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PDL 3209

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3209



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RONCONI

Istituzione della «Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto»

Presentata il 31 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel 2007 si è celebrata la 50a edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, un appuntamento che nel corso degli anni si è affermato come uno dei più importanti eventi della cultura italiana. Grazie all'elevato interesse del pubblico e al prestigio degli artisti, il Festival dei Due Mondi, già diretto e presieduto dal Maestro Gian Carlo Menotti, ha proposto sempre spettacoli di elevato spessore artistico e culturale, riconosciuti anche a livello internazionale. Tuttavia, nonostante la professionalità e la passione dei realizzatori dell'evento, si deve registrare un declino dal punto di vista artistico dovuto essenzialmente a problemi gestionali e operativi nonché finanziari, visto che l'affievolimento degli interessi di enti pubblici e privati ha fatto sì che l'unica vera risorsa finanziaria sia rappresentata dai contributi dello Stato. Questo progressivo declino è altresì imputabile a uno svilente contenzioso giudiziario tra l'Associazione Festival dei Due Mondi di Spoleto e la Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto, anche perché il legislatore ha riconosciuto il contributo statale a favore della Fondazione, attribuendo alla stessa il ruolo di collettore del finanziamento statale e di garante del relativo impiego e privilegiandone l'acquisita personalità giuridica e il suo scopo principale di perseguire l'ininterrotta prosecuzione del Festival.
      Tuttavia è importante evidenziare come la relazione della Corte dei conti affermi che se, da una parte, la Fondazione assicura la continuità del Festival, sostenendone le attività culturali e realizzandolo
 

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anche direttamente, esamina il budget del Festival, provvede all'erogazione dei contributi per la sua effettuazione e al conseguente esame dei consuntivi, dall'altra parte, rilevi che «l'esperienza di attuazione ormai ultradecennale della legge n. 418 del 1990 ed il controllo effettuato dalla Corte, a partire del 1994, inducono a ribadire la inidoneità del modulo giuridico ed operativo prescelto e l'inadeguato comportamento della Fondazione».
      Il contenzioso tra i due enti costituisce, come rimarcato dalla Corte dei conti, «l'esito prevedibile e preannunciato della mancata adozione delle misure sollecitate dalla Corte stessa sul piano legislativo e statutario e rende concreto il rischio che la gran parte delle risorse statali, destinate al Festival, siano di fatto destinate a finanziare le spese di lite».
      Al fine di evitare che il futuro del Festival sia messo a rischio dal citato e crescente contenzioso tra i due enti è quindi opportuno trovare soluzioni innovative e adeguate sulla base di quanto avvenuto già nel passato in situazioni simili, soluzioni che hanno altresì permesso di aumentare la capacità di reperire introiti, aggiuntivi rispetto alla contribuzione annua statale, da parte della Fondazione.
      Sempre secondo la relazione della Corte dei conti, infatti, «restano ancora inattivate le fonti di finanziamento connesse agli apporti di cittadini italiani e stranieri e soprattutto ai contributi finalizzati di cui alla legge n. 512 del 1982, né la Fondazione ha fornito elementi sulle iniziative condotte per promuovere le sponsorizzazioni in favore della Associazione, alla quale ne è demandata la diretta gestione, sulla base delle specifiche clausole delle convenzioni con la stessa stipulate».
      A fronte dei rilievi della Corte dei conti e dell'evidente situazione di caos amministrativo e finanziario registrato, nulla si è mosso ed è sulla base di tali motivazioni che si presenta questa proposta di legge composta da ventidue articoli, suddivisi in quattro capi, di seguito descritti.
      Al capo I, l'articolo 1 istituisce la «Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto» e prevede lo scioglimento dell'attuale Fondazione del Festival di Spoleto.
      Con l'articolo 2 si definisce la personalità giuridica della Fondazione mentre le finalità e la definizione delle procedure per l'adozione del relativo statuto sono indicate negli articoli 3 e 4. L'articolo 5 individua gli enti che partecipano alla Fondazione mentre l'articolo 6 dispone in merito al patrimonio della Fondazione. Gli organi della Fondazione e le loro funzioni sono indicati nel capo II, costituito dagli articoli da 7 a 12. Nel capo III sono disciplinati i settori artistici, i compiti dei direttori artistici e lo svolgimento delle attività della Fondazione. Nel capo IV sono, infine, dettate le disposizioni in materia di gestione, riguardanti in particolare il direttore generale, e di personale nonché le norme in materia di patrimonio e di gestione finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Istituzione della «Fondazione Festival
dei Due Mondi di Spoleto»).

