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PDL 3003

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3003


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CECCUZZI, AMENDOLA, BAFILE, BRUSCO, CARRA, CARTA, CHIANALE, CRISCI, DEL MESE, FINCATO, FOGLIARDI, INTRIERI, MARIANI, PERTOLDI, RAZZI, SAMPERI, SCHIRRU, STRIZZOLO, VELO, VICO, VILLARI, ZACCHERA

Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie, a garanzia dell'indipendenza della magistratura tributaria, e disposizioni per la riduzione dell'organico delle medesime commissioni

Presentata il 2 agosto 2007

      

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Onorevoli Colleghi! - Del rilievo costituzionale delle commissioni tributarie quali organi di giurisdizione speciale non è dato dubitare alla stregua di princìpi ormai consolidati in materia. Al pari dei magistrati ordinari, i giudici tributari essendo chiamati all'applicazione della legge ad essa soltanto sono soggetti senza alcun vincolo di subordinazione, sia esterna che interna, onde gestire il contenzioso nel settore dei rapporti tra i cittadini e il fisco con l'autonomia e l'indipendenza che tale funzione devono caratterizzare. In ossequio a questa esigenza la legge ha previsto che anche i magistrati tributari, al pari delle altre magistrature, siano dotati di un proprio organo di autogoverno rappresentato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria,
 

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il quale è garante della loro indipendenza. Se sotto il profilo del relativo stato giuridico - al di là di una regolamentazione assai scarna in ordine ad aspetti qualificanti delle funzioni esercitate e della carriera - non si evidenziano nella normativa vigente (decreto legislativo n. 545 del 1992) aspetti critici che pongano in discussione la separatezza e l'indipendenza rispetto al potere esecutivo della magistratura tributaria, diversamente sembra di poter dire in ordine alla condizione economica dei giudici in parola i cui compensi, lungi dall'essere stabiliti per legge, sono rimessi alla determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992). I giudici tributari sono così soggetti in ordine al loro trattamento economico, alla libera discrezionalità del potere esecutivo e per di più di quel Ministero (con specifico riguardo al dicastero dell'economia e delle finanze) il quale è tutt'altro che estraneo o disinteressato all'esito dei giudizi che vedono opposti allo Stato i suoi consociati. Questo aspetto che difficilmente può ritenersi rispettoso del principio della separazione e dell'autonomia dei giudici tributari avrebbe potuto, se non altro, essere temperato ove si fossero posti all'esecutivo limiti prefissati all'esercizio del relativo potere ai fini di un controllo delle stesse Assemblee legislative sulla corretta gestione ministeriale dei meccanismi da esse stabiliti; tale controllo è, al contrario, inattuabile. Non a caso si è parlato di libera discrezionalità del potere esecutivo una volta che il predetto articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992 contempla, da un lato, i compensi fissi mensili e, dall'altro, quelli variabili in relazione alla produttività (o «compensi a cottimo»). Tale articolo non contiene alcun criterio o parametro di quantificazione in ordine ai primi e, con emblematiche astrattezza e genericità, «prescrive» in ordine ai «compensi a cottimo» che essi tengano conto del lavoro svolto (con una precisazione vuota e meramente autoreferenziale) dai singoli giudici oltre che delle relative funzioni, valutando, infine, per i residenti in comuni diversi, nell'ambito di una stessa regione da quello della sede della commissione tributaria, le spese per intervenire alle relative sedute.
      Quel che appare in via di principio non consono all'indipendenza della magistratura tributaria ha poi prodotto, in pratica, un risultato offensivo della dignità e del decoro della funzione svolta dagli appartenenti al relativo ordine giudiziario. Essa è stata svilita con la corresponsione di somme, per la stragrande maggioranza dei giudici tributari, al livello di obolo o di mancia, quali possono definirsi un compenso fisso dell'ordine tra i 200 e i 400 euro mensili e un compenso per la produttività dell'ordine di 100 euro per ogni ricorso definito. Va poi precisato che quest'ultima somma di 100 euro non compete per intero al singolo magistrato tributario ma è da suddividere tra il presidente della commissione tributaria, il presidente di sezione, il vice presidente di sezione, il giudice relatore e, ancora, tra i tre magistrati componenti il collegio giudicante, in misura e secondo determinate percentuali, con gli importi di seguito annotati tra parentesi, salvi errori e aggiornamenti più puntuali che lasciano immutato il significato profondo del problema la cui soluzione il legislatore non può continuare a ignorare (presidente di commissione euro 4,50, presidente di sezione euro 3,50, vice presidente di sezione euro 2,50, giudice relatore euro 11,50, residua quota a testa per i tre componenti del collegio giudicante euro 26, fino a raggiungere complessivamente i 100 euro, con un'eventuale maggiorazione di euro 1,50 per i giudici fuori sede). È necessario evidenziare anche un effetto perverso di detta regolamentazione che, a fronte di una condizione generale dei magistrati tributari in termini di tale retribuzione minima, vede invece qualche decina di essi (presidenti di commissioni, specie regionali, di importanti e popolosi centri urbani) fruire di un lauto trattamento grazie alla sommatoria delle percentuali gravanti, quale diritto fisso per il ruolo rivestito, sul lavoro dei colleghi in relazione a ogni ricorso definito dell'ufficio giudiziario. Ciò testimonia, quindi, anche un'indubbia irrazionalità del sistema.
 

