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PDL 926

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 926



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LION

Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Presentata il 29 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il nostro sistema energetico ha bisogno di adeguarsi rapidamente a quanto sta avvenendo nella maggior parte degli altri Paesi industrializzati, dove le fonti energetiche rinnovabili stanno vivendo una stagione di grande sviluppo, con un peso sempre più rilevante nella bilancia energetica. Gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione tecnologica e la diffusione e la sperimentazione in diversi Paesi hanno permesso di realizzare una crescita di potenza e di efficienza degli impianti che fino a poco tempo fa era difficilmente immaginabile. L'eolico è oggi la fonte energetica con il maggiore tasso di crescita a livello mondiale, con una crescita annua pari al 40 per cento, mentre la superficie di pannelli solari è più che decuplicata in dieci anni. L'Europa sta svolgendo un ruolo da capofila in questo processo, con obiettivi chiari e ambiziosi da parte dell'Unione europea, ma anche con risultati straordinari nei Paesi che con più forza hanno creduto e investito nelle nuove fonti energetiche pulite, che hanno visto negli ultimi anni la creazione di decine di migliaia di nuovi posti di lavoro all'interno di un sistema industriale all'avanguardia.
      Nelle proiezioni dell'International Energy Agency le fonti rinnovabili possono arrivare a soddisfare il 20 per cento della domanda di elettricità mondiale nel 2020 e il 50 per cento di energia primaria nel 2050. Il binomio ricerca e sviluppo, la forte spinta industriale e la crescente diffusione hanno consentito di realizzare progressi straordinari, rendendo le tecnologie sempre più competitive, e di aprire una vera e propria nuova fase nella produzione energetica mondiale che porti a sostituire le fonti fossili.
      Il nostro Paese, purtroppo, è piuttosto indietro e ha bisogno di avviare una significativa azione di recupero - soprattutto sul piano degli investimenti - rispetto alle fonti energetiche pulite. Considerando la produzione energetica complessiva,
 

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le fonti rinnovabili in Italia tra il 1990 e il 2002 sono passate dal 7,7 per cento all'8,7 per cento. Ma in realtà la quota di fonti rinnovabili vere e proprie è ferma al 4,6 per cento (escludendo idroelettrico e rifiuti). Mentre l'energia «rinnovabile» che sta godendo di maggiore attenzione (anche come agevolazioni) è quella cosiddetta «assimilata», ossia quella che deriva dal recupero energetico dell'incenerimento dei rifiuti non biodegradabili - in gran parte prodotti petroliferi - e per definizione «non rinnovabili». E su questo la stessa Unione europea ha già censurato in modo molto chiaro l'Italia.
      È evidente quindi che per rilanciare in modo serio le «vere» fonti rinnovabili bisogna fare chiarezza su quali esse siano realmente e rivedere il quadro normativo di riferimento in modo che le agevolazioni previste per dare impulso alle fonti energetiche alternative siano destinate esclusivamente alle fonti rinnovabili riconosciute anche a livello europeo: eolica, solare, geotermica, biomasse eccetera. Indubbiamente gli interventi normativi che si prevedono con la presente proposta di legge sono semplicemente un piccolo passo, cui dovrà seguire un radicale cambiamento della politica energetica, che dovrà essere orientata soprattutto a migliorare l'efficienza e a promuovere il risparmio e, in seconda battuta, puntare sulla crescita della percentuale di energia prodotta con le fonti rinnovabili, che dovranno essere le uniche a beneficiare di incentivi e di agevolazioni.
      La proposta di legge apporta alcune modifiche alle leggi n. 9 e n. 10 del 1991 e ai decreti legislativi n. 79 del 1999 e n. 387 del 2003 per escludere i rifiuti o gli scarti della raffinazione dalle fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime agevolato riservato alle fonti rinnovabili.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9).

      1. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le parole: «Nel caso di impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresì le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità» sono soppresse.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10).

      1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «ed inorganici» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso la produzione di biogas da processi di fermentazione anaerobica,».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79).

      1. Al comma 15 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «e inorganici» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la produzione di biogas da processi di fermentazione anaerobica».

 

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Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387).

      1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) l'articolo 17 è abrogato;

          b) all'articolo 18, comma 1, le parole: «e da rifiuti» sono soppresse;

          c) all'articolo 20, comma 6, le parole: «e da rifiuti» sono soppresse.


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