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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 318 |
1) eliminare i molti elementi di confusione introdotti dal Governo Berlusconi, nella scorsa legislatura, con gli interventi di cui al decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che hanno gravato i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di oneri impropri, mettendo a rischio un sistema di garanzie che è il più esteso d'Europa e che funziona in modo efficiente a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI);
2) introdurre opportuni strumenti di consolidamento del sistema, allo scopo di ottenere il riconoscimento della garanzia mutualistica e in generale delle garanzie (sia reali sia individuali) rilasciate dai confidi come strumento di riduzione del rischio di credito ai fini dell'Accordo di Basilea, nel testo definitivo del giugno 2004.
In relazione all'esigenza di stabilire nuove forme di accordo tra banca e impresa per sostenere la crescita, all'articolo 1 si prevede che i confidi possano garantire l'acquisizione di partecipazioni al capitale di PMI da parte di banche o di altri intermediari finanziari: finalità estremamente rilevante data la necessità di correggere lo squilibrio finanziario delle piccole imprese - come noto eccessivamente indebitate - favorendone la capitalizzazione, la quale potrà positivamente incidere sui rating previsti da «Basilea 2».
In tale caso, oggetto della garanzia è il valore della partecipazione medesima e i confidi sono chiamati a intervenire qualora il capitale si riduca o si determini una
1) confidi «minori», iscritti in un'apposita sezione dell'articolo 106 del citato testo unico, con un'operatività sostanzialmente limitata a quella attuale (garanzia collettiva fidi);
2) intermediari che possono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del citato testo unico, purché in possesso di requisiti dimensionali e patrimoniali ad hoc. Tali soggetti potrebbero esercitare, prevalentemente in favore dei soci, oltre alla garanzia collettiva dei fidi (che rimarrebbe comunque l'attività prevalente), anche alcune attività di garanzia nei confronti dello Stato e di gestione di fondi pubblici di agevolazione. Solo in via residuale (nella misura massima stabilita dalla Banca d'Italia) potrebbero esercitare le altre attività finanziarie riservate agli intermediari iscritti nell'elenco di cui al medesimo articolo 107.
In via transitoria, il decreto-legge n. 269 del 2003 prevede che i confidi in possesso di requisiti dimensionali dimezzati rispetto a quelli fissati in via ordinaria possano iscriversi «volontariamente» all'elenco speciale di cui al citato articolo 107. Detti soggetti possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nel termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e hanno tre anni di tempo dall'iscrizione per adeguarsi ai requisiti minimi richiesti in via ordinaria. I confidi iscritti in via provvisoria in base alla disciplina recata dal comma 57 dell'articolo 13 del medesimo decreto-legge, oltre alla prevalente attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, l'attività di prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria e attività legate alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia; resterebbe in ogni caso esclusa la possibilità di svolgere le altre attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale. I confidi che gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono, in base alla riforma, continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003 (fino allo stesso termine i confidi possono continuare a prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie).
In sostanza, si prevede per i confidi una disciplina differenziata per l'iscrizione nell'elenco speciale del citato testo unico, con norme «transitorie» che sembrano avere l'obiettivo di far ricadere, obbligatoriamente e in tempi brevi, un numero rilevante di confidi nella disciplina dettata dall'articolo 107 del citato testo unico bancario.
Questo implica che un numero rilevante di confidi, iscritti all'elenco speciale di cui al citato articolo 107, siano sottoposti a vincoli molto forti: dalla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia a tutta una serie di obblighi previsti per questo tipo di intermediari; molti di tali obblighi - ad esempio l'assoggettamento alla normativa antiriciclaggio - sono già assolti dai soggetti che accordano il credito a monte della garanzia.
La nuova disciplina potrebbe costituire un peso insopportabile per tutti o quasi i confidi; paradossalmente, tra l'altro, i vincoli sono associati al divieto di svolgere altre operazioni riservate agli intermediari finanziari; tali vincoli rischiano di compromettere le capacità di sviluppo proprio di quella parte del sistema dei confidi che, in un periodo di tempo adeguato, potrebbero essere in grado di trasformarsi in intermediari finanziari con l'iscrizione volontaria nell'elenco speciale.
