Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3430

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3430



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CORDONI, GHIZZONI

Norme per la promozione dei sentieri della memoria e disposizioni per la tutela e la promozione della memoria dei crimini nazifascisti

Presentata il 6 febbraio 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Nell'ultimo quindicennio la storiografia sulla seconda guerra mondiale in Italia, e in particolare sul periodo successivo all'8 settembre 1943, ha vissuto un periodo di profondi cambiamenti, assistendo, da un lato, a un uso pubblico della storia spregiudicato e incurante delle fonti e, dall'altro, in particolare dopo il 1989, a un crescente tentativo non solo di rilettura ma anche di una delegittimazione della Resistenza antifascista. Per contrasto, si è però anche aperta la strada a nuove ricerche e sono cambiati le categorie interpretative e i soggetti sociali al centro delle analisi degli studiosi: non più i soli partigiani e la Resistenza militare, ma i civili e il loro quotidiano, il ruolo delle donne e la Resistenza civile, la guerra totale. Quindi, nuovi oggetti di studio e nuove parole chiave.
      Il dibattito è esploso in concomitanza con il cinquantesimo anniversario della Liberazione e, negli anni successivi, si è assistito a un vero e proprio cambiamento delle categorie interpretative utilizzate dagli storici. A ben vedere, è cambiato anche il modo di ricostruire e di interpretare la storia militare della Resistenza, e ci si è soffermati con rinnovata
 

Pag. 2

attenzione su aspetti basilari della resistenza armata: il rapporto tra comunità locali e partigiani, le motivazioni e la provenienza dei combattenti, i contrasti tra le formazioni e gli organizzatori politici e i capi militari, il problema delle rappresaglie e delle stragi di civili operate da tedeschi e da fascisti.
      La nuova sensibilità storiografica, anche attraverso l'applicazione di una prospettiva di «gender», ha poi restituito alle popolazioni civili, e alle donne in primo luogo, inizialmente escluse da uno sguardo troppo concentrato sulla lotta armata, lo statuto pieno di soggetto storico, meritevole di voci e di rappresentazioni adeguate. La pluralità dei soggetti coinvolti nel fenomeno «guerra» ha così finito per oltrepassare i rigidi confini della storia politica e militare, tutta imperniata su eventi e fenomeni di grande portata, e l'ampliamento degli strumenti d'indagine dal piano strettamente storico a quello antropologico e psico-sociale è diventato indispensabile per comprendere appieno lo sconvolgimento delle strutture di base della vita, la fame, la miseria, lo sfollamento e il confronto continuo con la morte, sperimentati durante il conflitto a livello individuale e collettivo e accompagnati dalle potenti emozioni della paura, della disperazione, dell'odio e, infine, del sollievo di fronte alla liberazione.
      Superando i confini per lungo tempo obbligati dell'equazione fra Resistenza e lotta armata, le ricerche, in particolare quelle a carattere locale, stanno gettando una nuova luce su di una gamma, complessa e frastagliata, di piccole e grandi disobbedienze che hanno minato alla base l'occupazione tedesca e sottratto progressivamente consenso al progetto della Repubblica sociale italiana, rientrando a pieno titolo dentro la categoria di Resistenza civile, cioè un «processo spontaneo di lotta della società civile con mezzi non armati, sia attraverso la mobilitazione delle sue istituzioni, sia attraverso la mobilitazione delle sue popolazioni, oppure grazie all'azione di entrambi gli elementi». Il suo senso ed obiettivo è quello di «preservare l'identità collettiva delle società aggredite, cioè i loro valori fondamentali» e di scavare l'abisso «fra la dominazione militare, che era uno stato di fatto, e la sottomissione politica, che è una disposizione di spirito» (Jacques Sémelin).
      In Italia l'applicazione di questa categoria ha riguardato fenomeni assai diversificati, quali la resistenza degli internati militari italiani in Germania, le scelte dei disertori e dei renitenti sia alla leva che al lavoro coatto imposto dai tedeschi, nascosti e alimentati dalle famiglie italiane, e in primo luogo da quelle contadine, quella degli operai, impegnati nelle fabbriche in lotte serrate ispirate da rivendicazioni economiche e politiche, nonché di semplici cittadini che hanno rischiato la vita per assistere i prigionieri di guerra evasi e per proteggere gli ebrei perseguitati. La ricerca ha quindi recuperato lo «specifico» del ruolo - in una lotta per la sopravvivenza che portava necessariamente a disobbedire agli ordini draconiani dei tedeschi e dei loro alleati fascisti repubblicani - giocato dalle donne (ricerca del cibo, assistenza ai malati e ai feriti, proteste per il pane e contro le evacuazioni forzate), e anche degli uomini di Chiesa (difesa delle comunità dalla violenza e dalla spoliazione degli occupanti): abbiamo a che fare, insomma, con un ventaglio di comportamenti che Tzvetan Todorov ha descritto e personificato nella figura del «soccorritore», che sceglie la strada della non violenza dimostrando che essa non significa automaticamente la non resistenza o l'accettazione passiva del male e della violenza, come invece sembrano ritenere coloro che parlano di un'estesa «zona grigia» che caratterizzerebbe il vissuto degli italiani in quei tragici frangenti che videro coesistere una guerra di eserciti stranieri combattuta sul territorio nazionale, una guerra di liberazione dall'occupazione tedesca e una guerra civile fra fascisti e antifascisti.
      Naturalmente, lo studio del vissuto bellico delle popolazioni civili non può prescindere da una più ampia riflessione sull'esperienza della «guerra totale» e della «violenza di guerra». I dati quantitativi
 

