Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2580

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2580



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLETTI

Istituzione del Parco nazionale terrestre e marino del golfo Paradiso e del golfo del Tigullio

Presentata il 2 maggio 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'opera di distruzione del paesaggio continua con metodo e ritmo sempre più rapido. I suoi risultati sono più gravi e più immediatamente visibili nelle regioni dove la ristrettezza delle aree e la concentrazione degli abitati si accompagnano a caratteristiche ambientali profondamente incise; è il caso della Liguria, regione singolarissima, con una lunghezza di circa 300 chilometri e con una profondità che in certi tratti si riduce a 300 metri, intendendo la profondità utile a uno sfruttamento edilizio, e al tempo stesso ricca di bellezze naturali, unite a un'architettura inconfondibile.
      Non c'è più un angolo che si salvi: per valorizzare turisticamente la Liguria si insiste in una febbrile opera di trasformazione della collina, con distruzione di ettari di macchia verde e della costa, con previsioni di cementificazione di spiagge e di scogliere per la creazione di nuovi porticcioli turistici e grattacieli sul mare in una regione che già oggi presenta il più elevato numero di posti barca in Italia.
      Il fenomeno ha due cause principali. Una è di ordine economico: la speculazione sulle aree conseguente all'espansione del turismo di massa. L'altra, di ordine morale, è assai più complessa: mancano spesso nelle autorità locali, provinciali e regionali la sensibilità e la preparazione, e mancano soprattutto i mezzi - non legali ma pratici - per fronteggiare l'attività dei costruttori.
      Ci sono speculatori che hanno accaparrato enormi aree, ricavandone profitti altrettanto enormi.
      Le lamentazioni degli amanti del bello, di chi vorrebbe conservare quel poco di inalterato che è rimasto sulla Riviera, cadono spesso nel vuoto, soffocate da più
 

Pag. 2

convincenti ragioni economiche. Siamo di fronte a un problema che aggrava e complica quello generale della distruzione del paesaggio: noi difensori del paesaggio non abbiamo certamente l'autorità per giudicare le opere in senso assoluto, ma possiamo osservare come tali opere, anche quando si tratti di pregevoli (assai rari per la verità) saggi di architettura contemporanea, fanno a pugni con il paesaggio.
      Esaurite (o quasi) le aree fabbricabili (orti e giardini) si dà l'assalto alle vecchie case caratteristiche, privilegiate perché affacciate sulle spiagge, o si procede alla trasformazione di alberghi in seconde case per far posto a file di cemento armato, a coprire ogni superficie edificabile, a formare un'autentica «città infinita», fuori dai centri tradizionali, lungo tutta la costa. Un effetto collaterale particolarmente significativo, se si pensa che molte di queste aree presentano vincoli paesistico-ambientali.
      Affinché la conoscenza diffusa si faccia tutela, occorre che la comunità e le singole persone percorrano un processo, che è quello della presa di coscienza di quanto importante sia il patrimonio culturale e ambientale nella consapevolezza dell'identità della comunità stessa e di quanto siano indispensabili la sua conservazione e la salvaguardia delle sue interrelazioni, per la formazione e la vita delle generazioni future.
      La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di regolamentare, attraverso una disciplina organica, le numerose aree terrestri e marine presenti nel golfo Paradiso e nel golfo del Tigullio della regione Liguria, che sono finitime a siti di interesse comunitario terrestre e marino, nel preciso intento di adottare una disciplina complessiva organica di mantenimento, conservazione e valorizzazione del patrimonio esistente, attraverso la costituzione di un unico Parco nazionale terrestre e marino.
      Punto nevralgico della presente proposta di legge è quello di introdurre forme speciali di tutela del territorio, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, per la creazione di un unico Parco terrestre e marino nelle aree del golfo Paradiso e del golfo del Tigullio, per far sì che la protezione della natura e della biodiversità non siano, come accade oggi, degli scomodi intrusi nei programmi degli enti locali e degli enti Parco.
      In particolare, all'articolo 1 si istituisce il Parco nazionale terrestre e marino del golfo Paradiso e del golfo del Tigullio.
      Si rappresenta come il Parco deve essere inteso come nodo nevralgico di una politica volta alla conservazione della biodiversità che recuperi il più possibile le attività tradizionali e che valorizzi le risorse naturali protette: il Parco assume quindi la veste di territorio da scoprire e da valorizzare, non solo quella di territorio protetto.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il Parco nazionale terrestre e marino del golfo Paradiso e del golfo del Tigullio, di seguito denominato «Parco nazionale».
      2. È istituito l'Ente parco nazionale del golfo Paradiso e del golfo del Tigullio, di seguito denominato «Ente parco», che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      3. All'Ente parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Conseguentemente, alla tabella, parte IV, allegata alla medesima legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «Ente parco nazionale del golfo Paradiso e del golfo del Tigullio».
      4. La delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco nazionale sono definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la regione Liguria e gli enti locali interessati. Nel territorio del Parco nazionale sono comunque compresi anche gli affioramenti rocciosi antistanti la costa interessata dal Parco nazionale medesimo, entro una fascia di cinquecento metri dalla costa stessa, nonché la fascia di cinquanta metri di acque marine antistante la costa.
      5. La pianta organica dell'Ente parco è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      6. Il consiglio direttivo dell'Ente parco formula, entro sei mesi dalla data della sua costituzione, la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione.

 

Pag. 4

Art. 2.

      1. Sono organi dell'Ente parco:

          a) il presidente;

          b) il consiglio direttivo;

          c) la giunta esecutiva;

          d) il collegio dei revisori dei conti;

          e) la comunità del Parco.

      2. La nomina degli organi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
      3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco individua all'interno del territorio del Parco nazionale la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso, entro due mesi dalla data della sua costituzione.
      4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla regione Liguria, dalle province o dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

      1. Costituiscono entrate dell'Ente parco, da destinare al conseguimento dei suoi fini istitutivi:

          a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

          b) i contributi della regione Liguria e degli enti pubblici;

          c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

          d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

 

Pag. 5

          e) eventuali redditi patrimoniali;

          f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

          h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'Ente parco;

          i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

      2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 4.

      1. L'Ente parco può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Liguria, per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

Art. 5.

      1. Al fine di favorire il mantenimento e il recupero dell'attività agricola e il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, la creazione di nuova occupazione e le risorse finanziarie la cui attribuzione non è vincolata per legge, poste a disposizione del Parco nazionale da parte dello Stato, della regione Liguria, di altri enti pubblici e organismi anche privati nazionali e internazionali, sono, salvo motivate eccezioni, utilizzate nell'ambito territoriale individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 1. Ai medesimi fini le nuove risorse e le disponibilità di lavoro e di occupazione

 

Pag. 6

sono attivate, ove possibile, nell'ambito territoriale individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 1.

Art. 6.

      1. Al fine di promuovere e incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco nazionale, l'Ente parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità del Parco.
      2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, nonché la normativa vigente in materia.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su