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PDL 3086

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3086



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SPERANDIO, LOMBARDI, PROVERA, ROCCHI

Riforma della disciplina in favore dei territori di montagna

Presentata il 27 settembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La montagna nell'ordinamento giuridico italiano repubblicano è sovente stata oggetto di intervento normativo. Ancorché il primo intervento significativo riguardante la montagna sia datato 1948, quando il decreto legislativo n. 804 ripristinò il Corpo forestale dello Stato, la prima legge autenticamente generale fu la legge 25 luglio 1952, n. 991, che partiva dall'inscindibilità tra aree montuose, attività agricole, opere forestali e opere di bonifica. La prima soluzione di continuità nel modo di concepire questi territori fu portata dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, con cui fu regolato il complesso delle questioni economico-sociali grazie alla costituzione delle comunità montane. Quella legge era il frutto, variamente apprezzabile, della volontà politica di introdurre la pianificazione economica e sociale nell'amministrazione pubblica, attuando per tale via un «risarcimento» e una perequazione tra le aree economiche molto disomogenee.
      Il fenomeno dell'impoverimento delle zone con dislivelli altimetrici apprezzabili non è stato tuttavia combattuto con risultati eccellenti. Nell'epoca attuale la valorizzazione dei particolari ecosistemi montuosi per l'economia agraria, artigiana e industriale a impatto ambientale minimo è avvenuta in minima parte, ad eccezione dei territori - prevalentemente settentrionali - in cui è stato creato un elevato benessere per la presenza di attività turistiche.
      La legge di riferimento vigente 31 gennaio 1994, n. 97, ha avuto un'applicazione parziale e non è riuscita a rendere «normale» la vita in montagna giacché non è
 

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riuscita a favorire gli investimenti né a contrastare l'esodo di servizi pubblici. Ciò che in definitiva deve essere riconosciuto e valorizzato è la capacità delle aree montane di essere artefici del loro futuro, rifiutando qualsiasi forma di «ghettizzazione» che tende a inibirne la capacità propulsiva legando la loro sopravvivenza esclusivamente a politiche assistenziali e pianificate altrove. L'obbiettivo strategico che ci proponiamo è di ripopolare i territori montuosi non solo e non tanto di abitanti ma anche di biodiversità, di servizi, di vita. Per fare ciò riteniamo necessario procedere anche a modificare la citata legge n. 97 del 1994.
      L'articolato proposto non si limita a favorire l'effettività dei diritti alla salute, all'istruzione, alla mobilità, alla corrispondenza e alla comunicazione (articoli 4-6) ma introduce vantaggi tributari e fiscali al capo IV. Siffatte agevolazioni s'indirizzano alla generalità delle attività svolte in territori con dislivello ma individuano, inoltre, attività meritorie e tentano di favorirle. È il caso dell'agricoltura biologica e tipica e della «agricoltura sociale», cioè dell'attività rivolta a fini terapeutici e di aiuto delle persone svantaggiate, definite ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991. È nondimeno il caso dell'attività di ricerca. Al fine di semplificare il quadro dei soggetti pubblico-statali si propone la soppressione dell'Ente italiano montagna (EIM), istituito dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1279), che ha sostituito il soppresso Istituto nazionale della montagna (IMONT), poiché non sembra utile un nuovo ente parastatale per governare non un'emergenza, non una zona depressa o un comparto industriale, bensì un'area geografica strategica.
      In considerazione della legislazione europea e internazionale abbiamo altresì ritenuto di consentire l'esistenza delle comunità montane per i comuni il cui 60 per cento del territorio è pari a 600 metri. Si tratta di una norma più estensiva di quelle vigenti in altri Stati europei - come Francia, Austria, Slovenia, Spagna e Grecia - ed essa risulta necessaria per evitare l'abuso di una disciplina priva di giustificazione. Il limite altimetrico risulta tutt'altro che arbitrario dal momento che oggi territori geograficamente non montuosi si ingeriscono in questioni per le quali non hanno competenze. Tale limite per essere equo deve considerare le peculiarità geografiche, conseguentemente abbiamo pensato di ridurlo a 500 metri sugli Appennini. La riduzione dei territori partecipanti alle comunità montane indubbiamente potrebbe produrre una riduzione nel finanziamento giacché i comuni economicamente più floridi sono quelli ad altimetria più bassa, che oggi contribuiscono maggiormente alle entrate delle comunità montane. Questa riduzione di entrate viene compensata da un fondo speciale per il finanziamento delle comunità montane.
      Abbiamo, infine, previsto la delega al Governo per l'istituzione di un reddito sociale per la montagna (articolo 7) in favore di attività meritorie svolte in montagna per favorire lo sviluppo agricolo legato alla biodiversità, l'artigianato tipico e gli interventi di riequilibrio idro-geologico. Tale disposizione è un contributo concreto per il ritorno in montagna di attività di pregio al di fuori delle monocolture o dello sfruttamento turistico. Tale stanziamento non è «a pioggia» ma trova tre limiti: uno reddituale (pari a 12.000 euro lordi annui), uno imprenditoriale (un numero massimo di tre dipendenti) e uno territoriale (la residenza). Il reddito sociale per la montagna costituisce, quindi, uno strumento utile per qualificare agricoltura e artigianato rafforzandone le filiere tipiche.
      In una simile proposta di legge non potevamo dimenticare alcune norme ad hoc per agevolare i gruppi d'acquisto equo e solidale che trovano nella montagna un tessuto sociale fertile per proliferare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I
FINALITÀ E PRINCÌPI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle zone montane, in considerazione dell'emergenza abitativa e sociale e della desertificazione del territorio dovuta a un celere spopolamento, rivestono carattere di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane e i comuni.
      2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
      3. Gli interventi previsti e le risorse individuate dalla presente legge sono aggiuntivi e sostitutivi rispetto alle disposizioni sulle aree montane già vigenti e sono volti a limitare gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, nonché a garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.
      4. Quando non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano anche ai territori delle comunità montane che possono essere costituite solo nei comuni i cui territori sono situati per almeno il 60 per cento a un'altitudine non

