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PDL 2787

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2787



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GHIZZONI

Incentivi fiscali in favore delle attività di produzione cinematografica

Presentata il 14 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende incentivare l'investimento di risorse nel settore cinematografico, sia da parte di soggetti estranei al settore stesso sia da parte dell'industria cinematografica.
      In particolare, si tratta di incentivare l'investimento diretto di proprie risorse aziendali da parte delle imprese facenti parte della cosiddetta «filiera» (produzione, distribuzione, esercizio).
      Il meccanismo previsto, il cosiddetto «tax shelter», già ampiamente utilizzato in vari Paesi europei (Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Olanda) e anche in vari importanti Paesi extra-europei, tra cui Canada, Australia e Sudafrica, ha prodotto in tali nazioni degli interessanti benefìci economici in termini di aumento dei volumi produttivi.
      Lo strumento scelto per la concessione dell'incentivo è quello del credito d'imposta, strumento che ha anche la finalità d'incoraggiare l'emersione dell'utile d'impresa, imprescindibile presupposto per poter accedere ai benefìci previsti.
      Il provvedimento mira all'incentivazione e alla promozione delle imprese cinematografiche operanti nel settore della produzione, della distribuzione e dell'esercizio. Infatti:

          a) per quanto riguarda il settore «produzione», l'incentivazione è tesa a venire incontro ad uno dei problemi «storici» dell'industria di settore, ovvero quello di un plafond di risorse insufficiente a dare vita a un volume produttivo che ponga l'Italia alla pari dei maggiori Paesi europei (Francia e Gran Bretagna);

 

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          b) per quanto riguarda il settore distributivo, si rileva come - anche in questo caso - l'esiguità delle risorse destinate a tale comparto determini una così grave carenza nelle attività di lancio promo-pubblicitario del prodotto filmico nazionale e una così elevata difficoltà nell'accesso agli schermi da parte del film italiano che, troppo spesso, a prescindere dal valore artistico dell'opera, è destinato a un sicuro insuccesso. Il maggior volume di risorse connesso con l'incentivazione proposta mira specificamente a creare un circuito distributivo realmente «forte» e in grado di cooperare attivamente ed efficacemente con il produttore, per il miglior esito al box office e nei successivi canali di diffusione del cinema nazionale;

          c) per il segmento «esercizio», si ritiene fondamentale e strategico intervenire in termini di incentivo al fine di promuovere l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche, in un momento storico che vede ormai alle porte la rivoluzione derivante dall'avvento della tecnologia digitale che, proprio nelle sale, potrà e dovrà trovare la sua più immediata e alta applicazione.

      Il provvedimento mira inoltre (articolo 2) a favorire l'industria di produzione «esecutiva» nazionale (settore che oggi sviluppa circa 300 milioni di euro l'anno), rendendo più conveniente per le grandi produzioni estere avvalersi dei servizi di produzione nazionali, di manodopera italiana nonché delle location cinematografiche, delle quali il territorio italiano è particolarmente ricco e che però risultano assolutamente sottoutilizzate, con un non trascurabile effetto di promozione del territorio. A tale proposito occorre tenere presente che recenti studi di associazioni di settore hanno dimostrato che esiste un rapporto tra investimento diretto e resa dello stesso sul territorio, calcolabile nella misura di oltre il 300 per cento solo con riferimento all'aspetto produttivo. Bisogna inoltre considerare il successivo indotto turistico, derivante dall'«esportazione» nei Paesi terzi dell'immagine delle bellezze naturali e artistiche del nostro Paese.
      Lo stesso articolo 2 chiama le regioni ad emanare norme fiscalmente premianti in favore di attività produttive che si localizzino nei loro territori. Tali attività regionali potrebbero trovare nelle rispettive «film commission» il naturale centro gestionale e di promozione.
      L'articolo 3, infine, prevede che i parametri, i criteri e le modalità di riconoscimento e di concessione degli incentivi fiscali siano stabiliti con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È prevista la concessione di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che investono nelle attività di produzione cinematografica, secondo i seguenti criteri:

          a) riconoscimento alle persone fisiche e alle persone giuridiche che investono nella produzione di opere cinematografiche di un credito d'imposta per un ammontare non superiore al 50 per cento dell'investimento effettuato;

          b) obbligo per le imprese di produzione che beneficiano del credito d'imposta di cui alla lettera a) di utilizzare il 100 per cento delle relative risorse nel territorio nazionale, impiegando manodopera italiana e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione;

          c) il credito d'imposta non può in ogni caso eccedere la somma di 500.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

      2. È prevista, altresì, in favore delle imprese di produzione e distribuzione cinematografica, nonché delle imprese di esercizio, la concessione di incentivi fiscali sotto forma di crediti d'imposta a valere sugli investimenti effettuati per la produzione, la distribuzione e l'esercizio, secondo i seguenti criteri:

          a) un credito d'imposta, per le imprese di produzione cinematografica, non superiore al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, a condizione che le spese di produzione siano effettuate in Italia;

          b) un credito d'imposta, per le imprese di distribuzione cinematografica, pari al 20 per cento delle spese complessivamente

 

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sostenute per la distribuzione di opere riconosciute di interesse culturale;

          c) un credito d'imposta, per le imprese di esercizio cinematografico, non superiore al 50 per cento delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle sale cinematografiche esistenti nonché per l'apertura di nuove sale cinematografiche.

Art. 2.

      1. In favore delle imprese di produzione nazionali che prestano servizi di produzione esecutiva sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, su incarico di committenti esteri, sono previsti incentivi fiscali, sotto forma di credito d'imposta, condizionati al sostenimento in Italia dalle spese di produzione, direttamente o indirettamente ad opera dei suddetti committenti esteri.
      2. Le regioni, nell'ambito delle attività di promozione dei rispettivi territori, prevedono, in favore delle imprese di cui al comma 1, la concessione di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta aggiuntivi rispetto a quelli concessi ai sensi del medesimo comma.

Art. 3.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i parametri, i criteri e le modalità del riconoscimento e della concessione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 1 e 2.


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