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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3086 |
1. La salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle zone montane, in considerazione dell'emergenza abitativa e sociale e della desertificazione del territorio dovuta a un celere spopolamento, rivestono carattere di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane e i comuni.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. Gli interventi previsti e le risorse individuate dalla presente legge sono aggiuntivi e sostitutivi rispetto alle disposizioni sulle aree montane già vigenti e sono volti a limitare gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, nonché a garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.
4. Quando non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano anche ai territori delle comunità montane che possono essere costituite solo nei comuni i cui territori sono situati per almeno il 60 per cento a un'altitudine non
1. Negli interventi speciali e nelle azioni a sostegno dei territori montani, lo Stato e gli enti di governo di cui all'articolo 1, comma 1, osservano i princìpi e perseguono le finalità indicate dalla Costituzione e, in particolare, garantiscono:
a) l'autonomia delle comunità locali di montagna, la promozione dei loro caratteri originari, naturali, sociali e culturali, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e mediante l'attribuzione ai comuni e alle comunità montane e alle loro forme cooperative e associative di funzioni fondamentali, normative e amministrative, nonché il riconoscimento dell'autonoma gestione delle risorse e della rappresentatività dei loro organi di governo;
b) il preminente interesse nazionale, l'organicità e la priorità degli interventi a favore delle zone montane;
c) la riserva alla montagna di quote significative di risorse pubbliche;
d) la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e delle biodiversità del suolo montano;
e) la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle popolazioni montane;
f) la leale collaborazione, concertazione e partecipazione tra i diversi livelli istituzionali.
2. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche, con carattere di eccezionalità e coordinate dirette allo sviluppo sostenibile e complessivo della montagna, mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano. Le azioni riguardano i profili:
a) territoriali, mediante formule di tutela, di promozione e di valorizzazione delle risorse ambientali che tengono conto sia del loro valore naturalistico, sia delle esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, sia del patrimonio genetico animale e vegetale;
b) economici, per uno sviluppo sostenibile e durevole di un'economia basata su uno stretto rapporto tra produzione e commercializzazione, capace di dar vita a nuove attività economiche e di potenziare quelle già presenti nei territori montani, nonché per il riconoscimento della natura multifunzionale delle attività artigianali, agricole e forestali;
c) sociali, mediante la garanzia di servizi pubblici idonei al mantenimento in loco delle collettività e al miglioramento del loro tenore di vita;
d) culturali e delle tradizioni locali legate alla montagna.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di aree depresse nonché le
1. Le regioni individuano nel territorio classificato come montano ambiti di marginalità, caratterizzati da gravi situazioni di svantaggio e di competitività.
2. Nelle realtà territoriali individuate ai sensi del comma 1 le regioni indirizzano prioritariamente gli interventi differenziati di sostegno con risorse finanziarie proprie, di derivazione statale ed europea, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nei piani e nei progetti di sviluppo delle comunità montane e attribuendo loro la realizzazione di interventi mirati, predisposti d'intesa con i comuni e con le province interessati, volti a rimuovere le condizioni di svantaggio.
1. Il Ministro delle comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del
1. Nell'ambito dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali (ASL), con intesa adottata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinata la correzione verso l'alto della quota capitaria spettante alle ASL operanti nei territori montani.
2. Il Ministro dell'università e della ricerca può destinare annualmente borse di studio a favore di giovani laureati che frequentano scuole di specializzazione e, contestualmente, si impegnano a esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in strutture o in località decentrate di montagna.
1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:
«1. Gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati in seguito al parere obbligatorio espresso dal competente consiglio comunale e dal competente organo rappresentativo della comunità montana».
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per l'istituzione di un reddito sociale per la montagna, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il reddito sociale per la montagna è corrisposto alle persone fisiche che intraprendono o svolgono una delle seguenti attività:
1) agricola, che contempli la riscoperta del patrimonio genetico animale o vegetale, al fine di valorizzare la biodiversità della montagna;
2) artigianale, al fine di riscoprire o migliorare le attività tradizionali montane;
b) il reddito sociale per la montagna è corrisposto con modalità diverse a seconda che si tratti di persone inoccupate, disoccupate o titolari di un contratto diverso da quello a tempo pieno o determinato;
c) il reddito sociale per la montagna è corrisposto alle persone fisiche che percepiscono un reddito lordo annuo fino a 12.000 euro. Il reddito sociale per la montagna è corrisposto a integrazione della differenza tra il reddito percepito e il limite di 12.000 euro;
d) il reddito sociale per la montagna è corrisposto ai piccoli imprenditori artigiani e agricoli che non impiegano più di tre dipendenti;
e) il reddito sociale per la montagna è corrisposto alle persone fisiche che hanno stabilito la propria residenza in territori montani.