 

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inferiore a 600 metri per i territori alpini e a 500 metri per i territori appenninici.
      5. All'articolo 27, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «anche appartenenti a province diverse» sono inserite le seguenti: «e a condizione che i territori dei comuni siano situati per almeno il 60 per cento a un'altitudine non inferiore a 600 metri per i territori alpini e a 500 metri per i territori appenninici».
      6. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge rientrano tra le attività di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), c) e d), del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni. Nelle diverse sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, anche in deroga ai princìpi generali della concorrenza, nonché volte al raggiungimento di una definizione comunitaria che tenga conto delle diverse realtà dell'Unione europea.

Art. 2.
(Princìpi e finalità delle politiche a sostegno della montagna).

      1. Negli interventi speciali e nelle azioni a sostegno dei territori montani, lo Stato e gli enti di governo di cui all'articolo 1, comma 1, osservano i princìpi e perseguono le finalità indicate dalla Costituzione e, in particolare, garantiscono:

          a) l'autonomia delle comunità locali di montagna, la promozione dei loro caratteri originari, naturali, sociali e culturali, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e mediante l'attribuzione ai comuni e alle comunità montane e alle loro forme cooperative e associative di funzioni fondamentali, normative e amministrative, nonché il riconoscimento dell'autonoma gestione delle risorse e della rappresentatività dei loro organi di governo;

 

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          b) il preminente interesse nazionale, l'organicità e la priorità degli interventi a favore delle zone montane;

          c) la riserva alla montagna di quote significative di risorse pubbliche;

          d) la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e delle biodiversità del suolo montano;

          e) la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle popolazioni montane;

          f) la leale collaborazione, concertazione e partecipazione tra i diversi livelli istituzionali.

