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PDL 3010

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3010



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato MURA

Modifiche agli articoli 56, 58 e 92 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elezione alle cariche di deputato e di senatore e per la nomina alle cariche di Presidente del Consiglio dei ministri e di ministro

Presentata il 3 agosto 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale si prefigge di favorire un generale ringiovanimento della classe politica italiana a tutti i livelli, a partire dalle cariche elettive negli enti locali, per arrivare a quelle del Parlamento nazionale e del Governo.
      La realizzazione di tale fine è perseguita da un lato riducendo i limiti di età, eventualmente previsti dalla legge, per l'accesso ad una carica elettiva e dall'altro ponendo dei limiti di età, superati i quali non è più possibile essere eletto o chiamato a ricoprire una determinata carica amministrativa, politica o di governo.
      A differenza di quanto accade in altri Paesi europei, la politica italiana si è caratterizzata, da sempre, per l'esiguità dell'attività politica riservata ai giovani la cui presenza, sia negli organi elettivi che negli organi di governo, è estremamente limitata.
      La classe politica italiana è formata in larga misura da ultracinquantenni ed esemplificativa è la considerazione dell'età media, considerando il primo anno in cui hanno ricoperto per la prima volta la carica, dei ventiquattro uomini politici che dal 1946 fino ad oggi si sono alternati alla carica di presidente del Consiglio dei ministri, che è di cinquantacinque anni. Età che salirebbe oltre i sessanta anni se la media fosse calcolata sul totale dei governi che si sono avvicendati dal giugno del 1946 ad oggi.
      Nei principali Paesi europei, almeno negli ultimi anni, è in corso una tendenza di segno opposto che vede giovani politici tra i trenta e i quaranta anni di età arrivare alla guida di grandi formazioni politiche e poi ricoprire il ruolo di Primo ministro. L'esempio più significativo è rappresentato da Tony Blair, che all'età di quaranta anni nel 1994 ha assunto la guida del partito laburista e che tre anni dopo è divenuto Primo ministro. Un esempio seguito in primo luogo dal principale
 

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competitore dei laburisti, il Partito conservatore, che ha scelto come proprio leader David Cameron all'età di trentanove anni. In Spagna prima José Maria Aznar e ora José Luis Zapatero hanno formato il loro primo governo rispettivamente a quarantatre e quarantaquattro anni, in Belgio Guy Verhofstadt è diventato primo ministro a quarantasei anni. Da ultimo c'è l'esempio di Nicolas Sarkozy che a cinquantadue anni è stato eletto Presidente della Repubblica francese.
      In Italia, invece, nei quindici governi che si sono avvicendati negli ultimi venti anni sono stati solo due i Presidenti del Consiglio dei ministri con un'età inferiore ai cinquantanni anni, Giovanni Goria e Massimo D'Alema che, rispettivamente avevano, quarantaquattro e quarantanove anni al momento in cui hanno formato i propri esecutivi.
      Anche da un esame dell'età degli eletti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica appare evidente il numero limitato di parlamentari compresi nella fascia di età tra i venticinque e i quarantanove anni, a tutto vantaggio delle fasce di età più elevate.
      Alla Camera dei deputati ad esempio, i deputati ultracinquantenni sono 393 e corrispondono al 62 per cento del totale, mentre gli ultrasessantenni sono 139, pari al 22 per cento del totale.
      Al contrario, i deputati della fascia di età che va dai trenta ai trentanove anni sono 54, mentre al di sotto dei trenta anni di età è presente un solo deputato.
      Al Senato della Repubblica l'età media dei senatori della XV legislatura è di cinquantasette anni, un anno in più rispetto a quella della legislatura precedente, in cui l'età media si attestava ai cinquantasei anni. I senatori che hanno un'età superiore ai sessanta anni sono 121 e corrispondono al 36 per cento del totale, mentre i senatori al di sotto dei cinquanta anni di età sono 68, pari al 20 per cento dell'intera Assemblea.
      Effettuando un confronto comparato tra la Camera dei deputati e le Camere basse di Germania, Regno Unito e Spagna, si evince che in questi Paesi l'età media dei parlamentari è più bassa rispetto a quella dei loro colleghi italiani. In Germania l'età media dei membri del Bundestag si attesta sui quarantanove anni, mentre nel Regno Unito gli eletti alla Camera dei comuni presentano un'età media di circa cinquanta anni. Per quanto riguarda la Spagna, il Congresso dei deputati non fornisce il dato sull'età media, ma consente comunque un confronto per fasce di età. Anche in Spagna i deputati sono più giovani rispetto ai loro colleghi italiani, infatti gli ultracinquantenni corrispondono al 42 per cento del totale contro il 62 per cento dei deputati italiani.
      Al di là delle statistiche, un ricambio generazionale della classe politica appare necessario se si vuole dare vita finalmente a una politica che non riproduca i vecchi schemi del passato ma che sia in grado di essere al passo con i tempi e di offrire una visione e un'impostazione nuove nell'affrontare e nel risolvere questioni determinanti come la tutela dell'ambiente, il mercato del lavoro e la riforma del sistema previdenziale.
      Entrando nello specifico dell'articolato, l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 56 della Costituzione, portando a diciotto anni l'età in cui un cittadino può essere eletto deputato, disponendo la non eleggibilità a deputati degli elettori che hanno compiuto il settantesimo anno di età e stabilendo il divieto di doppio mandato consecutivo a ricoprire la carica di deputato.
      L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 58 della Costituzione disponendo che sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno di età, prevedendo la non eleggibilità a senatore degli elettori che hanno compiuto il settantesimo anno di età e stabilendo il divieto di doppio mandato consecutivo a ricoprire la carica di senatore.
      L'articolo 3 introduce un comma all'articolo 92 della Costituzione stabilendo in settanta anni il limite massimo di età per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri e di ministro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il settantesimo anno di età»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La carica di deputato non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi svolti nello stesso ramo del Parlamento».

Art. 2.

      1. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, la parola: «quarantesimo» è sostituita dalla seguente: «trentesimo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il settantesimo anno di età»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La carica di senatore non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi svolti nello stesso ramo del Parlamento».

 

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Art. 3.

      1. All'articolo 92 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Non possono ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri e di ministro i cittadini che hanno compiuto il settantesimo anno di età».


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