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PDL 3006

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3006



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARTELLA

Modifiche agli articoli 17 e 21 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per la riduzione del prelievo fiscale e la soppressione della contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario

Presentata il 2 agosto 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili, siglato da Governo e parti sociali il 23 luglio 2007, ha l'intento di promuovere una crescita economica duratura, equilibrata e sostenibile, sia dal punto di vista finanziario sia da quello sociale.
      Tra li interventi concordati per sviluppare la competitività del «sistema Paese» e generare occupazione di qualità vi sono senz'altro le misure sugli straordinari e quelle che prevedono la detassazione del premio di risultato.
      Con la presente proposta di legge si intende dare un contributo all'implementazione di tali misure, con disposizioni in tema di lavoro straordinario che alleviano sia l'onere contributivo sulle imprese sia il prelievo fiscale sui lavoratori.
      Il ricorso al lavoro straordinario - come forma di «flessibilità interna» del lavoro, ottenuta mediante la «modulazione» degli orari - si rende necessario quando, senza sostanziali modifiche dei processi produttivi, occorre dare risposta rapida a una domanda di beni e di servizi divenuta sempre più instabile e differenziata.
      Sono queste esigenze che si verificano frequentemente nel corso dell'organizzazione del lavoro dell'impresa in funzionamento, e che non possono essere soddisfatte dal ricorso a forme di flessibilità esterna (ad esempio, con l'utilizzo di professionalità non presenti nell'impresa) mediante
 

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il ricorso al lavoro interinale, di cui alla legge n. 196 del 1997 e al decreto legislativo n. 276 del 2003, o al lavoro con contratto di somministrazione, come previsto dalla legge n. 30 del 2003.
      Dalle indagini della Banca d'Italia sulle imprese industriali e di servizi emerge come, a partire dal 1999 (con l'entrata «a regime» del cosiddetto «pacchetto Treu», la citata legge n. 196 del 1997) e sino al 2005, l'incidenza del lavoro straordinario sulle ore complessivamente lavorate nelle imprese dell'industria è diminuita di circa 10 punti percentuali, passando dal 5 per cento al 4,2 per cento. Allo stesso tempo, l'incidenza del lavoro interinale sulle ore complessivamente lavorate è aumentata di quasi quattro volte, passando dallo 0,6 per cento del 1999 al 2,2 per cento del 2005. Occorre notare che tali dati si riferiscono a imprese con oltre cinquanta addetti: per le imprese di standard inferiore permane l'esigenza di utilizzare il lavoro straordinario, considerato che, per le ridotte dimensioni, queste hanno maggiori difficoltà a ricorrere a forme di flessibilità «esterna» anche mediante riorganizzazione del processo produttivo.
      La presente proposta di legge interviene sia per ridurre il prelievo fiscale sulle prestazioni da lavoro straordinario del lavoratore, sia per eliminare la contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario che grava sulle imprese.
      In particolare, all'articolo 1 si prevede che, in un limite massimo annuale di 150 ore di lavoro straordinario, al lavoratore dipendente si applichi l'aliquota marginale raggiunta dal lavoratore nel periodo d'imposta con il lavoro ordinario. Si ricorda infatti che, in mancanza di una disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali; all'articolo 1 si stabilisce che entro un limite - pari al 60 per cento del massimo delle ore di straordinario ammesse - il lavoratore possa svolgere prestazioni di lavoro oltre l'orario «normale» senza ulteriori gravami fiscali.
      In sostanza, con una modifica al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario rese nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, entro un limite annuale, siano soggette a tassazione separata con l'aliquota stabilita per lo scaglione di reddito di importo più elevato raggiunto dal contribuente nel periodo d'imposta.
      L'intervento è motivato dall'esigenza di non «punire» fiscalmente il lavoratore che sia inserito stabilmente in un'organizzazione di impresa e che si renda disponibile a eseguire lavoro straordinario entro un limite annuale complessivo di 150 ore.
      La scelta di porre un «tetto» alle ore di lavoro straordinario che beneficiano di un minor carico fiscale si basa su due ragioni. La prima è che si intende evitare che un trattamento di vantaggio sugli straordinari giochi a sfavore di nuove assunzioni. La seconda ragione si basa sull'assunto che è opportuno porre il limite di cui all'articolo 1 alle agevolazioni allo straordinario per i lavoratori e il limite di cui all'articolo 2 per le imprese per evitare che datori di lavoro e lavoratori abbiano un interesse comune a incrementare i salari mensili, dichiarando ore straordinarie inesistenti, oppure ad aumentare le paghe orarie, facendole figurare come lavoro straordinario. In entrambi i casi, infatti, se non si ponesse un limite al numero di ore di lavoro straordinario per le quali il lavoratore beneficia di una tassazione separata, il lavoratore avrebbe l'interesse a far figurare qualsiasi aumento salariale come aumento del lavoro straordinario. Parimenti, un'impresa avrebbe interesse a far figurare «straordinario» un incremento del salario mensile o della paga oraria. Il lavoro straordinario, infatti, costa meno del lavoro ordinario perché nel calcolo della retribuzione degli straordinari non rientrano voci della retribuzione indiretta e differita (oneri per ferie, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto eccetera).
 

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      Il problema delle ore di straordinario fittizie potrebbe determinarsi nuovamente nel caso di incentivi e di bonus oggi versati per premiare un maggior rendimento lavorativo e che domani, se la detassazione proposta fosse approvata, potrebbero essere dichiarati come retribuzione di lavoro straordinario. Questa eventualità appare risolta dall'accordo Governo-sindacati: il citato Protocollo del 23 luglio 2007 prevede infatti espressamente la detassazione del premio di risultato; il Governo si è impegnato, a tal fine, a stanziare 150 milioni di euro per il 2008 per detassare una quota delle risorse contrattate per i premi di risultato.
      Come ricordato, la presente proposta di legge interviene, contestualmente alla detassazione per i lavoratori, per ridurre l'onere contributivo a carico delle aziende, quando queste siano costrette a ricorrere al lavoro straordinario per temporanee esigenze produttive.
      Occorre infatti considerare che l'impiego di lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore del Fondo prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.
      La presente proposta di legge abolisce la contribuzione aggiuntiva sugli straordinari introdotta dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (articolo 2, commi 18-21), entro un limite massimo stabilito da accordi collettivi o regolamenti aziendali.
      Occorre sottolineare che le modifiche proposte intervengono solo «sul ricavo» per il lavoratore ovvero «sul costo» per l'impresa delle ore di lavoro straordinario, restando confermata tutta la disciplina del lavoro straordinario, in particolare quella che stabilisce un limite massimo di ore di lavoro, oltre l'orario «normale», e le norme a tutela della salute del lavoratore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riduzione del prelievo fiscale sul lavoro straordinario).

      1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «n-ter) emolumenti per prestazioni di lavoro straordinario rese nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, nel limite massimo annuale di 150 ore di lavoro straordinario».

      2. All'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. Per i redditi indicati alla lettera n-ter) del comma 1 dell'articolo 17 l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per lo scaglione di reddito di importo più elevato raggiunto dal contribuente nel periodo d'imposta.

Art. 2.
(Soppressione della contribuzione aggiuntiva per le imprese).

      1. Il comma 19 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

      «19. L'esecuzione del lavoro straordinario non comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, alcun versamento a favore del Fondo prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro il limite stabilito da accordi collettivi o regolamenti aziendali».


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