Pag. 3

relativi alle vittime civili del secondo conflitto mondiale, le ricostruzioni degli innumerevoli «crimini di guerra» e «crimini contro l'umanità» compiuti in questi anni, i perturbamenti della memoria sia delle vittime che dei carnefici, attestano la centralità della categoria della violenza per addivenire ad una comprensione organica e complessiva del fenomeno bellico. Una categoria che è anche un fenomeno sociale drammatico e che appare come la tragica sommatoria di molteplici fattori: la dimensione politica (la violenza come strumento del conseguimento di obiettivi bellici), quella ideologico-culturale (la «guerra civile europea»), quella più propriamente bellica (la dimensione totale del conflitto che rende sempre più evanescente la distinzione fra la prima linea e il fronte interno, soprattutto nelle vicinanze delle linee di demarcazione fra gli opposti eserciti, come in Italia sono state la linea Gustav prima, la linea gotica dopo), quella tecnologica (l'evoluzione degli armamenti, e in particolare dell'arma aerea, e l'estensione progressiva del loro raggio di azione hanno condotto a un coinvolgimento sempre più massiccio dei civili nel ruolo di vittime predestinate).
      In Italia durante l'occupazione tedesca la popolazione civile diventa obiettivo esplicito della repressione: disprezzati come razza infida e geneticamente traditrice, da depredare e da usare come manodopera nei campi di lavoro, percepiti in toto come nemico potenziale (sempre più senza alcuna differenza rispetto a partigiani e collaboratori della Resistenza), i civili italiani diventano il bersaglio di una strategia punitiva e di una violenza quotidiana e capillare che, radicalizzate dall'invisibilità della guerriglia, si accaniscono su di loro con i modi della rappresaglia esemplare o della politica del terrore. E il massacro di civili non è allora, quasi mai, un'azione irrazionale e senza senso, un rituale che si ripete ogni volta sempre uguale a se stesso, ma diviene uno strumento di potere funzionale alla condotta del conflitto e alla lotta contro i partigiani, ma anche al controllo totalitario sull'intera popolazione. La felice espressione di «guerra ai civili», elaborata dalla storiografia nell'ultimo decennio, possiede una capacità descrittiva piena e immediata. La politica della strage, infatti, lontana da una dimensione puramente irrazionale, obbedisce ad una deliberata strategia tesa, di volta in volta, a punire trasversalmente la resistenza con lo strumento della rappresaglia, a comprimere le zone di dissenso condannandole alla terra bruciata, ad assicurarsi un pieno controllo del territorio, soprattutto nelle retrovie del fronte, e possiede, dunque, una propria razionalità strumentale, che solo le accurate ricostruzione e contestualizzazione dei singoli episodi possono aiutare a comporre.
      L'occupazione tedesca ha, inoltre, manifestato tutta la sua violenza anche nei rastrellamenti di civili per la formazione di mano d'opera da inviare a lavorare in Germania in condizioni di schiavitù: un fenomeno, distinto da quello della deportazione di oppositori politici, che ha rappresentato una vera e propria esperienza di massa vissuta dagli uomini italiani, e quindi dalle loro famiglie, nelle zone soggette al dominio tedesco, ma che è stato pressoché dimenticato dalla memoria collettiva e dalle commemorazioni pubbliche nel nostro Paese, rimanendo confinato in una dimensione di ricordo individuale, o tutt'al più familiare, non in grado di restituire tutta la drammaticità dell'esperienza di chi fu soggetto a quel tipo di violenza.
      Ma la violenza sperimentata dalle popolazioni civili non è stata solo quella dell'esercito tedesco: individuata e ricostruita la specificità ideologica della violenza nazista, che la rende un unicum da studiare con categorie e con strumenti appropriati, l'approccio globale alla guerra e al suo vissuto bellico richiede di allargare lo sguardo anche ai bombardamenti degli alleati. La guerra totale è connaturata all'evoluzione tecnologica degli armamenti tipica del XX secolo. L'accresciuto potenziale di devastazione, la capacità di movimento e di mobilità degli eserciti, l'estensione sempre maggiore del raggio
 