      1. È istituita la «Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto»; conseguentemente, è sciolta la Fondazione del Festival di Spoleto.

Art. 2.
(Personalità giuridica).

      1. La «Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto», di seguito denominata «Fondazione», alla quale si riconosce preminente interesse nazionale, ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dal codice civile e dalle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
      2. La Fondazione ha sede in Spoleto.

Art. 3.
(Finalità).

      1. La Fondazione non persegue fini di lucro e ha lo scopo, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive, di promuovere a livello nazionale e internazionale le arti contemporanee mediante manifestazioni, sperimentazioni e progetti, anche volti a favorire l'emergere di nuovi talenti nei campi della lirica, del teatro,

 

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della danza, delle arti figurative e del cinema.
      2. La Fondazione agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio artistico-documentale presso enti, istituzioni e associazioni culturali, scuole e università.
      3. La Fondazione può altresì svolgere attività commerciale e altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali di cui ai commi 1 e 2. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali.
      4. La Fondazione, previa autorizzazione del Ministro per i beni e le attività culturali, può altresì partecipare, con capitale non inferiore al 51 per cento, a società di capitali, o promuoverne la costituzione in conformità agli scopi istituzionali.

Art. 4.
(Statuto).

      1. La Fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalità di organizzazione delle mostre e delle manifestazioni, delle attività di studio, di ricerca e sperimentazione, valorizzando la interdisciplinarietà tra le arti oggetto dei propri settori culturali, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 3.
      2. Lo statuto è predisposto e adottato a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, sentiti il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11 e, per quanto relativo al rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali, ed è approvato, entro trenta giorni dalla data della sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. Per le modificazioni dello statuto si applica quanto previsto dal comma 2.

 

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Art. 5.
(Partecipazione).

      1. Partecipano alla Fondazione il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Umbria, la provincia di Perugia, il comune di Spoleto e l'Associazione Festival dei Due Mondi.
      2. Alla Fondazione partecipano, altresì, soggetti privati e gli enti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, secondo modalità disciplinate dallo statuto, con esclusione di persone fisiche o giuridiche che svolgono attività a fini di lucro nei medesimi settori culturali della Fondazione. Nei loro confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24 del codice civile.

Art. 6.
(Patrimonio).

      1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

          a) i beni mobili e immobili già di proprietà della Fondazione del Festival di Spoleto, sciolta ai sensi dell'articolo 1, e dell'Associazione Festival dei Due Mondi;

          b) i beni mobili e immobili che possono essere conferiti, eventualmente anche in proprietà, dallo Stato o da altri soci per la costituzione del patrimonio;

          c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente a incremento del patrimonio. Per l'accettazione delle eredità trova applicazione l'articolo 473 del codice civile.

      2. Il valore complessivo dei conferimenti al patrimonio costituisce il fondo di dotazione della Fondazione.
      3. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione può disporre del patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere

 

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alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.
      4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano in regime di commissariamento.

Capo II
ORGANI

Art. 7.
(Organi).

      1. Sono organi della Fondazione: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato tecnico-scientifico e il collegio dei revisori dei conti.
      2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico-scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.
      3. La durata degli organi della Fondazione è di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. Il presente comma non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) e d).
      4. Le sedute degli organi di cui al presente articolo si svolgono in Spoleto.

Art. 8.
(Presidente).

      1. Il presidente della Fondazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa con il presidente dell'Associazione Festival dei Due Mondi, nell'ambito di una terna di candidati da questi proposta. Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e ne promuove le attività.

 

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      2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei princìpi istitutivi nonché dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; decide con proprio provvedimento nei casi di comprovata urgenza, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; sottopone al consiglio di amministrazione una terna di nominativi per il conferimento dell'incarico di direttore generale ai sensi dell'articolo 16; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Fondazione.