      2. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche, con carattere di eccezionalità e coordinate dirette allo sviluppo sostenibile e complessivo della montagna, mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano. Le azioni riguardano i profili:

          a) territoriali, mediante formule di tutela, di promozione e di valorizzazione delle risorse ambientali che tengono conto sia del loro valore naturalistico, sia delle esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, sia del patrimonio genetico animale e vegetale;

          b) economici, per uno sviluppo sostenibile e durevole di un'economia basata su uno stretto rapporto tra produzione e commercializzazione, capace di dar vita a nuove attività economiche e di potenziare quelle già presenti nei territori montani, nonché per il riconoscimento della natura multifunzionale delle attività artigianali, agricole e forestali;

          c) sociali, mediante la garanzia di servizi pubblici idonei al mantenimento in loco delle collettività e al miglioramento del loro tenore di vita;

          d) culturali e delle tradizioni locali legate alla montagna.

      3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di aree depresse nonché le

 

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agevolazioni e gli interventi relativi alle zone montane.
      4. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, con esclusione delle aree marine.
      5. Le regioni possono promuovere accordi per la predisposizione di programmi e di progetti d'interesse comune per lo sviluppo delle zone montane.
      6. I programmi e i progetti d'interesse interregionale, di cui al comma 5, sono predisposti sentiti le province, le comunità montane e i comuni interessati.

Art. 3.
(Ambiti di marginalità).

      1. Le regioni individuano nel territorio classificato come montano ambiti di marginalità, caratterizzati da gravi situazioni di svantaggio e di competitività.
      2. Nelle realtà territoriali individuate ai sensi del comma 1 le regioni indirizzano prioritariamente gli interventi differenziati di sostegno con risorse finanziarie proprie, di derivazione statale ed europea, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nei piani e nei progetti di sviluppo delle comunità montane e attribuendo loro la realizzazione di interventi mirati, predisposti d'intesa con i comuni e con le province interessati, volti a rimuovere le condizioni di svantaggio.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI
E DI REDDITO SOCIALE PER LA MONTAGNA

Art. 4.
(Organizzazione del servizio postale nei comuni montani).

      1. Il Ministro delle comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del

 

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settore postale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», è autorizzato a stipulare, previo conforme avviso del Ministro dell'economia e delle finanze e del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), un apposito atto aggiuntivo al contratto di programma per il triennio 2007-2009, con la società Poste italiane Spa, al fine di assicurare, quale livello essenziale minimo delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale, che nelle zone montane gli uffici postali periferici e le strutture di recapito siano accessibili a prescindere dalle condizioni di equilibrio economico, anche con apertura degli uffici part-time o con operatori polivalenti ovvero mediante uffici mobili. Per la realizzazione degli interventi occorrenti a tali fini è autorizzato un contributo di 1.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore del concessionario.

Art. 5.
(Sanità di montagna).

      1. Nell'ambito dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali (ASL), con intesa adottata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinata la correzione verso l'alto della quota capitaria spettante alle ASL operanti nei territori montani.
      2. Il Ministro dell'università e della ricerca può destinare annualmente borse di studio a favore di giovani laureati che frequentano scuole di specializzazione e, contestualmente, si impegnano a esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in strutture o in località decentrate di montagna.

 

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Art. 6.
(Riorganizzazione degli uffici e dei servizi dello Stato).

      1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

      «1. Gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati in seguito al parere obbligatorio espresso dal competente consiglio comunale e dal competente organo rappresentativo della comunità montana».

Art. 7.
(Istituzione del reddito sociale per la montagna).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per l'istituzione di un reddito sociale per la montagna, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il reddito sociale per la montagna è corrisposto alle persone fisiche che intraprendono o svolgono una delle seguenti attività:

              1) agricola, che contempli la riscoperta del patrimonio genetico animale o vegetale, al fine di valorizzare la biodiversità della montagna;

              2) artigianale, al fine di riscoprire o migliorare le attività tradizionali montane;

          b) il reddito sociale per la montagna è corrisposto con modalità diverse a seconda che si tratti di persone inoccupate, disoccupate o titolari di un contratto diverso da quello a tempo pieno o determinato;

 

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          c) il reddito sociale per la montagna è corrisposto alle persone fisiche che percepiscono un reddito lordo annuo fino a 12.000 euro. Il reddito sociale per la montagna è corrisposto a integrazione della differenza tra il reddito percepito e il limite di 12.000 euro;

          d) il reddito sociale per la montagna è corrisposto ai piccoli imprenditori artigiani e agricoli che non impiegano più di tre dipendenti;

          e) il reddito sociale per la montagna è corrisposto alle persone fisiche che hanno stabilito la propria residenza in territori montani.