Pag. 4

d'azione delle armi offensive hanno reso sempre più labile la distinzione tra fronte (la «prima linea») e fronte interno (la società che sostiene i combattenti), dilatando progressivamente i territori sottoposti alla pressione militare indiretta, in primo luogo proprio con l'offesa portata dal cielo. La seconda guerra mondiale ha visto il ricorso sempre più esteso al bombardamento aereo come mezzo per colpire il nemico nelle retrovie, danneggiando l'apparato produttivo e infrastrutturale necessario per sostenere lo sforzo bellico, e al contempo mirando a fiaccare lo spirito pubblico delle popolazioni, con l'obiettivo di sottrarre consenso politico-sociale ai governi avversari. E ancora oggi l'evento-bombardamento - da quello tedesco sulle città inglesi nel 1940 a quello giapponese di sorpresa su Pearl Harbor nel 1941, sino a quello alleato che, con modalità sempre più intense, colpì le città italiane e tedesche a partire dal 1943, per sfociare infine nel 1945 nei massacri di Dresda, Tokyo, Hiroshima e Nagasaki - ha nella memoria collettiva una straordinaria valenza simbolica e si identifica con l'intera esperienza del conflitto consumatosi tra il 1939 e il 1945.
      Nella presente proposta di legge si afferma l'esigenza di istituire un museo «aperto» per la linea Gustav e per la linea gotica dal momento che la capacità di far rifluire la storia e la memoria del conflitto mondiale, da un lato, e delle Resistenze italiane, dall'altro, intese come cardine e fondamento della Repubblica italiana, dipende molto da quanto si riescano ad attivare dei canali di trasmissione di un patrimonio di conoscenze proprie del mondo della ricerca e degli ambienti più avvertiti al più ampio panorama della cittadinanza. In altre parole, è importante che i concetti richiamati possano rifluire e interagire debitamente con i processi di formazione dell'identità nazionale.
      Importante, quindi, è concentrarci non solo sul «come» e sul «perché» di questi fenomeni, ma anche sul «dove», ovvero sulla dimensione spaziale della memoria, che risulta spesso ancorata a luoghi e a movimenti. La guerra, la Resistenza, la violenza subita, implicano in maniera diretta partenze e arrivi, movimenti e fughe, trasferimenti e marce, rifugi e abitazioni, strade e sentieri. Gli stessi sentieri odierni del Club alpino italiano ricalcano nella loro genesi, più di quanto si pensi, non solo le tradizioni contadine (le vie della mezzadria e della transumanza) ma anche l'esperienza della guerra (vie della guerriglia). Ma le considerazioni potrebbero proseguire. Le fortificazioni costruite dai tedeschi ricalcano spesso l'andamento naturale del territorio, esaltando la barriera protettiva di monti e di fiumi, ed ancora è possibile scorgerne tracce evidenti nei resti di bunker, camminamenti e sbarramenti; boschi, spazi aperti e radure sono spesso il luogo delle rappresaglie e delle stragi, così come mulini, granai e, spesso, chiese sono la sede dei roghi e della violenza dell'occupazione. E, ancora, la rete delle abitazioni collinari e montane rappresenta spesso il «network» dell'assistenza fornita dalle popolazioni non solo ai partigiani ma anche a molte altre fattispecie di bisognosi (renitenti, ebrei, civili in fuga dalla deportazione al lavoro coatto). Infine, la conformazione dei luoghi si intreccia anche con il «dopo» della violenza, con le elaborazioni del lutto, con la ricostruzione, con le cerimonie e con le liturgie pubbliche del ricordo.
      Non si può, insomma, prescindere dallo «spazio» della violenza, ed esso può così diventare uno strumento importante per trasmettere la storia e la memoria di questi eventi. Arrivare nei «luoghi della memoria», o di «condensazione della memoria» (Mario Isnenghi), e percorrerli, può rappresentare uno stimolo ad una conoscenza più diretta che, come ci spiegano gli antropologi, combacia in genere con una conoscenza più profonda, duratura e metabolizzata.
      Ripercorrere il cammino delle fortificazioni, ma anche delle vie di transito e di attraversamento del fronte da parte delle popolazioni civili alla ricerca di cibo, leggere i nomi delle vittime su una lapide commemorativa, percorrere un sentiero dopo aver saputo che questo ha visto l'arrivo del «carnefice» o la fuga della
 

