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PDL 3186

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3186



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TREMAGLIA, ANGELI, BAFILE, GIANNI FARINA, FEDI, FERRIGNO, RICARDO ANTONIO MERLO, NARDUCCI, RAZZI

Modifica all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di requisiti per la candidatura nella circoscrizione Estero

Presentata il 24 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La lunga battaglia per la conquista del voto da parte degli italiani residenti all'estero è stata vinta con l'approvazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che ha consentito a tutti i membri della collettività italiana residente fuori dai confini nazionali di essere rappresentati nel Parlamento da dodici deputati e da sei senatori.
      Tuttavia, una riflessione sul futuro del voto all'estero è necessaria, soprattutto per ciò che concerne le candidature, ossia l'elettorato passivo. L'attuale sistema non sembra fissare altri limiti all'elettorato attivo e passivo oltre al riferimento generico alla residenza all'estero, senza porre termini essenziali e precisi di garanzia del diritto all'elettorato passivo.
      È quindi indispensabile stabilire i termini precisi del diritto all'elettorato passivo per l'attuazione della Costituzione per quanto si riferisce alla circoscrizione Estero al fine di garantire e difendere i diritti costituzionali dei cittadini italiani residenti all'estero.
      Ciò pone il legislatore nella necessità di prevedere e di impedire situazioni, inizialmente forse non considerate importanti alla luce del raggiungimento del traguardo primario, che invece, oggi, possono vanificare tutto il lungo lavoro fatto fin qui.
      Tali situazioni, in verità, rappresentano veri e propri pericoli, non solo per i residenti all'estero, ma per tutti i cittadini italiani, in quanto potrebbero svilire il significato stesso del principio di rappresentatività,
 

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che sta alla base del nostro sistema democratico elettivo.
      La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di tutelare la reale rappresentatività degli italiani residenti all'estero, stabilendo il limite minimo di cinque anni continuativi di residenza nella circoscrizione nella quale ci si candida, quale condizione necessaria per accedere all'elettorato passivo. Tale limitazione varrebbe sia per la candidatura alla Camera dei deputati che per quella al Senato della Repubblica.

      Le motivazioni sono tanto ovvie quanto necessarie: stabilire, per la candidatura a tutti e due i rami del Parlamento, una permanenza minima effettiva della persona nella circoscrizione in cui vota significa riconoscere indispensabile e imprescindibile un'esperienza di vita sociale e professionale, una condivisione di percorsi umani individuali e collettivi che consenta al candidato di esprimere al meglio e di conoscere le reali necessità e interessi della collettività in cui vive e opera, e al cui voto egli ambisce. In questo modo si garantirà una indispensabile rappresentatività del candidato nei confronti dell'elettorato e si eviterà il pericolo di candidature-truffa dell'ultima ora, da parte di soggetti che, non trovando spazio all'interno delle liste nazionali, ricorrono alla circoscrizione Estero come «ultima spiaggia».
      Questo è il valore dell'articolo unico della proposta di legge che viene qui presentata, che modifica l'articolo 8 della citata legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole: «i candidati devono essere residenti» sono inserite le seguenti: «all'estero da almeno cinque anni al momento dell'indizione delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica».


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