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PDL 536

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 536



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI GIOIA

Istituzione di un itinerario storico-naturalistico nel territorio del subappennino Dauno

Presentata l'8 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende, attraverso l'istituzione di un itinerario storico-naturalistico nel territorio del subappennino Dauno, sia salvaguardare e valorizzare un ambiente importante da un punto di vista storico, ambientale e culturale, sia incrementare il turismo in un'area che deve affrontare sempre più crescenti difficoltà.
      Il territorio in questione offre, infatti, a qualsiasi visitatore bellezze naturali come monti, boschi (da ricordare lo splendido bosco di Faeto), ruscelli nonché percorsi a piedi o a cavallo, ma anche testimonianze storiche la cui bellezza architettonica e il cui valore culturale non sono certamente da meno.
      Dal punto di vista geografico, il subappennino Dauno rappresenta, si può dire, la linea di confine tra i monti del Molise e il tavoliere delle Puglie. Il territorio è ricoperto da boschi, castelli fortificati e cittadine, i cui centri storici hanno conservato il loro fascino rimanendo inalterati nel tempo, ed è proprio in un paesaggio come questo che la natura e la storia si fondono insieme.
      Ritengo sia opportuno ricordare, per aiutare l'immaginazione di chi non conosce questa terra, la splendida Lucera, culla dell'imperatore Federico II e una delle più fiorenti e potenti città dell'Italia peninsulare, ricca di testimonianze storiche come il castello fatto erigere da Federico II nel 1233, l'anfiteatro romano e la grandiosa cattedrale, ma anche tutti i comuni a sud di essa, come Celle e Faeto, dove, nel trecento, Carlo d'Angiò volle insediare le comunità provenzali che lo avevano seguito nella conquista del Regno, e ancora
 

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Troia, sede vescovile e di concili ecumenici, famosa per la sua chiesa romanica, i musei, il palazzo di San Domenico e il castello normanno. Proseguendo l'itinerario, lasciata alle spalle Lucera, s'incontrano l'imponente mole della Sedia del diavolo, i ruderi di Montecorvino e, in successione, i castelli di Pietra Montecorvino e di San Marco la Catola, il torrione merlato di Celenza Valfortore, la torre di Biccari e, per finire, la rocca di Dragonara. Riprendendo la strada verso Foggia, una volta superata Troia, si arriva al torrione edificato dai bizantini presso Castelluccio Valmaggiore, e subito dopo la torre di Dogone presso Bovino e di lì a breve, affiancato da due torri, Deliceto. Sulle colline dell'estremo subappennino, dirigendosi ancora verso sud, s'incontrano in successione la bella Ascoli Satriano, Orsara e, ai confini con la Basilicata, Sant'Agata con il suo bel castello normanno-svevo e Rocchetta Sant'Antonio, famosa per la residenza cinquecentesca dei principi d'Aquino. Un vero susseguirsi di luoghi incantevoli posti quasi ad arricchire la bellezza di una terra dove la natura ha già fatto molto da sola.
      È proprio con l'istituzione di un itinerario storico-naturalistico, che salvaguarda la memoria storica nel pieno rispetto dell'ambiente, che la presente proposta di legge tende a incrementare lo sviluppo del turismo culturale, che attualmente è tra i più richiesti e apprezzati. Così facendo si può realizzare un progetto di recupero che mira all'integrazione tra gli elementi di memoria storica e l'ambiente, partendo dall'analisi dell'esistente e dal suo stato di conservazione, senza intaccare l'autenticità storica ivi presente.
      È necessario ricordare, infine, che questo territorio è stato colpito duramente dal terremoto e che un simile intervento ne potrebbe favorire il recupero sia da un punto di vista strutturale che economico e, di conseguenza, con gli investimenti previsti dalla presente proposta di legge si otterrebbe un duplice risultato e si ridarebbe fiducia a delle popolazioni così gravemente colpite.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La tutela e la valorizzazione delle aree culturali, religiose e ambientali site nel territorio del subappennino Dauno sono considerate di interesse nazionale.
      2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni religiosi, artistici, storici, archeologici e ambientali di rilievo nazionale e internazionale oggetto della tutela e della valorizzazione di cui al comma 1.
      3. Sui beni individuati ai sensi del comma 2 sono previsti interventi di recupero e di valorizzazione finalizzati ai seguenti obiettivi:

          a) sistemazione e conservazione dei vari siti artistici, storici, archeologici e ambientali;

          b) realizzazione di collegamenti e di sistemi di distribuzione dei percorsi pedonali e predisposizione di itinerari attrezzati e integrati da aree di parcheggio;

          c) qualificazione del comparto turistico mediante interventi di conservazione e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, nonché sistemazione di aree boschive e costituzione di parchi o riserve naturali, al fine di dare impulso alle attività turistiche e per la riqualificazione delle strutture ricettive presenti.

Art. 2.

      1. La provincia di Foggia, d'intesa con i comuni interessati e sentite le autorità ecclesiastiche locali, promuove e coordina la realizzazione del programma degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3.

      2. Il programma è adottato in sede di conferenza di servizi tra le amministrazioni

 

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statali, regionali, provinciali e locali nonché gli enti economici e culturali interessati, competenti per territorio.
      3.  Il programma definisce gli interventi, i tempi e i soggetti competenti per la sua attuazione e provvede alla ripartizione delle risorse attribuite dalla presente legge o da altre disposizioni vigenti nonché delle altre risorse eventualmente disponibili, purché finalizzate al programma medesimo.
      4. L'approvazione del programma obbliga i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti e all'adozione di tutti gli atti necessari entro sei mesi dall'approvazione medesima.

Art. 3.

      1. La provincia di Foggia può delegare agli enti di cui all'articolo 2, comma 2, il compimento di specifiche attività.
      2. I soggetti privati, singoli o associati, con priorità per le cooperative costituite da disoccupati, che intendono realizzare iniziative compatibili con le finalità della presente legge possono presentare progetti atti al recupero e alla valorizzazione del territorio del subappennino Dauno, a valere sulle relative disponibilità.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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