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PDL 2811

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2811



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RAZZI, EVANGELISTI

Modifica all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione di nuovi comuni

Presentata il 20 giugno 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 133 della Costituzione assegna alle regioni la possibilità di istituire nuovi comuni e l'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede il limite di 10.000 abitanti per l'istituzione degli stessi.
      La presente proposta di legge intende venire in aiuto di quelle frazioni che hanno più di 5.000 abitanti, ma meno di 10.000, e che distano più di 10 chilometri dal comune di origine.
      Si tratta di località che presentano caratteristiche assolutamente individuali per le loro tradizioni storiche ed economiche; gli abitanti delle stesse si trovano di frequente in serie difficoltà per l'espletamento di pratiche negli uffici pubblici del comune di competenza anche per l'insufficienza dei collegamenti pubblici esistenti per raggiungerlo.
      In questi territori convivono vari ceppi regionali, generatori di culture diverse, ma perfettamente integrati fra loro nel rispetto dell'identità di ognuno e questa identità induce a guardare a uno sviluppo diverso che solo chi vive il territorio può individuare e realizzare con determinazione ed efficacia. La connotazione socio-culturale di questi centri è fortemente eterogenea e complessa a causa dell'afflusso di gente proveniente da diverse parti d'Italia.
      Molte di queste frazioni subiscono in determinati periodi dell'anno un notevole incremento della popolazione per l'afflusso di turisti e di residenti estivi; le loro entrate
 

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contributive sono solo in parte usate per le necessità e la crescita della frazione, sarebbero quindi sufficienti per lo sviluppo e il sostentamento del nuovo comune che non comporterebbe necessariamente un aumento della tassazione comunale, ma sicuramente comporterebbe che le risorse esistenti siano utilizzate per intero.
      Con la presente proposta di legge si vuole, quindi, apportare una modifica all'articolo 15 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, per permettere alle frazioni che si trovano nelle condizioni descritte di essere elevate a comune autonomo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. In deroga al limite degli abitanti fissato dal comma 1, le frazioni con più di 5.000 abitanti e con una distanza superiore a 10 chilometri dal comune di origine possono essere costituite quali nuovi comuni a condizione che presentino le seguenti caratteristiche:

          a) differenti basi storiche e vocazione economica rispetto al comune di origine;

          b) difficoltà di collegamento al comune di origine con i mezzi pubblici;

          c) gravi disagi nel disbrigo di pratiche relative a uffici pubblici situati nel comune di origine, anche a causa delle difficoltà di collegamento di cui alla lettera b).

      1-ter. Al fine di garantire un adeguato livello dei servizi essenziali nella fase transitoria, i nuovi comuni provvedono a consorziarsi con i comuni di origine per la gestione di tali servizi, secondo le modalità stabilite nei rispettivi statuti».


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