CAPO III
ISTITUZIONI NAZIONALI PER LA MONTAGNA

Art. 8.
(Fondo nazionale per la montagna).

      1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dai seguenti:

      «6. I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto: dell'estensione del territorio montano; dei rischi o dei vincoli ambientali sussistenti; dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali ecocompatibili; dell'indice di spopolamento; del reddito medio pro capite; del tasso di disoccupazione; del livello dei servizi; del grado di accessibilità dei territori.
      6-bis. I criteri di cui al comma 6 devono essere orientati a favorire i territori montani più svantaggiati, in maniera da perequare il livello di benessere tra

 

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territori montani e di pianura e quello tra diversi territori».

      2. È istituito un fondo nazionale per il funzionamento delle comunità montane da finanziare annualmente.

Art. 9.
(Soppressione dell'Ente italiano montagna).

      1. L'Ente italiano montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Le competenze dell'EIM sono demandate a un Segretariato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
      2. Il funzionamento del Segretariato di cui al comma 1 è disciplinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 10.
(Conferenza nazionale per la montagna).

      1. È istituita la Conferenza nazionale per la montagna, composta da rappresentanti delle regioni, dell'Unione nazionale dei comuni e delle comunità ed enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      2. La Conferenza nazionale per la montagna elabora le linee di indirizzo per il coordinamento dello sviluppo delle zone montane e per la predisposizione del Piano triennale nazionale delle aree montane. Essa esprime altresì parere sui provvedimenti legislativi che riguardano la montagna e che sono sottoposti al parere della Conferenza unificata.

 

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CAPO IV
AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE

Art. 11.
(Incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna).

      1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - (Incentivi alle pluriattività). - 1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono assumere in appalto da enti pubblici e privati e da altri soggetti, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando prevalentemente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, lavori agricoli e forestali, tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio dei boschi, i lavori di manutenzione e di sistemazione di parchi e di giardini pubblici, nonché attività di trasporto di prodotti agricoli o forestali e beni strumentali agricoli o forestali per conto di terzi, impiegando, in deroga alle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, anche mezzi di trasporto agricoli iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA), per importi non superiori a 75.000 euro annui. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in base all'indice dei

 

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prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
      2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro e avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
      3. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dal regime comunitario delle quote latte di cui al regolamento (CEE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, purché esercitino l'allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 80.000 litri annui per azienda. I medesimi soggetti possono inoltre trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'UMA. Tale ultima attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.
      4. I coltivatori diretti e i loro familiari, iscritti ai fini previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione agricola, che svolgono le attività di cui ai commi 1, 2 e 3, conservano detta qualifica ad ogni fine ed effetto e mantengono l'iscrizione all'INPS, gestione agricola, in deroga a quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che prestino opera manuale abitualmente nell'azienda agricola. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura infortunistica per i soggetti e per le attività di cui ai citati commi 1, 2 e 3.
      5. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e di manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto
 

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pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o dei servizi non sia superiore a 200.000 euro annui.
      6. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e le relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali previste dall'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      7. Coloro che organizzano o realizzano attività agricole o attività ad esse connesse con il proposito di generare benessere di carattere terapeutico, riabilitativo o d'inclusione sociale a vantaggio di anziani, diversamente abili e persone con situazioni anche temporanee di disagio possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione dei lavori e dei servizi di cui al comma 5 per importi non superiori a 500.000 euro annui».

Art. 12.
(Sviluppo della filiera locale agro-alimentare).

