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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3209 |
1. È istituita la «Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto»; conseguentemente, è sciolta la Fondazione del Festival di Spoleto.
1. La «Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto», di seguito denominata «Fondazione», alla quale si riconosce preminente interesse nazionale, ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dal codice civile e dalle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
2. La Fondazione ha sede in Spoleto.
1. La Fondazione non persegue fini di lucro e ha lo scopo, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive, di promuovere a livello nazionale e internazionale le arti contemporanee mediante manifestazioni, sperimentazioni e progetti, anche volti a favorire l'emergere di nuovi talenti nei campi della lirica, del teatro,
1. La Fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalità di organizzazione delle mostre e delle manifestazioni, delle attività di studio, di ricerca e sperimentazione, valorizzando la interdisciplinarietà tra le arti oggetto dei propri settori culturali, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 3.
2. Lo statuto è predisposto e adottato a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, sentiti il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11 e, per quanto relativo al rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali, ed è approvato, entro trenta giorni dalla data della sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Per le modificazioni dello statuto si applica quanto previsto dal comma 2.
1. Partecipano alla Fondazione il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Umbria, la provincia di Perugia, il comune di Spoleto e l'Associazione Festival dei Due Mondi.
2. Alla Fondazione partecipano, altresì, soggetti privati e gli enti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, secondo modalità disciplinate dallo statuto, con esclusione di persone fisiche o giuridiche che svolgono attività a fini di lucro nei medesimi settori culturali della Fondazione. Nei loro confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24 del codice civile.
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
a) i beni mobili e immobili già di proprietà della Fondazione del Festival di Spoleto, sciolta ai sensi dell'articolo 1, e dell'Associazione Festival dei Due Mondi;
b) i beni mobili e immobili che possono essere conferiti, eventualmente anche in proprietà, dallo Stato o da altri soci per la costituzione del patrimonio;
c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente a incremento del patrimonio. Per l'accettazione delle eredità trova applicazione l'articolo 473 del codice civile.
2. Il valore complessivo dei conferimenti al patrimonio costituisce il fondo di dotazione della Fondazione.
3. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione può disporre del patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere
1. Sono organi della Fondazione: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato tecnico-scientifico e il collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico-scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.
3. La durata degli organi della Fondazione è di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. Il presente comma non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) e d).
4. Le sedute degli organi di cui al presente articolo si svolgono in Spoleto.
1. Il presidente della Fondazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa con il presidente dell'Associazione Festival dei Due Mondi, nell'ambito di una terna di candidati da questi proposta. Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e ne promuove le attività.
1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto, oltre che dal presidente della Fondazione, da:
a) il sindaco del comune di Spoleto, che assume la vicepresidenza della Fondazione;
b) il presidente della giunta regionale dell'Umbria o da un suo delegato;
c) il presidente della provincia di Perugia o da un suo delegato;
d) il presidente dell'Associazione Festival dei Due Mondi o da un suo delegato;
e) componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti e dagli enti di cui all'articolo 5, comma 2, che conferiscono inizialmente, come singoli o cumulativamente, almeno il 20 per cento del patrimonio della Fondazione e che assicurano un apporto annuo ordinario per la gestione dell'attività della Fondazione non inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali. Fino alla determinazione del valore complessivo dei conferimenti al patrimonio, il conferimento iniziale dei soggetti e degli enti di cui al citato articolo 5, comma 2, è stabilito dal consiglio
1. Il consiglio di amministrazione:
a) elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
b) definisce, anche sulla base dei pareri resi, per ogni settore di intervento, dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11, gli indirizzi generali cui deve ispirarsi l'attività gestionale della Fondazione e adotta il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, i relativi programmi di intervento della Fondazione, l'organizzazione delle mostre e delle manifestazioni, nonché le attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione;
c) delibera il bilancio di esercizio corredato da un'adeguata relazione tecnica;
d) definisce l'organizzazione degli uffici;
e) nomina e revoca i direttori dei settori di attività culturali e il direttore generale di cui agli articoli 14 e 16;
f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attività culturali sulla base dei relativi progetti;
g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i compensi spettanti al presidente e ai componenti dei consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 12;
h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni e alle transazioni, nel rispetto delle competenze, in materia di gestione, riservate al direttore generale;
i) delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci alla Fondazione; la delibera di ammissione è sottoposta all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali e si intende approvata decorsi, senza osservazioni, trenta giorni dalla data della sua ricezione da parte del Ministro stesso;
l) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto a un altro organo.
2. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal presidente. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono adottate con il voto favorevole del presidente.
3. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno quattro volte l'anno.
1. Presso la Fondazione è istituito un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.
2. Il comitato tecnico-scientifico esprime pareri su tutti i settori di competenza della Fondazione.
3. Lo statuto disciplina i compiti e la composizione del comitato tecnico-scientifico.
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un membro supplente, di cui un membro effettivo, che ne assume la presidenza, ed un membro supplente designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, tenuto presso l'Istituto dei revisori contabili. Qualora vi sia la partecipazione al patrimonio della Fondazione in misura non inferiore al 20 per cento dei soggetti e degli enti di cui all'articolo 5, comma 2, un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti è da essi designato.
1. La Fondazione si articola in tre settori finalizzati allo sviluppo dell'attività permanente di ricerca nel campo della musica, della danza e del teatro, in coordinamento con l'Associazione per lo sviluppo delle attività corali (ASAC), nonché alla definizione e all'organizzazione, con cadenza almeno annuale, delle manifestazioni di rilievo internazionale nel settore artistico di propria competenza.
2. Lo statuto, oltre ai settori di cui al comma 1 del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 3, può definire, nell'ambito dei settori esistenti, ulteriori campi di ricerca.
1. I direttori dei settori di attività culturali della Fondazione sono scelti tra personalità, anche straniere, particolarmente esperte nelle discipline relative alla progettazione e alla realizzazione dei programmi di attività dei settori di rispettiva competenza. Essi restano in carica per un periodo massimo di quattro anni e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi.
2. I direttori dei settori di attività culturali hanno un rapporto di lavoro regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Spoleto.
3. Lo statuto può prevedere che, in presenza di eccezionale complessità dei programmi, le funzioni di direzione dei
1. Le attività promosse dalla Fondazione, e in particolare il Festival dei Due
1. Il direttore generale della Fondazione è scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti della Fondazione, nell'ambito di una terna di nominativi formulata dal presidente, ed è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione.
2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali. Il contratto individuale è a tempo determinato per una durata massima di quattro anni, rinnovabile per una sola volta, e può essere revocato per gravi motivi.
3. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione e ne dirige il personale; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Fondazione; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario e
1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalla legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.
1. La Fondazione provvede ai suoi compiti mediante:
a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;
b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21;
c) i contributi ordinari annuali della regione Umbria, della provincia di Perugia e del comune di Spoleto;
d) i contributi in conto esercizio degli altri soci della Fondazione;
e) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Umbria, della provincia di Perugia e del comune di Spoleto;
f) i proventi di gestione;
g) eventuali contributi e assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri
h) eventuali altre entrate derivanti dall'esercizio di attività commerciali.
1. La Fondazione può accettare donazioni o eredità, secondo le modalità previste dall'articolo 473 del codice civile, e conseguire legati. Essa ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità. Resta riservato alla Fondazione ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa da essa prodotta.
2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
3. La Fondazione, quando esercita attività commerciale, è soggetta, in caso d'insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.
1. La Fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile.
2. Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione, una copia del bilancio di esercizio deve essere, a cura degli amministratori,
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, in quanto autorità vigilante ai sensi dell'articolo 22, dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione della Fondazione quando:
a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della Fondazione;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità. Per i primi due esercizi successivi all'istituzione della Fondazione, la percentuale è elevata al 50 per cento;
c) non è ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.
2. Con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario e ne sono determinati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione; provvede alla gestione, ad accertare e a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
3. Spetta al commissario straordinario l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Fondazione e, in particolare, ne approva gli atti nei casi previsti dalla presente legge. Può disporre ispezioni, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e all'esito di queste, ove ne ricorrano i presupposti, può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 21.
2. La Fondazione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, e al Ministro per i beni e le attività culturali, le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle attività della Fondazione, che deve contenere in modo dettagliato l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi della Fondazione, nonché l'ultimo bilancio di esercizio.
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