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PDL 2920

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2920



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SATTA

Modifiche agli articoli 43 e 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e all'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di determinazione della base pensionabile per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

Presentata il 19 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto, per coloro che sono iscritti alle Casse per le pensioni degli ex Istituti di previdenza dell'allora Ministero del tesoro, attualmente amministrate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), tutte le indennità e gli assegni previsti dalle fonti normative che regolano il rapporto di lavoro (leggi, regolamenti e contratti collettivi di lavoro), che presentino i requisiti di fissità, continuità e ricorrenza, sono da ricomprendere nella retribuzione annua contributiva (di cui agli articoli 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077) e, dunque, valutabili ai fini pensionistici (rectius, valutabili nelle cosiddette «quota A» di pensione).
      Per coloro che sono iscritti, invece, alla Cassa pensioni Stato (CPTS), trovano applicazione gli articoli 43 e 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (concernenti, rispettivamente, il personale civile e il personale militare), come, rispettivamente, sostituiti dagli articoli 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che prevedono la tassativa inclusione nella base pensionabile di una ben precisa serie di voci retributive, con esclusione di qualsivoglia assegno o indennità di cui la relativa disposizione di legge non abbia previsto l'espressa valutazione.
      Conseguentemente, per effetto della rilevata, diversa, disciplina di individuazione della base pensionabile, che caratterizza l'ordinamento delle citate Casse per le pensioni, le indennità, aventi medesime caratteristiche, attribuite a personale di diversi comparti, possono avere differenti riflessi pensionistici.
      Al riguardo, si segnala l'indennità di amministrazione, istituita come parte integrante
 

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del salario accessorio dall'articolo 34, secondo comma, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Ministeri del 16 maggio 1995 e confermata dall'articolo 33 del CCNL del 16 febbraio 1999, la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 11, del CCNL del 16 maggio 2001 - integrativo del citato articolo 33 del CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 - «è corrisposta per dodici mensilità, ha carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente».
      Tale indennità, quantunque, in virtù della citata norma contrattuale (articolo 17 del CCNL del 16 maggio 2001), abbia perso l'originaria natura di trattamento accessorio, resta tuttora computabile nella cosiddetta «quota B» di pensione, stante la sua esclusione dall'elenco, tassativo e coperto da riserva di legge, del richiamato articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.
      Invece la medesima indennità, qualora sia corrisposta a personale statale, che abbia optato per il mantenimento dell'iscrizione previdenziale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) o alle altre Casse per le pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza, sarà utile alla formazione della prima quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 503 del 1992 (cosiddetta «quota A» di pensione).
      La problematica rappresentata sorge, anche, per la valutabilità nella cosiddetta «quota A» di altri assegni o indennità che sono diversamente valutati ai fini pensionistici, a secondo della Cassa per la pensione cui sono iscritti i beneficiari.
      La presente proposta di legge si pone, pertanto, l'obiettivo di uniformare i trattamenti pensionistici erogati dall'INPDAP, in presenza di situazioni soggettive analoghe, superando la rigidità del disposto dei citati articoli 43 e 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, in linea con l'evoluzione legislativa che, contrattualizzando il rapporto di pubblico impiego, ha devoluto alla contrattazione collettiva la regolamentazione del rapporto stesso.
      A tale fine, si propone una modifica di tali norme per la valorizzazione in «quota A» di pensione di tutti gli assegni o indennità, fissi nell'ammontare, continuativi nel tempo, nonché corrispettivi, quale remunerazione per l'attività lavorativa svolta, qualora tali caratteristiche siano loro attribuite dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
      Per le già evidenziate considerazioni in merito all'uniformità di trattamento tra gli iscritti alle Casse per le pensioni gestite dall'INPDAP, è stato, però, specificato che tali emolumenti non debbano essere assoggettati all'aumento del 18 per cento previsto dal citato articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.
      Al comma 11-bis dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dall'articolo 2 della presente proposta di legge, può essere, però, conferita efficacia retroattiva dal 1o gennaio 2001, data di entrata in vigore del citato CCNL del 16 maggio 2001, in forza del quale la suddetta indennità ha perso l'originaria natura di trattamento accessorio, e stante che, sin dal 1o gennaio 1996, sempre su tale indennità sono stati versati i relativi contributi previdenziali. Gli arretrati pensionistici relativi sarebbero ragionevolmente compensati dalla prevista abolizione dell'aumento del 18 per cento della base pensionabile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «Ai fini di cui al primo comma, la base pensionabile è altresì costituita da tutti gli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno, che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione, corrisposta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro, come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto. A tali emolumenti non si applica l'aumento del 18 per cento previsto dal citato primo comma. Le disposizioni del presente comma non hanno effetto retroattivo e non si applicano ai pensionamenti intervenuti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione»;

          b) il secondo comma è abrogato.

      2. All'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «Ai fini di cui al primo comma, la base pensionabile è altresì costituita da tutti gli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno, che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione, corrisposta

 

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ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro, come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto. A tali emolumenti non si applica l'aumento del 18 per cento previsti dal citato primo comma. Le disposizioni del presente comma non hanno effetto retroattivo e non si applicano ai pensionamenti interventi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione»;

          b) il secondo comma è abrogato.

Art. 2.

      1. Dopo il comma 11 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è inserito il seguente:

      «11-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2001, la disposizioni del comma 11 non si applica agli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno, che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione, corrisposta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro, come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto».


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