      1. Sono definiti gruppi d'acquisto equo e solidale i soggetti associati senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun rincaro agli associati.
      2. Le attività dei gruppi d'acquisto di cui al comma 1 non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

 

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n. 633, e successive modificazioni, e ai fini dell'applicazione del regime d'imposta previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a condizione che i gruppi d'acquisto interessati si conformino alle disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
      3. È applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che siano commercializzati nei territori montani da soggetti che vendono un ammontare di prodotti locali pari al 70 per cento del totale delle vendite.
      4. È applicata l'esenzione dall'IVA per i prodotti artigianali che siano commercializzati nei territori montani da soggetti che vendono un ammontare di prodotti locali pari al 70 per cento del totale delle vendite.

Art. 13.
(Studi di settore).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene altresì conto della condizione delle attività economiche svolte in aree montane e in ambiti di marginalità».

Art. 14.
(Immobili esenti ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili).

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «i-bis) i fabbricati posseduti dalle società cooperative agricole utilizzati per le attività di cui all'articolo 10 del decreto

 

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del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

          i-ter) le abitazioni di soggetti residenti in territorio montano purché costituiscano l'unico immobile di proprietà dei medesimi soggetti e non siano elencate abitazioni di lusso ai sensi dei criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969».

Art. 15.
(Disposizioni sull'affitto di fondi rustici).

      1. All'articolo 10, comma 1, della tabella recante atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; rapporti di affitto di fondi rustici nei territori montani con canone annuo inferiore a euro 1.000».

Art. 16.
(Aliquota IVA per fabbricati rurali misti).

      1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «127-undevicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della parte II della presente tabella, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e classificati o classificabili tra le categorie da A/2 ad A/7».

 

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Art. 17.
(Aliquota IVA per il legno).

      1. Dopo il numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono inseriti i seguenti:

      «98-bis) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v. d. 44.03);

      98-ter) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v. d. 44.04)».

      2. Le lettere f) e g) del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono abrogate.

Art. 18.
(Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di pluriattività).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono aggiunti i seguenti:

      «3-bis. Sulle somme percepite dai coltivatori diretti o dai coadiuvanti agricoli iscritti all'INPS, gestione agricola, come lavoratori dipendenti o come collaboratori senza vincolo di subordinazione, anche in via occasionale, per la tenuta di corsi di addestramento o di formazione svolti al fine di favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, di sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche e di favorire lo sviluppo agricolo e forestale, nonché per lavori agricoli svolti in situazioni di crisi di un'azienda agricola, come in caso di malattia o d'infortunio del conduttore o per periodi di transizione non superiori a trenta giorni, è applicata la ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, sempre che il reddito complessivo annuo non superi 20.000 euro.

 

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      3-ter. I datori di lavoro delle attività di cui al comma 3-bis sono esonerati da tutti gli adempimenti in materia di rapporto di lavoro e sono tenuti alla sola dichiarazione dei sostituti d'imposta. Se non altrimenti specificato e se compatibili, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti. Le imprese e i datori di lavoro possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo. Le associazioni senza fini di lucro di cui al comma 2 dell'articolo 17 della presente legge possono intermediare gratuitamente i lavori agricoli di cui al comma 3-bis del presente articolo se resi tra loro soci in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

Art. 19.
(Interpretazione autentica).

      1. Per addetti alle coltivazioni del terreno o all'allevamento del bestiame e delle attività connesse, di cui al numero 21-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono le persone indicate alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Art. 20.
(Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

      1. In deroga al decreto del Ministro delle attività produttive 28 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2006, è data facoltà alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di deliberare riduzioni o esenzioni relative al diritto annuale, distinguendo anche in base alle classi di fatturato, per gli imprenditori agricoli, per i coltivatori diretti e per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, a condizione che

 

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nell'anno precedente abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 30.000 euro.

Art. 21.
(Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di attività di vendita).

      1. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

      «8-bis. La vendita di prodotti non provenienti dalle rispettive aziende effettuata dagli imprenditori agricoli per un importo non superiore a 5.000 euro nell'anno solare costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile ed è considerata produttiva di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».


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