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PDL 1681

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1681



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIOACCHINO ALFANO, IANNONE

Modifica all'articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di esenzione dalle imposte di bollo e di registro per gli atti relativi alla procedura di interdizione

Presentata il 21 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di estendere alla procedura di nomina del tutore per i maggiori di età o per il minore emancipato - soggetti a pronuncia di interdizione - l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro prevista dall'articolo 46, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile per gli atti relativi all'espletamento della procedura di nomina del tutore per i minori di età.
      Questa proposta di legge è un atto di giustizia sociale; ancora una volta, infatti, si interviene in difesa dei diritti dei più deboli e degli emarginati.
      L'articolo 414 del codice civile così recita: «Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione». L'interdizione è dunque considerata quale atto obbligatorio, ovvero un atto che - ricorrendo le suddette condizioni - deve essere compiuto.
      Alla luce di tale obbligatorietà, prevista dalla legge, le imposte di bollo e di registro gravanti sul procedimento di interdizione rischiano di configurarsi come un ulteriore onere, oltre quello psicologico - già di per sé doloroso -, che viene a gravare sulle famiglie di questi sventurati. Tutto ciò anche in considerazione del fatto che la maggior parte dei giudizi di interdizione è promossa dal parente che si prende cura della persona incapace, allo scopo di consentirle, nell'ipotesi di invalidità dell'incapace stesso, di riscuotere la modesta pensione di invalidità civile che - in caso di incapacità pari al 100 per cento - può
 

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essere riscossa solo dal suo tutore, la cui nomina, appunto, presuppone l'interdizione.
      È necessario, dunque, dare un fondamento normativo all'esigenza legittima delle famiglie di essere sollevate, quantomeno sotto il profilo economico, da oneri aggiuntivi a quelli che quotidianamente gravano su di esse nell'ambito del difficile processo di integrazione sociale e affettiva dei soggetti svantaggiati.
      E proprio nell'ottica di incoraggiare le famiglie all'assistenza diretta e alla tutela del soggetto minorato, che ha ispirato la redazione stessa dell'articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice civile, si sottolinea che, permanendo l'esenzione per la procedura di nomina del tutore per il minore di età - di cui all'articolo 343 e seguenti del codice civile - tale esenzione dovrebbe trovare applicazione anche nella fattispecie della dichiarazione di interdizione del maggiore di età e del minore emancipato. Tanto più che l'articolo 424 del codice civile, relativo alla tutela dell'interdetto e alla curatela dell'inabilitato, fa implicitamente riferimento proprio all'articolo 343 nel sancire l'applicazione delle disposizioni sulla tutela dei minori alla tutela degli interdetti (articolo 424, primo comma, del codice civile).
      In considerazione di ciò, poiché l'articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice civile dispone l'esenzione per tutti gli atti della procedura tutelare, riferendo tale esenzione alla tutela del maggiore di età, ne consegue che la dichiarazione di interdizione - dalla quale non è possibile prescindere - è un atto obbligatorio per la nomina del tutore e pertanto si configura quale atto della procedura ed è conseguentemente esente da spese. Spese che, per la speciale natura del procedimento in cui trovano ragione, non possono non rientrare tra gli obblighi posti a carico della collettività a favore dei cittadini inabili o minorati, così come è previsto espressamente dall'articolo 38 della Costituzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dopo le parole: «Tutti gli atti della procedura della tutela» sono inserite le seguenti: «e dell'interdizione».


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