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PDL 2343

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2343



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RAZZI

Disposizioni in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento, nonché di remunerazioni, indennità e pensioni corrisposte dallo Stato o da enti statali e di finanziamenti erogati da soggetti pubblici

Presentata l'8 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni sono state adottate numerose iniziative, in particolare nell'ambito delle manovre finanziarie, nell'ottica di restituire maggiore efficienza e funzionalità alle pubbliche amministrazioni e di assicurare un contenimento della spesa pubblica. Ricordiamo, a titolo di esempio: le disposizioni sul blocco del turn-over e sulla riduzione programmata del personale in servizio o sulla riduzione delle collaborazioni nelle pubbliche amministrazioni; il divieto per le pubbliche amministrazioni, posto dall'articolo 18 della legge n. 448 del 2001, sia pure con le dovute eccezioni, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali; o ancora il divieto, sempre per le pubbliche amministrazioni, di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, confermato fino al 2005 dall'articolo 36 della legge n. 289 del 2002. Da ultimo, rammentiamo la disposizione di cui al comma 593 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), che ha introdotto un tetto generale per taluni incarichi pubblici quali dirigenti, consulenti, membri di commissioni o di collegi, fissandolo in misura non superiore alla retribuzione del primo presidente della Corte di cassazione.
 

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      Il punto cruciale della questione è proprio questo. Anche l'indennità parlamentare, prevista dalla Costituzione all'articolo 69 e disciplinata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è fissata in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Le quote mensili spettanti ai parlamentari sono dunque determinate dagli Uffici di Presidenza delle due Camere entro tale limite. Si ritiene che male ha fatto il legislatore a non accordarle direttamente, perché ogni volta che c'è un aumento, si scatena un «finimondo» sui giornali - del resto, si sa, gli stipendi parlamentari fanno notizia - ma si omette sempre di dire che all'interno della retribuzione parlamentare vi sono da calcolare alcune voci, quali l'assegno di solidarietà e le quote per l'assistenza sanitaria, che incidono al punto da rendere il trattamento economico dei parlamentari inferiore a quello dei presidenti di sezione della Corte di cassazione. Con ciò non ci stiamo lamentando. Non stiamo affermando che i parlamentari percepiscono un'indennità bassa o inadeguata, anzi, tutt'altro. Proprio perché crediamo che chi ricopre un incarico pubblico è al servizio esclusivo della nazione, in conformità al disposto dell'articolo 98 della Costituzione, e, dunque, deve esercitare il suo mandato nell'interesse generale e non già per arricchirsi, riteniamo che il management pubblico non debba essere strapagato percependo compensi elevatissimi, ingenti emolumenti e benefit.
      Con gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge si modificano alcuni aspetti dell'indennità parlamentare.
      Con gli articoli 3 e 4 si propone l'introduzione di un tetto massimo, riferito all'indennità netta del presidente di sezione della Corte di cassazione, per le renumerazioni di tutti gli incarichi pubblici.
      Con gli articoli 5 e 6 si pongono, rispettivamente, limiti alle pensioni e ai vitalizi erogati dallo Stato e ai finanziamenti pubblici.
      Con l'articolo 7 si propone l'abrogazione di una norma che contrasta con le finalità della presente proposta di legge, ovvero il secondo comma dell'articolo 88 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che prevede per i dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché per i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, eletti deputati o senatori, qualora il loro trattamento netto di attività superi di quattro decimi l'ammontare dell'indennità parlamentare, che sia loro corrisposta, a carico dell'amministrazione di appartenenza, la parte eccedente.
      Ritenendo doveroso intervenire con urgenza in questo «mare magnum» di sprechi e di privilegi, per porre freno a spese ingiustificabili ed essere coerenti con l'obiettivo di una oculata gestione delle risorse pubbliche, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento).

      1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

      «Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che l'ammontare netto sia eguale al dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo netto dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate».

      2. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

      «L'indennità mensile, la diaria e il vitalizio non possono essere sequestrati o pignorati».

Art. 2.
(Rinunciabilità dell'indennità spettante ai membri del Parlamento).

      1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento è rinunciabile fino al 75 per cento del suo importo.
      2. Il parlamentare può indicare il soggetto o i soggetti cui destinare la quota dell'indennità a cui rinuncia. La Camera di appartenenza piò versare tale quota al soggetto o ai soggetti indicati dal parlamentare.
      3. La rinuncia effettuata ai sensi del comma 1 non comporta diminuzione delle trattenute previdenziali e per l'assistenza sanitaria dall'indennità spettante ai membri del Parlamento.

 

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Art. 3.
(Remunerazioni, indennità e compensi a carico dello Stato).

      1. Fatti salvi i diritti quesiti, lo Stato remunera i propri dipendenti, i dirigenti, i funzionari, i consulenti, i membri di commissioni e di collegi e i titolari di qualsiasi incarico conferito dallo Stato, in misura non superiore, compresa ogni somma corrisposta a qualsiasi altro titolo, a quella netta corrisposta ai magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.
      2. Le remunerazioni di cui al comma 1 sono aumentate di 100 euro lordi per ogni funzione, grado o mansione superiore.

Art. 4.
(Compensi per incarichi pubblici).

      1. Al comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «quella del primo presidente» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione netta dei magistrati con funzioni di presidente di sezione».

Art. 5.
(Limite a vitalizi, pensioni e altre indennità assimilabili corrisposti dallo Stato e da altri enti).

      1. Fatti salvi i diritti quesiti, lo Stato, gli enti statali e gli enti sovvenzionati dallo Stato erogano vitalizi, pensioni o altre indennità assimilabili, anche cumulativamente calcolati, in misura non superiore, compresa ogni somma corrisposta a qualsiasi titolo, a quella netta corrisposta ai magistrati in pensione con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

 

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Art. 6.
(Limiti ai finanziamenti pubblici).

      1. Qualsiasi soggetto che riceve finanziamenti pubblici è tenuto, su richiesta degli enti finanziatori o dei singoli componenti dei medesimi enti, nonché dei parlamentari, ad esibire i relativi bilanci e documenti contabili.
      2. I soggetti di cui al comma 1 devono dichiarare l'eccedenza delle retribuzioni, delle remunerazioni, delle indennità e dei compensi erogati, rispetto all'ammontare del trattamento complessivo annuo netto dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.
      3. L'ammontare delle eccedenze di cui al comma 2 è riversato a favore degli enti finanziatori di cui al comma 1, che provvedono altresì a diminuire i relativi finanziamenti per una quota corrispondente alle citate eccedenze.
      4. Le dichiarazioni previste dal comma 2 e l'indicazione delle somme di cui al comma 3 devono essere comunicate al Parlamento entro due mesi.

Art. 7.
(Abrogazione).

      1. Il secondo comma dell'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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