Pag. 5

«vittima», osservare i luoghi di insediamento dei resistenti, capire lo «spazio» del quotidiano durante la guerra, tutto questo può contribuire a rendere più concreta la memoria della seconda guerra mondiale e delle resistenze italiane, e consentire un avvicinamento di prospettiva tra l'oggi della società italiana e dei suoi diversi soggetti e uno «ieri» troppo spesso considerato lontano, definito e concluso. Può contribuire, inoltre, ad aprire uno spiraglio su eventi lontani, che troppo spesso si è portati a pensare come senza senso, assurdi e irripetibili.
      Esiste una fiorente produzione a carattere locale che permette di ricostruire le dinamiche interne al movimento partigiano, la dislocazione delle formazioni, i luoghi teatro dei principali scontri militari, in alcuni casi vere e proprie «battaglie», in particolare lungo i contrafforti che fungevano da cardine della linea gotica. Diverse sono poi le località colpite dalle stragi naziste, che nelle vicinanza delle linee Gustav e gotica si sono addensate. Più a maglie larghe, invece, è il quadro relativo alle diverse forme di resistenza civile - sia delle donne che del clero - e alle altre manifestazioni violente della guerra totale (sfollamenti coatti, deportazione di manodopera, bombardamenti), aspetti sui quali è necessario che la ricerca compia altri passi in avanti.
      Come si vede da queste prime, poche e sommarie informazioni, esiste una dimensione fisica e spaziale della violenza di guerra e delle resistenze che può essere adeguatamente valorizzata. È realistico ipotizzare la costruzione di una serie di percorsi che, per il tramite di una cartellonistica adeguata, e di postazioni multimediali collocate nei luoghi più significativi e di snodo, configurino l'esistenza di un «museo a cielo aperto» che interessi l'intero territorio nazionale, attraverso la costruzione di una «rete» unitaria di queste esperienze. Esiste inoltre la possibilità di intersecare queste «vie ai luoghi della memoria» con altre, analoghe e similari. Si può pensare, ad esempio, ai percorsi della fede e della religiosità popolare o a quelli delle tradizioni gastronomiche ed enologiche. Si può pensare, ancora, a percorsi attraverso luoghi delle attività tradizionali del territorio (agricoltura, pastorizia, attività legate al bosco, sulla base magari di un censimento delle carbonaie, degli essiccatoi, dei mulini, delle case contadine e delle sedi di pascolo e di alpeggio) ma anche attraverso luoghi di estrazione e di lavorazione del marmo e della roccia (miniere). Sarebbe, questo, il percorso più spiccatamente turistico-ecologico (terre, sapori, luoghi di degustazione, prodotti tipici), ma non per questo meno legato alla storia del conflitto, visto che una delle caratteristiche della Resistenza è stata l'intreccio tra dimensione della guerriglia e dimensione comunitaria e contadina.
      Lo studio di questa dimensione, la violenza sui civili, inoltre, apre nuove importanti prospettive di analisi di quel periodo e di recupero di una memoria collettiva dell'esperienza di guerra degli italiani, quali l'idea di dare vita a un centro di documentazione per le stragi e per la deportazione dei civili, stimolata anche dalle riflessioni della relazione di minoranza presentata a conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti della XIV legislatura.
      Solo parzialmente la domanda di giustizia che proviene dalle comunità colpite dalle stragi nazifasciste può essere soddisfatta con la celebrazione di processi a sessanta anni di distanza. Si tratta allora di procedere su un'altra via, che consenta di riportare all'interno della storia e della memoria della Repubblica le migliaia di donne e di uomini, di tutte le età, che sono stati sterminati dalla violenza esplicata su di loro, nella seconda guerra mondiale, durante l'occupazione tedesca, e di inserire in questa esperienza anche quella della deportazione dei civili obbligati al lavoro schiavistico in Germania.
      Ancora non abbiamo un atlante completo delle stragi nazifasciste in Italia (studi sono stati completati solo a livello regionale), non conosciamo l'esatto numero
 