1) la garanzia è diretta: in caso di inadempimento delle PMI le banche possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti (90 per cento del finanziamento) anziché continuare a perseguire il confidi, e, successivamente, l'impresa. Quando il Fondo paga in luogo del confidi e dell'impresa, surrogandosi al debitore, acquisisce il diritto di rivalersi sul confidi garante e sulla PMI per le somme pagate. In questo modo si risponde a uno dei requisiti minimi operativi richiesti da Basilea 2 sulle garanzie per considerarle strumenti efficaci di riduzione del rischio di credito: il requisito cosiddetto della «garanzia primaria»; Basilea 2 chiede che il finanziatore possa agire tempestivamente nei confronti del garante senza dover prima escutere il debitore (il Fondo oggi prevede invece il rilascio di una garanzia di natura sussidiaria). Prima di accordare il finanziamento, la banca effettua una valutazione del merito di credito della PMI; per attivare la garanzia del Fondo su quel finanziamento, la banca deve aver previsto di concedere il finanziamento ad un'impresa «economicamente e finanziariamente sana» (così dispone la proposta di legge: questo diviene così un precetto normativo, mentre prima era previsto solo nel regolamento di funzionamento del Fondo). Inoltre, prima che il finanziamento sia erogato dalla banca, l'impresa viene valutata anche dal Fondo Bersani, che fa una seconda valutazione del merito di credito;
2) la garanzia è accordata sull'esposizione: attualmente la garanzia del confidi non comporta una copertura sull'esposizione, ma solo sulla perdita (che quindi non è quantificabile al momento del rilascio della garanzia). Con le disposizioni di cui all'articolo 10 della proposta di legge la garanzia dei confidi risponde così pienamente al requisito della cosiddetta «copertura esplicita» richiesto da Basilea 2 (la garanzia deve essere correlata a una specifica esposizione in modo che il livello della copertura sia immediatamente quantificabile);
3) la garanzia è gratuita: oggi la garanzia del Fondo Bersani (che è «sussidiaria» e non «diretta» e quindi molto meno efficace di quella proposta) costa l'1 per cento del finanziamento (si paga una tantum all'ammissione alla garanzia del finanziamento); la stessa garanzia sussidiaria sul mercato costerebbe l'1 per cento sul debito residuo ogni anno; la garanzia proposta è diretta e quindi molto più efficace della sussidiaria (la banca può agire prima sul Fondo e poi sul confidi e successivamente sul debitore principale, l'impresa); sul mercato costerebbe il 2 per cento del finanziamento: si propone che il Fondo conceda tale garanzia «rafforzata» gratuitamente;
4) è incondizionata e irrevocabile: la garanzia proposta non è sottoposta ad alcun vincolo; è irrevocabile perché tutte le condizioni con le quali è accordata sono controllabili dalla banca;
5) ha effetti immediati sul pricing applicato alle imprese: infatti questo rafforzamento dei confidi e della controgaranzia
6) rating pari a zero del garante: con le norme proposte la garanzia del Fondo Bersani risponde pienamente al requisito del cosiddetto «rating pubblico» cioè rilasciato da un soggetto pubblico con un coefficiente di ponderazione pari a zero. Il Fondo rilascerebbe garanzie equiparabili a quelle dello Stato.
Basilea 2 chiede che il coefficiente di ponderazione sia pari a zero: questo significa che quando una banca accorda un finanziamento garantito e controgarantito dal Fondo Bersani, con le modalità previste dalla proposta di legge (controgaranzia e garanzia diretta, libera, incondizionata e irrevocabile) non deve accantonare patrimonio di vigilanza per la quota garantita dal Fondo (oggi con le garanzie e controgaranzie del Fondo Bersani il coefficiente di ponderazione secondo Basilea 2 sarebbe pari al 20 per cento: la banca deve accantonare il 20 per cento del finanziamento come patrimonio di vigilanza; con le norme proposte deve accantonare zero!)
Come già detto, all'articolo 8 della proposta di legge si prevede infatti l'abrogazione delle norme della riforma che disponevano la costituzione di una spa per il Fondo Bersani. Con tale disposizione si prevede, pertanto, la reviviscenza delle norme che prevedevano l'esistenza di un Fondo pubblico centrale. Si propone la ricostituzione di un Fondo pubblico centrale perché deve poter operare con un moltiplicatore adeguato ai fini del finanziamento. Deve infatti avere una consistenza sufficiente: il moltiplicatore misura infatti quanti finanziamenti si possono agevolare con la garanzia rispetto alle risorse disponibili sul Fondo garante.
