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PDL 584

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 584



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI GIOIA

Modifica all'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dei diritti d'autore per le opere utilizzate nel corso di iniziative organizzate dagli enti per la promozione del turismo

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, ha stabilito che la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) svolga un'attività di intermediazione nella gestione dei diritti relativi alle opere dell'ingegno.
      Tra le numerose attività della SIAE vi è anche quella di riscuotere, per conto dello Stato, alcuni diritti erariali, tra i quali quelli relativi a manifestazioni pubbliche senza alcuna distinzione su chi indìce tali iniziative e su quali siano le motivazioni delle stesse.
      La presente proposta di legge vuole affrontare un tema, già d'altra parte messo in evidenza da alcune proposte di legge delle precedenti legislature, che è quello delle manifestazioni svolte dagli enti per la promozione del turismo, tra le quali si segnala in particolare l'attività svolta dalle associazioni pro loco.
      Come è a tutti noto queste associazioni svolgono un lavoro prezioso in ambito locale e territoriale e rappresentano, da un punto di vista economico e culturale, uno strumento indispensabile per le comunità e per lo sviluppo delle stesse.
      La prima associazione pro loco, quella di Pieve Tesino (Trento), nacque nel lontano 1881 e da allora le stesse hanno svolto un ruolo insostituibile nell'ambito della valorizzazione e della promozione delle ricchezze storiche e naturali delle varie località, dando un incremento fondamentale al turismo locale e alla conoscenza di località spesso ignorate e sconosciute.
      Le associazioni pro loco, oltre 6.000 in tutto il territorio, con oltre 600.000 soci, sono una realtà insostituibile e preziosa e, proprio per le attività che svolgono, andrebbero
 

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sostenute riconoscendo loro i meriti che hanno acquisito nel corso di tanti anni di attività e favorendone, in tutti i modi possibili, le attività.
      Si deve riscontrare, purtroppo, che allo stato attuale anche le manifestazioni promosse da queste associazioni sono sottoposte ai diritti da corrispondere alla SIAE e poiché questo tipo di iniziative ha un carattere benefico e promozionale, tali obblighi si configurano come ostacoli, spesso particolarmente gravosi, che rendono difficile lo sviluppo di simili manifestazioni.
      Per questi motivi si ritiene necessario rivedere la normativa in materia, consentendo agli enti per il turismo che svolgono attività determinanti per lo sviluppo del territorio di essere esentati dal pagamento dei diritti alla SIAE.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «In ogni caso sono fatte salve le utilizzazioni delle opere di cui al primo comma, per motivi culturali o promozionali, purché prive di ogni scopo di lucro, in occasione di manifestazioni a carattere locale organizzate e svolte dagli enti per la promozione del turismo».

      2. Il Governo provvede ad adeguare lo statuto della Società italiana degli autori ed editori, approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001, e successive modificazioni, alle disposizioni del terzo comma dell'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo, prevedendo che la Società non può concedere permessi per l'utilizzazione gratuita delle opere, salvo che l'utilizzazione delle stesse avvenga nel corso di manifestazioni di carattere strettamente locale, organizzate e svolte dagli enti per la promozione del turismo.


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