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PDL 3420

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3420



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DURANTI, OLIVIERI, DEIANA, BURGIO, ROCCHI

Modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefìci previdenziali in favore del personale civile del Ministero della difesa che sia stato esposto all'amianto

Presentata il 5 febbraio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La produzione e la lavorazione dell'amianto sono state bandite a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257; nondimeno, a distanza di sedici anni, non c'è ancora completa contezza del numero di lavoratori addetti negli anni a tale attività. Nel mare magnum degli esposti all'amianto, a favore dei quali sono state introdotte norme di risarcimento anche nell'ultima finanziaria (legge 24 dicembre 2007, n. 244), riteniamo necessario un intervento normativo per uno specifico comparto: quello dei lavoratori del Ministero della difesa. Si sono susseguite varie indagini tese ad accertare le responsabilità dei comandi dell'Esercito italiano, della Marina o dell'Aeronautica militari nella lavorazione di questa fibra cancerogena e mutagena nonché dell'abbandono della stessa. Basti citare le indagini delle procure della Repubblica militari di La Spezia e di Padova, dalle quali si evince che l'amianto esisteva nelle strutture militari ben oltre l'anno 1995.
      Dalla nostra personale esperienza possiamo testimoniare la gravissima situazione dell'Arsenale militare di Taranto. Questa stazione militare, inaugurata nel 1889, utile ad assicurare il supporto e
 

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l'efficienza alle attività navali estesa per oltre 90 ettari con uno sviluppo di 4,5 chilometri di banchine, ha visto migliaia di lavoratori manipolare l'amianto (per esempio presso l'officina calderai e coibentatori e in tutte le opere di manutenzione, sostituzione di pezzi di unità navali di superficie e subaquee e degli arsenali). In un certo periodo questa sostanza era letteralmente ovunque: materassi, nastri, baderne, fili, corde trecciate, piastrelle e tessuti. Non stupiscono, quindi, alcuni dati emessi dagli screening epidemiologici condotti nella provincia di Taranto, che evidenziano come nella città ionica per esempio nell'anno 1997 il 40 per cento dei decessi per neoplasia è stato dovuto a tumore al polmone (fonte: Ministero della sanità). Lavorazioni simili a quelle dell'Arsenale di Taranto erano riscontrabili anche in quello di La Spezia. Non a caso questa provincia vanta il triste primato nei decessi per malattia conseguente all'esposizione ad amianto.
      Questa nostra proposta di legge parte non da un punto di vista corporativo, ma da una vicenda specifica particolare, intimamente connessa con una considerazione pratica. Se, in via generale, non è sempre facile accertare, a distanza di anni, la lavorazione della sostanza, ancor meno risulta facile accertarlo in un contesto militare, di per sé molto meno accessibile. C'è dell'altro: la disciplina vigente non comprende tra i soggetti beneficiari dei diritti pensionistici i dipendenti pubblici, ma solo coloro che lavorano in imprese private, lasciando fuori i dipendenti statali non militari.
      Obiettivo di questa proposta di legge è quindi quello di novellare la disciplina legislativa per superare un'odiosa esclusione. Riteniamo che una problematica così particolare e spinosa non vada più regolata a mezzo di decreti ministeriali e circolari dell'INPS, bensì meriti un intervento normativo compiuto.
      L'articolo 1 introduce conseguentemente tra i beneficiari del trattamento pensionistico agevolato i lavoratori civili del Ministero della difesa e l'articolo 2 individua l'ufficio competente per verificare la sussistenza dello status di soggetto esposto all'amianto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Benefìci previdenziali).

      1. Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «8-bis. Il computo dell'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale civile dipendente dal Ministero della difesa impiegato presso gli stabilimenti e gli arsenali, nonché in strutture militari dell'Esercito, dell'Aviazione, della Marina e per quello addetto al servizio antincendi, che, in ragione dell'attività di servizio prestata, è stato esposto all'amianto per un periodo complessivamente non inferiore a cinque anni, è effettuato moltiplicando il periodo lavorativo e di effettiva esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5 per ogni anno o frazione di anno».

Art. 2.
(Modalità di accertamento della sussistenza dell'esposizione all'amianto).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

      «4-bis. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto per il personale civile impiegato nella manutenzione di navi militari o di mezzi militari sono accertate e certificate dall'INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali nel cui territorio si trova o si trovava il soggetto che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi anche, se ritenuto

 

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opportuno, di prove testimoniali o della letteratura scientifica in materia ovvero mediante il confronto con casi similari e tenuto conto degli eventuali cambiamenti subiti dalle aziende, dai cantieri navali e dal naviglio mercantile. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria non interrompono il computo del periodo di esposizione».


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