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PDL 3312

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3312



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUFFO

Istituzione di un'imposta addizionale sugli autoveicoli definiti sport utility vehicles

Presentata il 18 dicembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema dell'inquinamento delle nostre città continua ad essere presente, nonostante il diffondersi di una coscienza dei maggiori problemi ambientali e nonostante i numerosi provvedimenti presi in proposito nell'ultimo decennio da diverse amministrazioni cittadine. Tra questi il più impellente è certamente il problema delle automobili. Negli ultimi anni ad aggravarlo è arrivata anche la crescente circolazione in ambiente urbano degli sport utility vehicles (Suv). Si tratta di grandi autoveicoli fuoristrada che non hanno alcuna ragione di circolare in città: sono infatti inquinanti, ingombranti e con standard di sicurezza molto bassi. Sono, quindi, acquistati solo per una questione di status symbol, poiché soddisfano, evidentemente, il desiderio di apparire dei loro possessori, che non li usano per andare in deserti, su alture di montagna e nemmeno in campagna, ma per normali spostamenti tra casa e lavoro, per la spesa o per accompagnare i bambini a scuola. Tali veicoli sono, tra l'altro, anche molto costosi.
      In Italia i Suv rappresentano una porzione di mercato in larga espansione, la loro presenza è infatti passata dal 2,6 per cento delle nuove immatricolazioni del 1998 al 5,5 per cento del 2004 e a circa il 7,3 per cento del 2006. È dunque necessario intervenire affinché il loro pericoloso ingombro non aumenti nelle nostre già ingolfate città, fatte di strade piccole e non lineari, inadatte a sopportare questo tipo di motorizzazione.
      Ma vediamo in dettaglio le specifiche caratteristiche dannose di questi autoveicoli, tratte dal rapporto molto dettagliato della Legambiente, che già da qualche anno ha avviato una campagna anti-Suv, mostrando il regresso tecnologico che essi rappresentano. I Suv consumano più del
 

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doppio delle auto utilitarie ed emettono fino al triplo di anidride carbonica. Il consumo urbano medio di carburante dei Suv in Italia è di 9,9 chilometri al litro per il diesel e di 7,7 per la benzina, contro un consumo molto più basso delle altre auto di 17 chilometri al litro per i diesel e di 12,5 chilometri al litro per la benzina. Uno scarto d'inefficienza energetica, dunque, notevole.
      L'inefficienza è anche nelle dimensioni, poiché nel poco spazio a disposizione per circolare e per parcheggiare nelle città italiane i Suv ingombrano circa 4,80 metri in lunghezza e circa 1,90 metri in larghezza.
      Per non parlare dell'inefficienza nella sicurezza. L'altezza del baricentro e l'elevato peso fanno sì che la possibilità di ribaltarsi sia tre volte superiore rispetto a quello di un'auto normale, e a questo si aggiungono la scarsa tenuta dei pneumatici, i più lunghi spazi di frenata e la scarsa visibilità su ciò che accade in basso. Sono pericolosi, dunque, oltre che verso terzi anche per il possessore.
      In Europa risultano essere allo studio alcuni provvedimenti contro questi veicoli, in particolare in Francia e in Inghilterra, mentre un movimento di opinione partito dagli Stati Uniti si è diffuso anche da noi e ha portato, negli ultimi anni, a proporre che i Suv siano oggetto di una specifica imposta. Questa linea di pensiero è ripresa dalla presente proposta di legge, che istituisce, appunto, un'imposta addizionale su tali veicoli.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 è istituita un'imposta addizionale erariale, pari a 3.500 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione dell'autoveicolo, anche se relativa ad autoveicoli provenienti da uno Stato estero.
      2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tecniche degli autoveicoli definiti sport utility vehicles.
      3. L'imposta di cui al comma 1 è corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione. Il pagamento dell'imposta è condizione per il rilascio della relativa carta di circolazione da parte degli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti.
      4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta in cui al comma 1 è trasferito annualmente ai bilanci dei comuni, in ragione del numero di soggetti residenti nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione degli autoveicoli di cui al presente articolo.


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