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      Certamente la salvaguardia dell'immagine della funzione, in termini di rilievo e di importanza che ad essa devono essere riconosciuti, non può ridursi a un fatto economico, ma sarebbe anche un errore non considerare che la professionalità è necessariamente incentivata e sostenuta, non potendone prescindere nella generalità dei casi, dalla previsione di un corrispettivo che materialmente ne quantifichi il livello di utilità. Premesso che a salvaguardare la dignità e l'immagine della funzione sarebbe, al limite, anche sufficiente un servizio gratuito o di volontariato, meritevole per altro verso di considerazione e di stima da parte dei consociati, è certo impossibile evitare che la dignità e l'immagine della funzione continuino ad essere gravemente deturpate, pretendendo di considerare corrispettivo quel che è solo un insufficiente rimborso spese. Va poi aggiunto che la scelta tra volontariato e servizio professionale retribuito appare possibile, d'altra parte, solo in teoria, sia per lo scarso favore che sarebbe destinata verosimilmente ad avere la prima ipotesi e dovendo invece essere assicurate la giurisdizione e la sua piena efficacia nel settore (se non si vuole optare a favore della politica dei condoni), sia per non essere il volontariato compatibile con la responsabilità cui i magistrati tributari sono soggetti in forza della legge 13 aprile 1988, n. 117, al pari degli altri giudici, in esito alle decisioni chiamati ad emettere e ove, per erroneo accertamento dei fatti (e quindi senza necessità che essi versino in dolo), tali decisioni risultino lesive dei diritti delle parti in causa ed essendo suscettibili di gravi conseguenze in relazione agli interessi in gioco che possono assumere proporzioni macroscopiche.
      L'aggancio dei magistrati tributari al trattamento economico, secondo proporzioni da determinare, di quelli ordinari, presuppone che decada l'obiezione sinora opposta di un impegno, in termini di tempo dedicato al contenzioso fiscale, di natura secondaria rispetto a una diversa e parallela attività che buona parte dei giudici tributari svolgono. Occorre allora che sia prevista, in contestualità con la revisione del meccanismo del trattamento economico dei magistrati tributari, un'apprezzabile intensificazione della loro operosità in termini di udienze mensili fissate ed evase ogni settimana con un cadenza non inferiore a quattro volte al mese e un recupero obbligatorio nell'anno, pena la responsabilità disciplinare in caso di mancata osservanza di tale standard minimo di lavoro. Alla maggiore produttività è consequenziale - anche in relazione al controllo della spesa - una riduzione della forza numerica dei giudici in parola, che non potrà superare le 5.000 unità su tutto il territorio nazionale con il blocco, intanto, di nuovi incarichi fino a che il numero degli attuali giudici non scenda ad esaurimento al di sotto della cifra prevista.
      Fino al 31 dicembre 2007, stante il particolare momento non favorevole ad ulteriori impegni economici di bilancio ed effettuando, sostanzialmente, una redistribuzione più razionale delle risorse disponibili, occorre modificare la ripartizione dei compensi correggendo le anomalie esistenti così da limitare i compensi del cottimo nella misura e secondo le percentuali attuali ai soli componenti del collegio giudicante e al giudice relatore. Il risparmio di spesa è destinato all'incremento dei compensi fissi dei presidenti di commissione regionale, fissato in 1.000 euro mensili, dei presidenti di commissione provinciale, fissato in 800 euro mensili, dei presidenti di sezione regionale, fissato in 700 euro mensili, e dei presidenti di commissione provinciale, fissato in 600 euro mensili, salvi i compensi variabili ogni qual volta essi abbiano fatto parte del collegio giudicante.
      A decorrere dal 1o gennaio 2008 il trattamento economico dei magistrati tributari sarà fissato attraverso l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze prevedendo l'aggancio in percentuale, che sarà fissato con una disposizione ad hoc entro il corrente anno, anche nel rispetto della diversità delle funzioni all'interno della magistratura tributaria, allo stipendio tabellare base dei magistrati ordinari con qualifica di giudice di tribunale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie).