Pag. 6

delle vittime, la loro identità, tanto meno quella degli autori delle stragi. Le commemorazioni delle varie stragi molto spesso non escono dall'ambito locale, acuendo il senso di isolamento - e di ingiustizia subita - da parte dei sopravvissuti, dei parenti delle vittime, dell'intera comunità colpita. Ancora più arretrata è la ricerca sul lavoro schiavistico nell'ambito del secondo conflitto mondiale.
      La citata Commissione parlamentare di inchiesta ha acquisito un'ingente mole documentaria nel corso dei suoi lavori: tutte queste carte dovrebbero essere desecretate (quando, e fino a che, non ostino indagini giudiziarie ancora in corso) e quindi essere depositate, in copia, presso un unico «archivio della memoria», gestito da un ente deputato a trasmettere la memoria delle stragi e della deportazione, come elemento di promozione dei diritti umani, e al quale sarebbe auspicabile fosse affidato il compito di ricostruire un «Atlante dei crimini nazifascisti», in modo da costituire una sorta di «Pantheon» dei caduti e delle vittime, con indagini accurate anche sul loro numero e sulla loro identità.
      Lo studio e la memoria della «guerra ai civili» - espressione ormai entrata nell'uso corrente da parte della storiografia per indicare come, nei conflitti totali del novecento, i civili abbiano rappresentato, al pari e a volte più dei soldati, un obbiettivo militare - rappresenta infatti il fondamento di una cultura della pace e dei diritti umani.
      Si propone pertanto l'istituzione di una Fondazione per la memoria dei crimini nazifascisti, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, con un comitato direttivo nel quale dovrebbero essere presenti rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni dei familiari delle vittime, degli ex internati e deportati, delle comunità ebraiche, dei partigiani, e con un comitato scientifico responsabile dello svolgimento delle attività, che dovrebbe essere composto da qualificati studiosi italiani nominati dal mondo dell'università e della ricerca scientifica.
      Le finalità istituzionale della Fondazione dovrebbero essere:

          a) costituire un archivio centralizzato della documentazione sui crimini nazifascisti, il cui nucleo iniziale sarebbe costituito dalla documentazione raccolta dalla citata Commissione parlamentare di inchiesta, alla quale si dovrebbe unire - in originale o in copia - la documentazione man mano resa disponibile qualora venisse approvato un progetto di legge di desecretazione di tutti gli atti relativi ai crimini nazifascisti, sull'esempio del «Nazi War Crimes Disclosure Act» statunitense. È il caso di sottolineare come presso i National Archives statunitensi operi «The Nazi War Crimes and Japanese Imperial Government Records Interagency Working Group» (IWG), creato l'11 gennaio 1999 per sovrintendere alle incombenze relative al «Nazi War Crimes Disclosure Act», promulgato dal Presidente Clinton l'8 ottobre 1998. L'IWG è ben presto diventato la principale struttura di riferimento per le carte relative ai crimini e ai criminali nazisti;

          b) costituire un archivio della memoria, con il deposito di interviste a testimoni o a protagonisti di quelle vicende, di fotografie, di filmati, di documentari eccetera e promuovere nuove campagne di interviste a salvaguardia della memoria;

          c) avere rapporti organici con le scuole di ogni ordine e grado, per promuovere la conoscenza di quegli eventi nel rispetto della verità storica e della pluralità delle interpretazioni che legittimamente si confrontano fra di loro.

      In conclusione, la Fondazione dovrebbe avere il compito di preservare e di implementare la documentazione, secondo canoni di correttezza e di serietà scientifiche, di commemorare gli eventi, nel rispetto della verità e della pluralità delle memorie, nonché di promuovere una politica dei diritti umani fondata sulla corretta conoscenza del passato recente della nostra nazione.

 

Pag. 7


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PROMOZIONE DEI SENTIERI DELLA MEMORIA

Art. 1.
(Princìpi).

