui al presente articolo i cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale che ne fanno richiesta all'amministrazione provinciale di competenza e che risultano essere in possesso dell'apposita scheda di prelievo predisposta dalle regioni e rilasciata dalle province. Le funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti

 

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di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
      5. I prelievi in deroga previsti dal presente articolo devono essere annotati sull'apposita scheda per il prelievo in deroga; entro il 31 marzo 2008, le schede devono essere restituite alle province competenti, le quali provvedono, entro il 30 aprile 2008, ad inviare alla regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati. Le regioni inviano i dati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che ne cura la trasmissione all'Unione europea e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
      6. Su istanza delle regioni interessate, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, qualora il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne ravvisi la necessità, le autorizzazioni ai prelievi in deroga rilasciate ai sensi del presente articolo possono essere prorogate per ciascuna delle stagioni venatorie successive a quella cui fanno riferimento le stesse autorizzazioni.


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