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PDL 3401

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3401



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARCAZZAN

Disposizioni per assicurare la continuità didattica e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

Presentata il 1o febbraio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Tra i diritti garantiti dalla Carta costituzionale quelli della continuità didattica e dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità rivestono un'importanza particolare. Nel corso degli anni si è assistito ad una stratificazione di disposizioni normative, poi via via aggiornate, avente ad oggetto questo aspetto dell'istruzione, ma la realtà ci dice che il processo educativo nella scuola è caratterizzato da una forte discontinuità che oggettivamente mina alla radice il miglioramento dei processi di apprendimento e la loro continuità. Una congrua permanenza dei docenti assume una particolare rilevanza soprattutto in presenza di alunni con disabilità, ai quali la discontinuità può arrecare grave pregiudizio per la qualità dell'insegnamento soprattutto nelle scuole di periferia o di montagna.
      Questo tema si inserisce nel contesto più ampio della stabilizzazione del personale precario della scuola e assume ancora più importanza per le famiglie degli alunni che temono di vedere scadere la qualità del servizio offerto. In quest'ottica, al fine anche di razionalizzare e di risparmiare risorse, appare opportuno prevedere che l'insegnante che sceglie di fare il sostegno garantisca la prestazione del servizio in maniera continuativa per un periodo di almeno cinque anni.
      Oggi molti insegnanti scelgono la strada del sostegno solo per mancanza di alternative e non per una propria convinzione personale, molti altri, poi, non sono idonei a svolgere questo tipo di mansione per mancanza di sensibilità, competenza e professionalità, con il risultato che con questa scelta l'alunno disabile e la sua famiglia non vengono tutelati. Ecco perché
 

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si ritiene indispensabile che tutti gli studenti universitari aspiranti all'insegnamento debbano frequentare corsi di almeno 100 ore concernenti le problematiche pedagogiche, didattiche e organizzativo-giuridiche relative all'integrazione scolastica e che quanti aspirano alla specializzazione per il sostegno debbano frequentare corsi di almeno 600 ore di discipline concernenti l'integrazione scolastica.
      Si ritiene, altresì, che tutto ciò non basti per creare una figura professionale all'altezza e che questa, una volta formatasi, debba seguire attività obbligatorie di aggiornamento in servizio. Il tutto andrebbe poi valutato attraverso appositi indicatori per «pesare» in ciascuna classe e in ciascuna scuola la qualità dell'integrazione scolastica realizzata.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge prende in esame il problema dei docenti di sostegno precari, proponendo la loro stabilizzazione, attraverso modalità che garantiscano la loro permanenza per un periodo non inferiore a cinque anni.
      Al comma 2 dell'articolo 1 si prevede il diritto di precedenza sul posto da assegnare, allo scopo di privilegiare la «continuità».
      L'articolo 2 indica il percorso per la formazione e per l'aggiornamento degli insegnanti di sostegno nonché il percorso per giungere a un sistema di valutazione del grado di integrazione scolastica ottenuta dalla classe e dalla scuola stessa.
      Con l'inizio dell'anno scolastico 2007/2008 i genitori di alunni con disabilità hanno dovuto fare i conti con i tagli imposti dalla legge finanziaria 2007, la legge n. 296 del 2006, al numero di insegnanti di sostegno. Secondo i sindacati di categoria mancherebbero all'appello circa 12.000 insegnanti di sostegno rispetto all'anno precedente, mentre sono circa 100.000 i ragazzi disabili in Italia. Tutto questo rende ovviamente molto più difficile il processo di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, ecco perché si raccomanda la rapida approvazione della presente iniziativa legislativa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di rendere effettivo il diritto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità è garantita la stabilizzazione degli insegnanti di sostegno con contratto di lavoro a tempo determinato, in possesso del titolo di specializzazione, conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni.
      2. Nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è riconosciuto il diritto di precedenza al personale di cui al comma 1, purché in condizione di garantire la prestazione del servizio in maniera continuativa, assicurando la permanenza effettiva per periodi non inferiori a cinque anni.
      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, ad adottare un regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 2.

      1. Gli studenti universitari che aspirano all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado sono tenuti a frequentare corsi di almeno 100 ore concernenti gli aspetti pedagogici, didattici e organizzativo-giuridici relativi all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
      2. Chiunque intende conseguire la specializzazione per le attività didattiche di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata è tenuto a frequentare corsi semestrali di almeno 600 ore.
      3. Tutti i docenti incaricati su classi con alunni con disabilità sono tenuti a frequentare corsi annuali di aggiornamento

 

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in servizio sulle problematiche dell'integrazione scolastica, sulla base di accordi sindacali decentrati.
      4. Il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per l'integrazione delle persone disabili, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 agosto 2006, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, come elementi essenziali delle prestazioni scolastiche, indicatori di qualità idonei a valutare per ogni classe e per ogni scuola il livello di qualità dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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