      1. Nell'ambito della tutela e della promozione del peculiare valore storico, culturale, ambientale e artistico dei territori nazionali e nel rispetto del riparto di competenze legislative e di funzioni amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, la Repubblica riconosce i sentieri della memoria, individuati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale.
      2. La Repubblica promuove, in particolare nella ricorrenza delle stragi e dei principali eventi storici, la riflessione e la ricerca storiche sulla seconda guerra mondiale, sulla Resistenza, sulle vittime civili della violenza nazifascista e sulla nuova cultura di pace nata da quegli eventi, adoperandosi per coordinare e per sostenere tutte le iniziative di adeguato valore scientifico e culturale finalizzate a favorire la conservazione e la trasmissione della memoria del periodo che, dall'autunno dell'anno 1943 all'estate dell'anno 1945, vide l'opposizione delle truppe nazifasciste alle forze partigiane e agli alleati.
      3. Lo Stato e le regioni promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia della Guerra di liberazione e della lotta partigiana e in particolare di:

          a) edifici, fortificazioni e manufatti sedi delle formazioni partigiane e militari;

 

Pag. 8

          b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;

          c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;

          d) reperti mobili e cimeli;

          e) archivi documentali e fotografici, pubblici e privati;

          f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche e della Resistenza.

Art. 2.
(Sentieri della memoria).

      1. Ai fini della presente legge, si intendono per sentieri della memoria i percorsi in corrispondenza sia delle linee principali del fronte nelle sue diverse articolazioni e dislocazioni, sia dei luoghi e dei percorsi della lotta partigiana e della Resistenza civile all'occupazione, tenuto conto che i medesimi luoghi e percorsi, protetti dai partigiani, consentirono gli spostamenti delle formazioni della Resistenza e l'attraversamento del fronte ai perseguitati politici e ai civili in fuga per la sopravvivenza.

Art. 3.
(Interventi e valorizzazione).

      1. La Repubblica promuove e tutela la costituzione di istituzioni museali nei territori attraversati dai sentieri della memoria, finalizzate a testimoniare i crimini e i principali eventi storici ivi verificatisi e a valorizzare la riflessione e la ricerca storiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
      2. La Repubblica, tenuto conto dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali dei territori attraversati dai sentieri della memoria, nell'ambito delle rispettive competenze, promuove altresì la tutela e la valorizzazione dei borghi, del patrimonio boschivo, della fauna e della flora presenti e favorisce le attività di ricezione e di

 

Pag. 9

ospitalità compatibili con le peculiarità naturali e culturali dei territori stessi, che possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, secondo i princìpi contenuti nella medesima legge e ai sensi delle disposizioni in materia emanate dalle regioni.

Art. 4.
(Strumenti di organizzazione e di gestione).

      1. Possono provvedere direttamente agli interventi di cui all'articolo 1, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:

          a) i comuni, le province, gli enti parco, gli altri enti pubblici e i loro consorzi;

          b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) lo Stato.

      2. Lo Stato assicura la conformità degli interventi di cui all'articolo 1 attraverso la predisposizione di un disciplinare nazionale, emanato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Il disciplinare nazionale di cui al comma 2 può prevedere i seguenti strumenti:

          a) un comitato promotore;

          b) un comitato di gestione;

          c) un sistema uniforme di segnaletica;

          d) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

      4. Le caratteristiche della cartellonistica relativa ai sentieri della memoria sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del codice della strada, di cui al decreto

 

Pag. 10

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dei trasporti e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel definire la gestione e la fruizione dei sentieri della memoria si avvalgono delle associazioni partigiane, combattentistiche e d'arma, degli istituti storici della Resistenza e delle università nonché di associazioni culturali, di organizzazioni di volontariato senza scopi di lucro e di privati, in forma singola o associata.

Art. 5.
(Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali).

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali:

          a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle vestigia di cui all'articolo 1, comma 3;

          b) cura un programma di tutela e di valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonché degli archivi privati, al fine di assicurarne la più ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo, fra l'altro, il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;

          c) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato.

      2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un comitato tecnico-scientifico speciale, di seguito denominato «comitato», con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte ai Ministeri per i beni e le attività culturali, degli

 

Pag. 11

affari esteri e della difesa per quanto attiene all'attuazione dell'articolo 1.
      3. Il comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del comitato stesso.
      4. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi previsti dall'articolo 1 della presente legge è obbligatoria in caso di luoghi o di vestigia assoggettati alla tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice». Restano comunque ferme le facoltà di cui all'articolo 28, comma 2, e all'articolo 150 del medesimo codice, e successive modificazioni, e le competenze in materia di tutela paesistica stabilite dalla legislazione vigente.

