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PDL 2544

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2544



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GHIZZONI

Disposizioni concernenti l'esercizio delle professioni relative alle attività motorie e sportive

Presentata il 24 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella società contemporanea, in presenza di molte patologie croniche connesse in vario modo a stili di vita sempre più sedentari, è dimostrato che un'attività fisica costante induce un miglioramento dello stato di salute e una maggiore efficienza psico-fisica. Nell'ultimo decennio, del resto, la funzione dell'attività sportiva ha superato la dimensione prettamente atletica, estendendosi a concetti quali il fitness o il wellness, con scopi più prettamente salutistici, di prevenzione e di benessere. Inoltre, è ormai acclarato il ruolo protettivo dell'esercizio fisico nei confronti di pazienti affetti da malattie, quali l'obesità e il diabete di tipo II, le patologie cardiovascolari, cerebrovascolari, osteoarticolari, neuro-muscolari e neuro-degenerative.
      Al contempo è altrettanto noto che solo l'attività condotta sotto la guida e con il supporto di professionisti altamente qualificati consente il raggiungimento di un benessere fisico reale. La presente proposta di legge, pertanto, intende tutelare la salute dei cittadini garantendo la qualità professionale degli esperti sotto la guida dei quali deve svolgersi la corretta attività motoria e ginnica.
      A tale fine, all'articolo 1 della presente proposta di legge si prevede che i laureati in scienze delle attività motorie e sportive e i diplomati presso gli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) possano svolgere, in via autonoma, funzioni legate all'organizzazione e alla pianificazione di particolari attività per la prevenzione di vizi posturali e delle malattie, per il recupero motorio, post riabilitativo e, più in generale, per il mantenimento dell'efficienza fisica e per la promozione di stili di vita attivi.
 

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      L'articolo 2 prevede, presso le strutture pubbliche e private nelle quali si svolge attività motoria e sportiva, la presenza obbligatoria di un professionista qualificato in possesso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive o del diploma universitario conseguito presso gli ISEF, con funzioni di direttore tecnico.
      Infine, l'articolo 3 prevede l'esercizio professionale dei laureati in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private. L'ingresso dei professionisti delle suddette attività motorie nel settore sanitario, in coerenza con quanto avviene in molti Paesi membri dell'Unione europea, amplia l'offerta dell'attività rieducativa e di prevenzione a vantaggio dell'utenza. Infatti, dopo il periodo di riabilitazione ovvero per recuperare i vizi posturali, il paziente può trovare nel citato professionista la figura qualificata idonea che gli permetta di riacquistare pienamente il proprio stato di benessere psico-fisico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Funzioni svolte dai laureati in scienze delle attività motorie e sportive e dai diplomati presso gli istituti superiori di educazione fisica).

      1. I laureati in scienze delle attività motorie e sportive, classe di laurea L-22, e i diplomati presso gli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), oltre alle funzioni già previste dalla normativa vigente, svolgono anche funzioni relative:

          a) all'organizzazione e alla pianificazione di particolari attività e stili di vita utili per la prevenzione delle malattie e per il miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico;

          b) alla prevenzione di vizi posturali;

          c) alla conduzione, alla gestione e alla valutazione di attività del fitness individuali e di gruppo;

          d) alla conduzione, alla gestione e alla valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento del benessere psico-fisico.

Art. 2.
(Tutela della salute nell'esercizio delle attività motorie e sportive).

      1. Al fine di garantire la salute dei cittadini, nelle strutture pubbliche e private nelle quali si svolge attività motoria e sportiva è assicurata la presenza obbligatoria di almeno un professionista qualificato, in possesso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive, classe di laurea L-22, o del diploma universitario conseguito presso gli ISEF. Nelle citate strutture, tale professionista svolge funzioni di direttore tecnico responsabile sia dell'applicazione dei programmi svolti, sia del rispetto delle normative antidoping e dell'adeguata diffusione di informazioni in ordine ai possibili effetti collaterali connessi

 

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all'assunzione di integratori alimentari o di sostanze comunque dirette a migliorare le prestazioni sportive non vietate dalla legislazione vigente.
      2. Il direttore tecnico di cui al comma 1 ha l'obbligo di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, il possesso dei titoli di studio che costituiscono requisiti per l'esercizio dell'attività ai sensi del medesimo comma 1.
      3. Con propri provvedimenti, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 3.
(Esercizio professionale dei laureati in scienze delle attività motorie preventive e adattate nelle strutture sanitarie).

      1. Ai laureati in possesso della laurea magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67) è riconosciuto il diritto all'esercizio professionale nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle diverse fasce d'età e nei confronti delle diverse abilità, sia per la prevenzione e il recupero funzionale dei vizi posturali e del recupero motorio post riabilitativo. L'esercizio professionale avviene in interazione e in collaborazione con il personale sanitario, nell'ambito di équipe interprofessionali costituite per programmare e gestire interventi educazionali e rieducativi.
      2. Con propri provvedimenti, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.


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