Art. 9.
(Consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto, oltre che dal presidente della Fondazione, da:

          a) il sindaco del comune di Spoleto, che assume la vicepresidenza della Fondazione;

          b) il presidente della giunta regionale dell'Umbria o da un suo delegato;

          c) il presidente della provincia di Perugia o da un suo delegato;

          d) il presidente dell'Associazione Festival dei Due Mondi o da un suo delegato;

          e) componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti e dagli enti di cui all'articolo 5, comma 2, che conferiscono inizialmente, come singoli o cumulativamente, almeno il 20 per cento del patrimonio della Fondazione e che assicurano un apporto annuo ordinario per la gestione dell'attività della Fondazione non inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali. Fino alla determinazione del valore complessivo dei conferimenti al patrimonio, il conferimento iniziale dei soggetti e degli enti di cui al citato articolo 5, comma 2, è stabilito dal consiglio

 

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di amministrazione, su proposta del presidente.
      2. Il presidente della Fondazione, i soggetti delegati di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e i componenti designati ai sensi della lettera e) del medesimo comma 1, sono individuati tra personalità di profilo culturale particolarmente elevato e con comprovate capacità organizzative.
      3. La partecipazione dei soggetti e degli enti di cui all'articolo 5, comma 2, alla Fondazione non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento del patrimonio della Fondazione medesima.
      4. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti e degli enti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o tale partecipazione sia inferiore al 5 per cento e, in sede di prima attuazione della presente legge, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, in sostituzione dei componenti designati ai sensi del comma 1, lettera e), è designato un componente dal Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 10.
(Compiti del consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione:

          a) elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;

          b) definisce, anche sulla base dei pareri resi, per ogni settore di intervento, dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11, gli indirizzi generali cui deve ispirarsi l'attività gestionale della Fondazione e adotta il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, i relativi programmi di intervento della Fondazione, l'organizzazione delle mostre e delle manifestazioni, nonché le attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione;

 

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          c) delibera il bilancio di esercizio corredato da un'adeguata relazione tecnica;

          d) definisce l'organizzazione degli uffici;

          e) nomina e revoca i direttori dei settori di attività culturali e il direttore generale di cui agli articoli 14 e 16;

          f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attività culturali sulla base dei relativi progetti;

          g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i compensi spettanti al presidente e ai componenti dei consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 12;

          h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni e alle transazioni, nel rispetto delle competenze, in materia di gestione, riservate al direttore generale;

          i) delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci alla Fondazione; la delibera di ammissione è sottoposta all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali e si intende approvata decorsi, senza osservazioni, trenta giorni dalla data della sua ricezione da parte del Ministro stesso;

          l) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto a un altro organo.

      2. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal presidente. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono adottate con il voto favorevole del presidente.
      3. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno quattro volte l'anno.

 

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Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.
      4. Lo statuto fissa le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 11.
(Comitato tecnico-scientifico).

      1. Presso la Fondazione è istituito un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.
      2. Il comitato tecnico-scientifico esprime pareri su tutti i settori di competenza della Fondazione.
      3. Lo statuto disciplina i compiti e la composizione del comitato tecnico-scientifico.

Art. 12.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
      2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un membro supplente, di cui un membro effettivo, che ne assume la presidenza, ed un membro supplente designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, tenuto presso l'Istituto dei revisori contabili. Qualora vi sia la partecipazione al patrimonio della Fondazione in misura non inferiore al 20 per cento dei soggetti e degli enti di cui all'articolo 5, comma 2, un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti è da essi designato.

 

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Capo III
ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 13.
(Settori culturali).

      1. La Fondazione si articola in tre settori finalizzati allo sviluppo dell'attività permanente di ricerca nel campo della musica, della danza e del teatro, in coordinamento con l'Associazione per lo sviluppo delle attività corali (ASAC), nonché alla definizione e all'organizzazione, con cadenza almeno annuale, delle manifestazioni di rilievo internazionale nel settore artistico di propria competenza.
      2. Lo statuto, oltre ai settori di cui al comma 1 del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 3, può definire, nell'ambito dei settori esistenti, ulteriori campi di ricerca.

Art. 14.
(Direttori dei settori di attività culturali).

       1. I direttori dei settori di attività culturali della Fondazione sono scelti tra personalità, anche straniere, particolarmente esperte nelle discipline relative alla progettazione e alla realizzazione dei programmi di attività dei settori di rispettiva competenza. Essi restano in carica per un periodo massimo di quattro anni e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi.
      2. I direttori dei settori di attività culturali hanno un rapporto di lavoro regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Spoleto.
      3. Lo statuto può prevedere che, in presenza di eccezionale complessità dei programmi, le funzioni di direzione dei

 

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settori di attività culturali possano essere attribuite, anche per specifici interventi, a un apposito collegio di direzione composto da non più di tre membri. Le disposizioni della presente legge relative ai direttori dei settori di attività culturali si applicano ai componenti dei collegi di direzione, qualora costituiti.
      4. Le funzioni di direzione dei settori di attività culturali non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato, nonché con qualsiasi altra attività di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attività cui il direttore è preposto.

