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PDL 3427

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3427


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CRAXI, JANNONE

Modifiche agli articoli 21 e 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per l'estensione dei benefìci del lavoro all'esterno e dei permessi premio ai condannati alla reclusione militare

Presentata il 6 febbraio 2008

      

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Onorevoli Colleghi! - Con la ristrutturazione dell'ordinamento degli istituti penitenziari militari effettuata nell'anno 2005, l'unico carcere attivo per i detenuti militari rimane quello di Santa Maria Capua Vetere. Qui i detenuti si trovano a condividere non solo la privazione della libertà e l'angusto spazio di una cella ma anche la stessa condizione esistenziale: quella di aver un giorno indossato una divisa, di essere stati per un periodo della propria vita «dall'altra parte della barricata», cioè dalla parte della legge e non dei malfattori. La popolazione carceraria di Santa Maria Capua Vetere è composta non solo da persone provenienti dai ranghi dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina, colpevoli di reati militari, ma anche da appartenenti alle Forze di polizia (poliziotti, carabinieri, finanzieri, forestali e guardie penitenziarie) che hanno volontariamente scelto, in base all'articolo 79 della legge 1o aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», di scontare la loro pena in stabilimenti militari penali piuttosto che in un carcere civile. Attualmente, per i detenuti negli istituti di pena civili è previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», ai sensi dell'articolo 30-ter, l'istituto dei permessi premio, mentre l'articolo 21 della
 

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medesima legge prevede il lavoro all'esterno della struttura penitenziaria. Per quanto riguarda quest'ultimo beneficio, si evidenzia che, secondo l'articolo 20, commi primo e secondo, della citata legge n. 354 del 1975, «Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.
      Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato».

      Inoltre, secondo il citato articolo 30-ter, comma 4, la concessione dei permessi premio è ammessa:

          «a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;

          b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

          c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;

          d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni».

      Il beneficio dei permessi premio di cui al medesimo articolo 30-ter si applica, quindi, nei confronti dei condannati che hanno tenuto regolare condotta e che non risultano «socialmente pericolosi»; il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto penitenziario, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.
      L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e dagli assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.
      L'articolo 30-ter sui permessi premio si va, pertanto, ad integrare con le disposizioni già contenute nell'articolo 30 della stessa legge n. 354 del 1975, che concede permessi al detenuto, internato o imputato, in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente. Si sottolinea, quindi, la volontà premiale dello Stato, per quanto riguarda la legge penale comune, per finalità assistenziali e di reinserimento. Tali istituti, nella prassi applicativa, sarebbero concessi anche ai condannati alla reclusione militare di cui all'articolo 26 del codice penale militare di pace, la cui riforma era all'esame presso le Commissioni riunite II Giustizia e IV Difesa della Camera dei deputati (atto Camera n. 2098, recante «Delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell'articolo 4-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l'ufficio militare di sorveglianza») per l'abrogazione e la sostituzione di un nuovo testo, in quanto tale codice, assai datato, necessita di una profonda rivisitazione che tenga conto della professionalizzazione delle Forze armate e della connessa sospensione della leva, nonché del crescente impegno nazionale nel contesto di missioni internazionali. Per di più la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 227 del 6 giugno 1995, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4 del citato articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975 «nella parte in cui non prevede la concessione del permesso premio ai condannati alla reclusione militare».

 

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      Ma nonostante la prassi applicativa e la declaratoria d'incostituzionalità, non è ancora formalmente estesa l'applicazione dei benefìci del lavoro all'esterno e dei permessi premio ai condannati alla reclusione militare, con evidente disparità di trattamento rispetto ai condannati soggetti al trattamento penitenziario civile improntato alla rieducazione, conforme ad umanità e al rispetto della dignità della persona. Occorre perciò che sia sanata questa grave lacuna legislativa rilevata dalla Corte costituzionale, poiché nel comma 4 dell'articolo 30-ter sono elencate le fattispecie di ammissione ai permessi premio ma nel relativo elenco, recante il criterio della pena, sono esclusi i condannati alla reclusione militare. Anche in questo caso, e parallelamente alla predetta riforma del codice penale militare di pace, occorre rivisitare le norme sull'ordinamento penitenziario a favore delle persone soggette alla legge penale militare. Infatti, l'articolo 1 della citata legge n. 354 del 1975 stabilisce che nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi.
      Tale trattamento deve essere attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, tenuto in particolare conto di quanto disposto dall'articolo 20, quinto comma, della stessa legge, ai sensi del quale «L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale».
      Questi princìpi e finalità, nonché benefìci della legge penale comune, oltre che di fatto, devono essere applicati, compatibilmente con la condizione di militare (ovviamente non potrebbe essere applicato estensivamente, ad esempio, il beneficio degli arresti domiciliari), anche di diritto a favore di chi sconta pene detentive militari, ingiustamente discriminato per il proprio status di militare.
      La presente proposta di legge è composta da due articoli. L'articolo 1 estende l'applicazione del lavoro all'esterno ai condannati alla reclusione militare e l'articolo 2 estende ai medesimi l'applicazione del beneficio dei permessi premio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 4-bis dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai condannati alla reclusione militare».

Art. 2.

      1. Al comma 4 dell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «d-bis) nei confronti dei condannati alla reclusione militare non superiore a tre anni».


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