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PDL 2795

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2795



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE CORATO, CASTIELLO, LAMORTE, RAISI, SAGLIA

Introduzione dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di svolgimento di raduni a carattere musicale in spazi non attrezzati

Presentata il 18 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La moda delle manifestazioni musicali rave e tecno si è diffusa nella seconda metà degli anni ottanta in Inghilterra, a seguito delle misure repressive introdotte dal Governo conservatore quali, tra le altre, la chiusura anticipata delle discoteche, che, unita a una fitta trama di imposizioni, ha spinto i giovani che volevano assistere a prolungate manifestazioni musicali verso situazioni destrutturate e illegali, nelle quali l'effetto euforizzante dell'ecstasy (il termine rave significa delirio, entusiasmo sfrenato) amplificava il già notevole coinvolgimento della musica tecno.
      I rave parties traggono ispirazione dai raduni all'aperto che si tengono a Goa, in India, ritrovo dei ravers di tutto il mondo e da cui deriva il Goa style, ma, soprattutto, essi discendono direttamente dai warehouse parties, feste organizzate in vecchie stazioni dei metrò, fabbriche inutilizzate, torri direzionali o capannoni sfitti. In Italia, il primo grande rave party si è svolto il 1o giugno 1990 ad Aprilia.
      Le manifestazioni rave, inizialmente considerate come semplice fenomeno di moda, si sono sviluppate negli anni fino a divenire, come dimostra l'attualità, un vero e proprio fenomeno sociale. Un ulteriore sintomo di questa evoluzione sta nel mutamento della tipologia delle manifestazioni medesime, trasformatesi da eventi clandestini in eventi organizzati e riconosciuti, sulla base di un'autorizzazione che, di volta in volta, ne deve attestare la garanzia e la sicurezza necessarie.
      Di fronte al cambiamento in atto occorre, pertanto, intervenire a livello legislativo, al fine di individuare delle regole che permettano di ottenere l'auspicabile risultato di sostituire ai raduni clandestini,
 

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che troppo spesso si sono rivelati focolaio di gravi incidenti, manifestazioni meglio strutturate che possano offrire la garanzia di non recare danno alla quiete e all'ordine pubblico, né alla sicurezza dei partecipanti.
      Nell'organizzazione di tali manifestazioni, infatti, si pongono diversi problemi sotto il duplice profilo della sicurezza dei partecipanti e della sicurezza sociale, sovente messa a rischio dallo spaccio e dal consumo di sostanze stupefacenti e psicogene o dai gravi fenomeni di ubriachezza registrati durante gli eventi, nonché dal verificarsi di risse o di danni materiali conseguenti all'occupazione di spazi non autorizzati, quali, ad esempio, l'infrazione di recinzioni, il deterioramento di proprietà, parcheggi caotici e molestie sonore.
      I rave parties, infine, generano spesso anche problemi di ordine sanitario la cui incidenza varia a seconda del pubblico presente e della durata dell'evento (che può essere di alcuni giorni, come nel caso dei Teknival).
      A tale riguardo, i rischi principali derivano dall'affluenza del pubblico, dal consumo di sostanze proibite e di superalcolici, dalla stanchezza e dalla disidratazione, causate dai ritmi frenetici della danza e dai rituali dell'ecstasy che spesso si prolungano anche per otto-dieci ore.
      Con la presente proposta di legge, anche al fine di rispondere alla richiesta crescente proprio da parte degli organizzatori di rave parties, si intendono dettare delle disposizioni volte a regolamentare in modo più adeguato lo svolgimento dei raduni di ravers, per prevenirne i rischi rispetto alla sicurezza, alla salute, alla tranquillità e alla salubrità pubbliche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

      «Art. 18-bis. - 1. Il presente articolo si applica ai raduni a carattere musicale, organizzati in spazi non attrezzati, che presentano rischi per la sicurezza dei partecipanti a causa della mancanza di allestimenti o per la particolare configurazione del luogo nel quale si svolgono.
      2. I raduni di cui al comma 1 sono autorizzati dal questore del luogo in cui si svolgono.
      3. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio della questura almeno un mese prima dello svolgimento del raduno e deve contenere:

          a) l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e della durata del raduno;

          b) l'indicazione del numero previsto dei partecipanti;

          c) copia dell'autorizzazione di occupazione del sito, concessa dal proprietario o dal titolare del diritto di uso reale;

          d) le generalità e le firme dei rappresentanti dell'associazione, comitato o altra formazione che indìce e organizza il raduno.

      4. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3, gli organizzatori del raduno costituiscono preventivamente un'idonea garanzia finanziaria, o depositano presso la tesoreria provinciale dello Stato una congrua cauzione, a garanzia del risarcimento degli eventuali danni materiali arrecati dai partecipanti nel corso del raduno.

 

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      5. Il questore, nel caso di omessa richiesta, ovvero per ragioni di ordine pubblico, nonché di sicurezza e di incolumità pubbliche, può impedire che il raduno abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prevedere diverse modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dello stesso.
      6. Ai fini di un corretto svolgimento dei raduni di cui al comma 1 e per garantire le migliori condizioni di sicurezza e di tutela dei partecipanti, gli organizzatori devono prevedere:

          a) la costituzione di un servizio d'ordine;

          b) la presenza di una postazione medica dotata di appositi dispositivi sanitari;

          c) il servizio antincendio;

          d) la fornitura di acqua potabile.

      7. Gli organizzatori assicurano altresì le condizioni igieniche necessarie e predispongono mezzi di raccolta dei rifiuti e di pulizia del luogo.
      8. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, in ordine alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, i raduni di cui al comma 1 si svolgono secondo le seguenti modalità:

          a) se il raduno si svolge all'interno di locali chiusi o discoteche:

              1) l'intensità del volume della musica non può essere superiore a 90 decibel;

              2) la musica deve essere diffusa con pause di cinque minuti ogni novanta minuti;

          b) se il raduno si svolge in uno spazio aperto, nelle abitazioni limitrofe la rumorosità non deve superare 30 decibel;

          c) per tutta la durata del raduno la musica deve essere programmata in modo da mantenere un ritmo costante con oscillazioni intermedie non superiori a 140 battute al minuto;

 

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          d) l'uso delle luci stroboscopiche non può essere attivato per più di quindici minuti ogni trenta minuti. È vietato l'impiego di luci laser con potenza superiore a 140;

          e) se il raduno si svolge all'interno di locali chiusi, la temperatura può oscillare tra 18 e 22 gradi centigradi in inverno e tra 22 e 26 gradi centigradi in estate;

          f) l'uso dei fumogeni non deve comportare l'emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive.

      9. Gli organizzatori del raduno hanno l'obbligo di segnalare all'autorità di pubblica sicurezza l'eventuale presenza di soggetti in possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
      10. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione del sequestro provvisorio degli strumenti musicali, degli impianti di diffusione sonora e di ogni altra attrezzatura finalizzata allo svolgimento del raduno».


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