Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2440

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2440



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANGELO PIAZZA, SCHIETROMA, DI GIOIA

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli comunali e provinciali, di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia, nonché di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale o provinciale e di assessore

Presentata il 22 marzo 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a riequilibrare i poteri dei consigli comunali e provinciali rispetto a quelli del sindaco e del presidente della provincia e, contestualmente, a rimuovere l'ineleggibilità ad un terzo mandato consecutivo per sindaci e presidenti della provincia.
      L'esigenza è quella di assicurare un maggiore equilibrio fra i poteri del consiglio e quelli dei sindaci (e dei presidenti della provincia), avendo acquisito questi ultimi, dopo l'introduzione dell'elezione diretta, una preminenza rispetto ai poteri delle assemblee locali che, da più parti, è reputata eccessiva. Tale riequilibrio va contenuto ad alcuni aspetti onde mantenere l'obiettivo di governabilità e di funzionalità degli enti locali che la normativa attuale comunque assicura nella gran parte delle amministrazioni.
      Inoltre, al fine di evitare una disparità di trattamento tra le cariche politiche ed assicurare un sistema che lasci all'elettore la libera scelta del candidato a sindaco o presidente della provincia, si propone di
 

Pag. 2

rimuovere il limite al numero di mandati della carica di sindaco e di presidente della provincia.
      Per superare queste difficoltà si rende indispensabile, dunque, una riforma legislativa che preveda, da un lato, l'eliminazione del divieto di rieleggibilità dopo due mandati consecutivi per la carica di sindaco e di presidente della provincia e, dall'altro, nuovi strumenti che consentano l'ampliamento delle funzioni e dei meccanismi di controllo da parte delle maggioranze consiliari nei confronti del sindaco e del presidente della provincia.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 42:

              1) al comma 1, le parole: «politico-amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «sugli atti della giunta e su quelli del sindaco e del presidente della provincia»;

              2) al comma 2, alinea, le parole: «limitatamente ai» sono sostituite dalle seguenti: «in ordine ai»;

              3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto disciplina i casi e le modalità in cui le deliberazioni della giunta, del sindaco e del presidente della provincia possono essere sottoposte al consiglio per la verifica della loro coerenza con gli atti di indirizzo adottati dal medesimo consiglio»;

              4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

      «4-bis. Il consiglio, nel caso di immotivata inerzia o ritardo della giunta o del sindaco o del presidente della provincia ad assumere gli atti ed i provvedimenti rientranti nelle loro funzioni, assegna un congruo termine all'organo inadempiente; decorso inutilmente tale termine, il consiglio può avocare a sé l'esercizio di dette funzioni»;

          b) all'articolo 51:

              1) i commi 2 e 3 sono abrogati;

              2) alla rubrica, le parole: «Limitazione dei mandati» sono soppresse;

 

Pag. 4

          c) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

      «Art. 64. - (Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta). - 1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
      2. Nel caso in cui un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, egli resta sospeso dalla carica di consigliere per tutta la durata del suo incarico. Nella prima seduta successiva all'accettazione della nomina, il consiglio procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al primo dei non eletti. Tale supplenza ha termine con la cessazione della carica di assessore.
      3. Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi soggetti non possono essere nominati rappresentanti del comune o della provincia».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su