Art. 6.
(Fondo per l'istituzione dei sentieri della memoria).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per i sentieri della memoria, di seguito denominato «Fondo», con la dotazione di 45 milioni di euro per il triennio 2008-2010, in ragione di 15 milioni di euro annui.
      2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al Fondo, secondo i seguenti criteri prioritari:

          a) finanziamento di attività o di interventi previsti nell'ambito di specifici

 

Pag. 12

accordi di programma-quadro stipulati con le regioni, le province, i comuni e i soggetti privati interessati;

          b) previsione di una premialità specifica per gli accordi di cui alla lettera a) che coinvolgono almeno dieci enti locali e tre regioni.

Art. 7.
(Agevolazioni e contributi finanziari).

      1. All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge possono concorrere, con apposite finalizzazioni, finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari.
      2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), possono essere ammessi ad usufruire di contributi statali per gli interventi previsti dallo stesso comma, secondo le procedure stabilite dal Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono autorizzati, a valere sul Fondo, trasferimenti diretti alle regioni a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento, delle leggi regionali recanti norme per l'attuazione delle finalità della presente legge.
      4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. A tale fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
      5. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza dei sentieri della memoria può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Agenzia nazionale del turismo e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

 

Pag. 13

Art. 8.
(Reperti mobili e cimeli).

      1. Chiunque possiede o rinviene reperti mobili o cimeli relativi alla Guerra di liberazione e alla lotta partigiana di notevole valore storico o documentario, ovvero possiede collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli, è tenuto a darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano tali reperti o cimeli, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

Art. 9.
(Divieti e sanzioni).

      1. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle vestigia di cui all'articolo 1, comma 3, sono vietati.
      2. Alle vestigia di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della presente legge si applica l'articolo 50 del codice, e successive modificazioni.
      3. Chiunque esegue interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle vestigia di cui all'articolo 1, comma 3, senza provvedere a quanto stabilito dal medesimo comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.
      4. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 500 euro a 25.000 euro.
      5. Chiunque non ottempera alle disposizioni previste dall'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 600 euro.

 

Pag. 14


Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II
PROMOZIONE DELLA MEMORIA DEI CRIMINI NAZIFASCISTI

Art. 11.
(Princìpi e obiettivi).

      1. La Repubblica promuove la memoria dei crimini nazifascisti assicurando la tutela e l'accesso ai relativi atti, documenti e testimonianze storici.
      2. Ai fini della presente legge, per crimine nazifascista s'intende ogni crimine effettuato per motivi razziali, religiosi, politici, di nazionalità o di rappresaglia, fra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945, a danno di italiani o di cittadini stranieri presenti sul territorio italiano, da singoli o da gruppi sotto la direzione o in associazione o comunque ideologicamente ispirati da:

          a) il Governo della Germania nazista;

          b) il Governo della Repubblica sociale italiana;

          c) il Governo di un territorio occupato dalla Germania nazista o comunque costituitosi con l'assistenza o con la cooperazione della Germania nazista.

 

Pag. 15

Art. 12.
(Fondazione per la memoria dei crimini nazifascisti).

      1. Al fine di promuovere lo studio, la ricerca e la documentazione delle vicende connesse ai crimini di cui all'articolo 11, è istituita la Fondazione per la memoria dei crimini nazifascisti, di seguito denominata «Fondazione», con sede in Roma, presso l'Altare della Patria, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, e soggetta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. La Fondazione, senza fini di lucro:

          a) gestisce l'Archivio nazionale di cui all'articolo 13;

          b) effettua e promuove ricerche, anche presso le pubbliche amministrazioni, nonché studi sulle vicende relative ai crimini nazifascisti;

          c) raccoglie documenti e testimonianze per i fini di cui alla lettera b);

          d) cura la realizzazione dell'Atlante dei crimini nazifascisti;

          e) promuove ogni altra iniziativa utile alla conservazione e alla diffusione della memoria dei crimini nazifascisti.

      3. Le condizioni per la consultabilità dei documenti conservati in copia presso la Fondazione sono le medesime degli originali.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione, la definizione degli organi e la loro composizione.
      5. La Fondazione provvede ai suoi compiti con:

          a) il contributo ordinario dello Stato;

          b) eventuali redditi del suo patrimonio.