      5. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici nominati direttori dei settori di attività culturali sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

      6. I direttori dei settori di attività culturali curano la preparazione e lo svolgimento delle attività del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione e delle risorse loro attribuite dal consiglio medesimo.

      7. Ferme restando le altre competenze dei direttori dei settori di attività culturali, lo statuto può definire le modalità di nomina di curatori delle manifestazioni temporanee, che sono individuati tra personalità, anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline.

      8. I direttori dei settori di attività culturali ricevono, per il rapporto di lavoro di cui al comma 2, un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 15.
(Svolgimento delle attività culturali).

      1. Le attività promosse dalla Fondazione, e in particolare il Festival dei Due

 

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Mondi di Spoleto sono svolte, in tutto l'arco del periodo estivo negli immobili di proprietà della medesima Fondazione e negli altri edifici o aree allo scopo destinati o da destinare, di proprietà del comune di Spoleto o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo.

      2. Il comune di Spoleto provvede a sue spese alla conservazione e alla manutenzione degli immobili di sua proprietà di cui al comma 1.

      3. La Fondazione può svolgere attività, coerenti con i propri fini, anche al di fuori della città di Spoleto e nel territorio di Paesi esteri, anche in collaborazione con altri enti, italiani o stranieri, di elevato prestigio culturale.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI GESTIONE

Art. 16.
(Direttore generale).

      1. Il direttore generale della Fondazione è scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti della Fondazione, nell'ambito di una terna di nominativi formulata dal presidente, ed è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione.

      2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali. Il contratto individuale è a tempo determinato per una durata massima di quattro anni, rinnovabile per una sola volta, e può essere revocato per gravi motivi.

      3. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione e ne dirige il personale; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Fondazione; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario e

 

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cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

      4. Le funzioni di direttore generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata.

      5. Al rapporto di lavoro del direttore generale si applica l'articolo 14, comma 5.

Art. 17.
(Personale).

      1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalla legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

Art. 18.
(Disponibilità finanziarie).

      1. La Fondazione provvede ai suoi compiti mediante:

          a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;

          b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21;

          c) i contributi ordinari annuali della regione Umbria, della provincia di Perugia e del comune di Spoleto;

          d) i contributi in conto esercizio degli altri soci della Fondazione;

          e) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Umbria, della provincia di Perugia e del comune di Spoleto;

          f) i proventi di gestione;

          g) eventuali contributi e assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri

 

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soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

          h) eventuali altre entrate derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

Art. 19.
(Norme in materia di patrimonio
e di gestione).

      1. La Fondazione può accettare donazioni o eredità, secondo le modalità previste dall'articolo 473 del codice civile, e conseguire legati. Essa ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità. Resta riservato alla Fondazione ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa da essa prodotta.

      2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
      3. La Fondazione, quando esercita attività commerciale, è soggetta, in caso d'insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

Art. 20.
(Scritture contabili e bilancio).

      1. La Fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile.

      2. Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

      3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione, una copia del bilancio di esercizio deve essere, a cura degli amministratori,

 

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trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero per i beni e le attività culturali e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

      4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Art. 21.
(Amministrazione straordinaria).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, in quanto autorità vigilante ai sensi dell'articolo 22, dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione della Fondazione quando:

          a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della Fondazione;

          b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità. Per i primi due esercizi successivi all'istituzione della Fondazione, la percentuale è elevata al 50 per cento;

          c) non è ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;

          d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.

      2. Con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario e ne sono determinati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione; provvede alla gestione, ad accertare e a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

      3. Spetta al commissario straordinario l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio

 

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di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 22.
(Vigilanza).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Fondazione e, in particolare, ne approva gli atti nei casi previsti dalla presente legge. Può disporre ispezioni, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e all'esito di queste, ove ne ricorrano i presupposti, può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 21.
      2. La Fondazione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, e al Ministro per i beni e le attività culturali, le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.
      3. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle attività della Fondazione, che deve contenere in modo dettagliato l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi della Fondazione, nonché l'ultimo bilancio di esercizio.


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