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PDL 2868

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2868



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRIGUGLIO

Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'esenzione dell'abitazione principale nonché delle abitazioni di proprietà degli istituti autonomi case popolari dall'imposta comunale sugli immobili

Presentata il 4 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La moltiplicazione del ricorso al mutuo per l'acquisto soprattutto dell'abitazione principale registratasi in questi ultimi anni è la prova che l'abitazione, per sé o per i figli, è uno dei pilastri della tradizione delle famiglie e dello stesso modello sociale del nostro Paese.
      Il diritto alla casa si iscrive tra le aspirazioni e le chance di vita degli italiani.
      Peraltro la stessa Costituzione riconosce ampia legittimazione a questa aspettativa sociale: all'articolo 42, dove è sancito che «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge» e all'articolo 47, dove si legge che la Repubblica «Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione».
      Manca, è vero, uno specifico divieto di gravare l'abitazione principale di un'imposta fiscale così onerosa e indiscriminata qual è l'imposta comunale sugli immobili (ICI). Ma ciò - a parere del proponente - soltanto perché il legislatore costituzionale non poteva immaginare l'istituzione di un'imposta tanto iniqua, indiscriminata e contraria allo spirito della Carta qual è obiettivamente l'ICI.
      Peraltro si tratta di una forma di onere fiscale che colpisce il possesso degli immobili, prescindendo dal reddito dei destinatari e da qualunque altra valutazione di contesto territoriale.
      E va anche detto che, mantenendo l'ICI, la legislazione statale cade in contraddizione sostanziale con tutte le misure normative che, a vario titolo, destinano incentivi all'accesso alla prima casa.
      La verità è che l'ICI si è rivelata nell'esperienza di questi anni una forma di
 

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gettito sicuro in favore degli enti locali che grazie all'aliquota - variabile tra il 4 e il 7 per mille - finanziano le spese delle rispettive amministrazioni, comprese quelle inutili e discutibili che oggi pesano nei «costi della politica» e che, quindi, gravano direttamente sui cittadini.
      Con la presente proposta di legge si prevede, pertanto, l'esenzione dell'abitazione principale nonché delle abitazioni di proprietà degli istituti autonomi case popolari o di loro consorzi dall'applicazione dell'ICI: un modo concreto e sicuramente apprezzato, in particolare dalle famiglie italiane, perché riduce effettivamente la pressione fiscale sul cittadino eliminando un'imposta che colpisce un bene sociale qual è la prima casa.
      Si spera che il Parlamento vorrà condividere il presente progetto di legge per le sue finalità di libertà e di reale equità sociale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

      «1-bis. Sono altresì esenti dall'imposta:

          a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; salva prova contraria, si considera abitazione principale del contribuente l'unità immobiliare nella quale egli ha la residenza anagrafica;

          b) le unità immobiliari adibite ad uso abitativo di proprietà degli istituti autonomi case popolari o di loro consorzi».

      2. I commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 2.

      1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.


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