Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 2869

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2869



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRIGUGLIO

Norme per la pubblicità del trattamento economico corrisposto agli amministratori e ai dirigenti apicali delle società a partecipazione pubblica nonché delle imprese e degli enti beneficiari di contributi o incentivi pubblici

Presentata il 4 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende dare un contributo al problema dei «costi della politica», ma su un versante finora poco esplorato: quello dei finanziamenti e degli incentivi pubblici. Un progetto che qui si illustra e che ha come obiettivo di esporre alla conoscenza, alla diffusione e al controllo pubblici gli emolumenti e i benefit e comunque il trattamento economico che è garantito ad amministratori, manager e dirigenti apicali delle società a partecipazione pubblica nonché delle imprese e degli enti privati che beneficiano di contributi o di incentivi pubblici.
      Non ci sono da spendere molte parole. Ma non vi è dubbio che il trattamento dei manager dello Stato e degli enti che ricevono erogazioni pubbliche ha suscitato nella pubblica opinione e nel cittadino reazioni negative almeno pari a quelle degli eccessi e degli abusi che sono attribuiti più direttamente al mondo della politica e delle istituzioni.
      Si tratta di liquidazioni altissime, stock option e benefìci obiettivamente fuori della norma, trattamenti economici che contrastano con qualunque criterio di equità e di merito e che spesso costituiscono un vulnus alla sensibilità della pubblica opinione del cittadino italiano.
      Si crede, pertanto, che istituire un canale di monitoraggio e di controllo parlamentare su questo fenomeno possa servire a correggerlo e a fare un quid di serio e di utile per moralizzare un campo poco «osservato» della vita sociale e pubblica del nostro Paese.
      Una risposta può darla la presente proposta di legge, nella cui approvazione da parte del Parlamento si confida.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le società a partecipazione pubblica nonché le imprese e gli enti privati che a qualunque titolo ricevono contributi o incentivi da parte dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche sono tenuti a trasmettere annualmente ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una relazione descrittiva degli emolumenti e dei benefìci corrisposti ai propri amministratori e dirigenti apicali.
      2. La relazione prevista dal comma 1 è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione dei soggetti di cui al medesimo comma 1.

Art. 2.

      1. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 1 comporta la revoca dei contributi o degli incentivi corrisposti ai sensi del medesimo articolo 1, comma 1, anche se già erogati, da parte dello Stato o delle amministrazioni pubbliche.

Art. 3.

      1. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati assicurano adeguata pubblicità alle relazioni di cui all'articolo 1.


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