1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dai seguenti:
«6. I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto: dell'estensione del territorio montano; dei rischi o dei vincoli ambientali sussistenti; dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali ecocompatibili; dell'indice di spopolamento; del reddito medio pro capite; del tasso di disoccupazione; del livello dei servizi; del grado di accessibilità dei territori.
6-bis. I criteri di cui al comma 6 devono essere orientati a favorire i territori montani più svantaggiati, in maniera da perequare il livello di benessere tra
2. È istituito un fondo nazionale per il funzionamento delle comunità montane da finanziare annualmente.
1. L'Ente italiano montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Le competenze dell'EIM sono demandate a un Segretariato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il funzionamento del Segretariato di cui al comma 1 è disciplinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. È istituita la Conferenza nazionale per la montagna, composta da rappresentanti delle regioni, dell'Unione nazionale dei comuni e delle comunità ed enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La Conferenza nazionale per la montagna elabora le linee di indirizzo per il coordinamento dello sviluppo delle zone montane e per la predisposizione del Piano triennale nazionale delle aree montane. Essa esprime altresì parere sui provvedimenti legislativi che riguardano la montagna e che sono sottoposti al parere della Conferenza unificata.
1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 17. - (Incentivi alle pluriattività). - 1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono assumere in appalto da enti pubblici e privati e da altri soggetti, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando prevalentemente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, lavori agricoli e forestali, tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio dei boschi, i lavori di manutenzione e di sistemazione di parchi e di giardini pubblici, nonché attività di trasporto di prodotti agricoli o forestali e beni strumentali agricoli o forestali per conto di terzi, impiegando, in deroga alle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, anche mezzi di trasporto agricoli iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA), per importi non superiori a 75.000 euro annui. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in base all'indice dei
1. Sono definiti gruppi d'acquisto equo e solidale i soggetti associati senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun rincaro agli associati.
2. Le attività dei gruppi d'acquisto di cui al comma 1 non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene altresì conto della condizione delle attività economiche svolte in aree montane e in ambiti di marginalità».
1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«i-bis) i fabbricati posseduti dalle società cooperative agricole utilizzati per le attività di cui all'articolo 10 del decreto
i-ter) le abitazioni di soggetti residenti in territorio montano purché costituiscano l'unico immobile di proprietà dei medesimi soggetti e non siano elencate abitazioni di lusso ai sensi dei criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969».
1. All'articolo 10, comma 1, della tabella recante atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; rapporti di affitto di fondi rustici nei territori montani con canone annuo inferiore a euro 1.000».
1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«127-undevicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della parte II della presente tabella, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e classificati o classificabili tra le categorie da A/2 ad A/7».
1. Dopo il numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono inseriti i seguenti:
«98-bis) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v. d. 44.03);
98-ter) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v. d. 44.04)».
2. Le lettere f) e g) del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono abrogate.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Sulle somme percepite dai coltivatori diretti o dai coadiuvanti agricoli iscritti all'INPS, gestione agricola, come lavoratori dipendenti o come collaboratori senza vincolo di subordinazione, anche in via occasionale, per la tenuta di corsi di addestramento o di formazione svolti al fine di favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, di sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche e di favorire lo sviluppo agricolo e forestale, nonché per lavori agricoli svolti in situazioni di crisi di un'azienda agricola, come in caso di malattia o d'infortunio del conduttore o per periodi di transizione non superiori a trenta giorni, è applicata la ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, sempre che il reddito complessivo annuo non superi 20.000 euro.
1. Per addetti alle coltivazioni del terreno o all'allevamento del bestiame e delle attività connesse, di cui al numero 21-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono le persone indicate alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
1. In deroga al decreto del Ministro delle attività produttive 28 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2006, è data facoltà alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di deliberare riduzioni o esenzioni relative al diritto annuale, distinguendo anche in base alle classi di fatturato, per gli imprenditori agricoli, per i coltivatori diretti e per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, a condizione che
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«8-bis. La vendita di prodotti non provenienti dalle rispettive aziende effettuata dagli imprenditori agricoli per un importo non superiore a 5.000 euro nell'anno solare costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile ed è considerata produttiva di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
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