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PDL 2094

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2094



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELI

Disposizioni concernenti interventi contro la violenza sessuale sulle donne

Presentata il 21 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La violenza sessuale sulle donne è una delle forme di violazione dei diritti umani più diffusa e, nello stesso tempo, più occulta nel mondo. Talvolta essa si presenta come parte di una cultura globale che nega alle donne pari opportunità e pari diritti e legittima la violenta appropriazione del loro corpo per gratificazione individuale o per scopi politici. Milioni di donne nel mondo sono terrorizzate da violenze domestiche, schiavizzate in matrimoni forzati, comprate e vendute per alimentare il mercato della prostituzione, violentate come trofei di guerra o torturate in stato di detenzione.
      Nell'Europa occidentale le donne migranti e rifugiate sono attaccate perché non accettano le usanze sociali della comunità che le ospita.
      Ma non vi è alcuna differenza tra la violenza subita dalle donne dei Paesi che consideriamo lontani e quella subita dalle donne occidentali: essa è comunque un sopruso, una forma di «annientamento» morale oltre che fisico.
      Nei Paesi più ricchi e sviluppati del mondo occidentale le donne vengono picchiate a morte dal proprio partner per motivi futili scaturiti da un diverbio o, talvolta, per giochi sessuali portati all'estremo, mentre in altri Paesi con diversi costumi, tradizioni e religione e, spesso, con situazioni economiche meno agiate, è addirittura lecito che esse siano condannate a morte per lapidazione o tortura.
      In troppi Paesi le leggi, le politiche e le usanze sono discriminatorie nei confronti delle donne: negano loro gli stessi diritti degli uomini, rendendole così più vulnerabili di fronte alla violenza.
      La proliferazione delle armi di piccolo calibro, la militarizzazione in atto in molte
 

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società e l'attacco al cuore dei diritti umani nell'ambito della «guerra al terrorismo» non fanno che peggiorare il calvario di molte donne.
      I diritti umani sono universali: la violenza sessuale sulle donne è un abuso dei diritti umani su scala universale.
      Donne di continenti e di Paesi diversi, di religioni, culture e retroterra sociali differenti, istruite o analfabete, ricche o povere, sia che vivano in guerra o in tempo di pace, sono legate dal filo comune della violenza sessuale subita da gruppi armati o dallo Stato, dalla comunità o dalla loro stessa famiglia.
      I trattati e gli altri atti internazionali adottati in difesa della donne sono davvero utili soltanto se applicati in modo appropriato, altrimenti restano «parole al vento». Le leggi possono offrire protezione solo se vengono rispettate, altrimenti restano solo «parole scritte». I diritti umani diventano una realtà soltanto se garantiscono uguaglianza e protezione reali.
      La sfida alla quale ci troviamo di fronte continua a essere quella di promuovere un cambiamento che possa realmente incidere sulla vita delle donne, e tale cambiamento deve essere attuato, in primo luogo, nella mentalità degli uomini. Il Parlamento italiano ha approvato, nell'ultimo scorcio della XII legislatura, la legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante «Norme contro la violenza sessuale». Questa legge, in particolare, ha finalmente riconosciuto la violenza sessuale come un delitto contro la libertà personale.
      Con la presente proposta di legge spero di dare un concreto aiuto alle tante donne che ogni giorno sono costrette a subire violenze di tipo sessuale più o meno evidenti e che, paralizzate dalla paura, non riescono a ribellarsi e a denunciare i loro «carnefici».
      Vorrei farmi portavoce di queste donne e urlare, al loro posto, anche contro i troppi «silenzi» colpevoli della classe politica.
      Vorrei, in conclusione, lottare per e insieme alle donne contro chi ancora non riesce a capire e ad apprezzare il loro ruolo fondamentale, la loro importanza e il loro valore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge è volta a combattere la violenza sessuale contro le donne in tutte le sue manifestazioni.

Art. 2.
(Interventi).

      1. Al fine di aiutare le donne vittime dei reati di violenza sessuale, la presente legge prevede:

          a) l'istituzione presso gli ospedali pubblici e le case di ricovero e cura convenzionate con il Servizio sanitario nazionale di appositi centri di informazione e di primo intervento per le donne vittime di violenza sessuale;

          b) il riconoscimento del diritto all'aspettativa e al congedo dal lavoro per le donne vittime di violenza sessuale, con garanzia del mantenimento del posto di lavoro, anche in caso di assenza prolungata dal lavoro oltre la normale convalescenza, nonché del diritto all'assistenza psicologica gratuita ad opera delle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale;

          c) il rispetto del diritto alla riservatezza delle donne vittime di violenza sessuale da parte di chiunque venga a conoscenza del fatto;

          d) il riconoscimento del diritto all'assistenza legale a spese dello Stato per le donne vittime di violenza sessuale.

 

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Art. 3.
(Ufficio per le politiche concernenti la violenza sessuale sulle donne).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, un apposito Ufficio per le politiche concernenti la violenza sessuale sulle donne, con il compito di coordinare gli interventi volti a fornire aiuto e consulenza alle donne vittime di violenza sessuale e di vigilare sull'attuazione della presente legge.

Art. 4.
(Violenza sessuale di gruppo).

      1. All'articolo 609-octies, secondo comma, del codice penale, le parole: «con la reclusione da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da undici a diciassette anni».

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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