 

Pag. 16

      6. La Fondazione, in collaborazione con gli istituti regionali per la storia della Resistenza, si fa promotrice:

          a) di un progetto scientifico di raccolta di tutte le testimonianze dei sopravvissuti ai crimini nazifascisti e di ogni altro soggetto a conoscenza di tali fatti. Le università pubbliche e private hanno libero accesso al materiale raccolto per l'elaborazione di ulteriori ricerche e studi;

          b) di un progetto storico e scientifico, in collaborazione con le strutture centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali, le soprintendenze, gli archivi storici dello Stato, le biblioteche statali, le università e le regioni, la comunità scientifica e gli enti locali, per l'individuazione dei luoghi che sono stati teatro di crimini, eccidi, massacri e uccisioni, singole o plurime, e dei luoghi di tortura e di concentramento del regime nazifascista, nonché del successivo ed eventuale utilizzo, da parte degli organi di sicurezza dello Stato, di soggetti implicati nei suddetti crimini;

          c) di un progetto didattico sul tema della memoria rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, all'interno del quale è istituito un percorso della memoria dei crimini nazifascisti che, attraverso l'apposizione in ciascun sito di una lapide o di un altro manufatto recante il riferimento agli orrori perpetrati, collega i diversi luoghi e valorizza le articolazioni territoriali dell'Archivio nazionale di cui all'articolo 13;

          d) di scambi culturali con enti, università, fondazioni e istituti culturali nazionali, esteri e internazionali, sulle vicende relative ai crimini nazifascisti;

          e) della collaborazione con organismi internazionali specializzati in crimini contro l'umanità;

          f) dell'organizzazione di convegni, seminari, mostre e corsi di formazione e di specializzazione sui crimini contro l'umanità e in particolare sui crimini nazifascisti;

 

Pag. 17

          g) dell'istituzione di borse di studio in favore di giovani laureandi che intendono approfondire il periodo storico relativo al nazifascismo;

          h) della costituzione, all'interno dell'Archivio nazionale di cui all'articolo 13, di un centro multimediale, accessibile anche dalle relative articolazioni territoriali, recante una mappa multimediale e ipertestuale che evidenzia le località del percorso della memoria dei crimini nazifascisti di cui alla lettera c) e che raccoglie, su qualsiasi supporto, materiali audiovisivi.

Art. 13.

(Conservazione, valorizzazione e fruizione dei documenti relativi ai crimini nazifascisti).

      1. Al fine di acquisire, tutelare, conservare, valorizzare e favorire la fruizione di documenti relativi ai crimini nazifascisti, è istituito un Archivio nazionale della memoria dei crimini nazifascisti, di seguito denominato «Archivio», con sede principale in Roma e con articolazioni territoriali nei luoghi in cui vi sono testimonianze di tali crimini.
      2. Le articolazioni territoriali di cui al comma 1 hanno lo scopo di onorare le vittime nei luoghi dei principali eccidi e di organizzare ed accogliere manifestazioni e incontri, mostre temporanee, proiezioni e spettacoli sui temi dell'educazione alla pace e della memoria dei drammi di tutte le guerre.
      3. È compito dell'Archivio promuovere l'ampliamento della rete delle strutture museali e del sistema sul territorio nazionale al fine di una maggiore conoscenza e memoria dei crimini nazifascisti commessi in Italia.
      4. L'Archivio raccoglie e conserva, in copia anche informatica, con riferimento ai crimini nazifascisti, i seguenti documenti:

          a) atti processuali;

          b) atti del Governo centrale, atti parlamentari e documenti della Commissione

 

Pag. 18

parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti, di cui alla legge 15 maggio 2003, n. 107;

          c) atti di enti pubblici, di regioni, di province, di comuni e di ogni altro ente locale connesso;

          d) documenti custoditi o comunque detenuti presso qualsiasi amministrazione pubblica, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 41, comma 6, del codice, nonché quelli provenienti da organismi internazionali che operano nell'ambito dei crimini contro l'umanità;

          e) studi e ricerche universitari nonché pubblicazioni di carattere scientifico, anche di altre istituzioni culturali, relativi ai crimini nazifascisti;

          f) film, cartografie, testimonianze su qualsiasi supporto, nonché testimonianze letterarie e storico-artistiche.

Art. 14.
(Segreto di Stato).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i crimini nazifascisti si intende decaduto il segreto di Stato di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 15.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'istituzione della Fondazione è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2008. Per il funzionamento della Fondazione è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa annua di un milione di euro.
      2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2008 e a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del

 

Pag. 19

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su