      1. L'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - (Trattamento economico). - 1. Ai componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali sono erogati, fino al 31 dicembre 2007, compensi fissi mensili nelle seguenti misure:

          a) presidenti delle commissioni regionali: 1.000 euro;

          b) presidenti delle commissioni provinciali: 800 euro;

          c) presidenti di sezione regionale: 700 euro;

          d) presidenti di sezione provinciale: 600 euro.

      2. I compensi fissi dei componenti delle commissioni tributarie non compresi tra quelli indicati al comma 1 restano stabiliti, sino alla data del 31 dicembre 2007 di cui al citato comma 1, nella misura vigente.
      3. I compensi variabili dei componenti delle commissioni tributarie spettano esclusivamente ai membri del collegio giudicante in misura di 26 euro ciascuno, oltre a 10 euro per il giudice relatore.
      4. A decorrere dal 1o gennaio 2008 i componenti delle commissioni tributarie assolvono i loro compiti con la partecipazione ad una udienza settimanale e con recupero nell'anno delle udienze eventualmente non tenute sino a coprire nel medesimo anno il numero complessivo di quaranta udienze.
      5. A decorrere dalla data del 1o gennaio 2008 di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia delle finanze è stabilito il trattamento economico della magistratura tributaria, determinato attraverso la diretta correlazione con quello dei magistrati ordinari, in percentuale diversificata

 

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con riguardo alle diverse funzioni espletate nell'ambito della magistratura tributaria, rispetto a quello tabellare di base corrispondente alla qualifica di giudice di tribunale».

Art. 2.
(Rideterminazione del numero dei componenti delle commissioni tributarie e adeguamento degli organici delle medesime).

      1. Il numero complessivo dei componenti delle commissioni tributarie è stabilito in 5.000 unità.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'adeguamento degli organici dei componenti delle commissioni tributarie, stabilito dalla tabella B allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, secondo i seguenti princìpi:

          a) determinare la dotazione organica complessiva entro il limite massimo stabilito ai sensi del comma 1;

          b) ripartire l'organico di cui alla lettera a) tra le commissioni tributarie regionali e provinciali sulla base del flusso medio dei processi dell'ultimo triennio.

      3. I componenti delle commissioni tributarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono in carica, in soprannumero rispetto al limite stabilito ai sensi del comma 1, fino alla cessazione dall'incarico secondo le disposizioni vigenti alla medesima data. Non si procede a nuove nomine, in sostituzione dei componenti cessati dall'incarico, fino al raggiungimento della dotazione organica determinata per ciascuna commissione tributaria a norma della lettera b) del comma 2.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per ciascuno degli

 

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anni 2007, 2008 e 2009, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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