Nel futuro, ne siamo certi, il Fondo opererà in prevalenza come strumento di controgaranzia per i sistemi locali di garanzia per assicurare il pieno rispetto dei parametri fissati in ambito internazionale e del principio di sussidiarietà.
Poiché si prevede un significativo ampliamento dell'operatività del Fondo la sua dotazione è incrementata in misura pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006.
Un'operazione analoga si propone sulla garanzia concessa alle banche dal Fondo Bersani sui finanziamenti. La garanzia del Fondo concessa alle banche è a titolo gratuito e copre i finanziamenti concessi a PMI, economicamente e finanziariamente sane (di durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni). Tale garanzia - con la riforma proposta - è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa a valere sulle risorse del Fondo in misura non superiore all'80 per cento dell'importo di ciascuna operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino all'80 per cento dell'importo dell'esposizione.
All'articolo 12, si prevede l'istituzione, presso il Ministero delle attività produttive, di un Fondo per la costituzione di nuovi fondi di garanzia collettiva fidi e per il cofinanziamento regionale con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro. Tale Fondo eroga alle associazioni di categoria, in proporzione al numero di imprese associate, ai finanziamenti garantiti in essere e nell'anno un contributo al fondo interconsortile per la costituzione di nuovi confidi nelle aree individuate dall'articolo 1, comma 1, lettera a-bis) del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Il Fondo eroga inoltre ai confidi esistenti incentivi alle fusioni mediante un contributo al fondo rischi del confidi risultante dalla fusione in misura pari al 10 per cento dell'ammontare di tale fondo, elevato al 20 per cento nelle aree di declino industriale di cui all'obiettivo 2 del
a) nella misura del 50 per cento, per i confidi, costituiti da almeno due anni, che negli ultimi due esercizi non hanno subìto perdite sugli interventi di garanzia superiori al 2 per cento;
b) nella misura del 30 per cento, per i confidi che nell'esercizio precedente non hanno subìto perdite sugli interventi di garanzia superiori al 4 per cento;
c) nella misura del 10 per cento, per i confidi che nell'esercizio precedente non hanno subìto perdite sugli interventi di garanzia superiori al 6 per cento.
Il limite di reintegro è elevato di un ulteriore 10 per cento quando la garanzia consortile è prestata su operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi, o quando i confidi hanno competenza operativa estesa al territorio regionale. Il limite di reintegro è elevato di un ulteriore 20 per cento per i confidi ubicati nelle aree individuate dall'articolo 1, comma 1, lettera a-bis) del citato decreto-legge 8 febbraio 1995, n.32, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale rientranti nell'obiettivo 2 di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999.
Con il medesimo decreto ministeriale previsto dal comma 3 sono stabiliti i criteri, le modalità e i limiti per la concessione degli incentivi, dei contributi e per il cofinanziamento regionale. La dotazione di tale Fondo, a decorrere dall'anno 2007, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito denominato «decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269», le parole da: «in tutto o in parte» fino a: «nel settore finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «dalla compagine sociale per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire finanziamenti o apporti di capitale di rischio da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario alle imprese consorziate o socie».
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, le parole: «o strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «o complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consorziate o socie».
1. Dopo il comma 27 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«27-bis. Per il settore dell'artigianato, l'intervento del Fondo di garanzia di cui
1. I commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 155 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotti dal comma 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sono sostituiti dai seguenti:
«4-bis. I confidi si iscrivono nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, qualora integrino i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nello stesso elenco speciale, nonché quelli fissati dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, e successive modificazioni, per l'iscrizione in tale elenco degli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 svolgono in prevalenza attività di garanzia collettiva dei fidi. Ad essi non si applica il comma 4 del presente articolo».
2. I commi da 4-quater a 4-sexies dell'articolo 155 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotti dal comma 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sono abrogati.
1. Il comma 57 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è sostituito dai seguenti:
«57. Per il periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti d'iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro la fine di tale periodo, i confidi si adeguano ai requisiti indicati nell'articolo 10 del citato testo unico bancario. La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si siano tempestivamente adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi, strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
57-bis. I confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario possono inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
57-ter. I confidi che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrano i requisiti previsti dall'articolo 10 del testo unico bancario, procedono all'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del medesimo testo unico entro diciotto mesi da tale data».
1. Al comma 4 dell'articolo 155 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non si applicano, altresì, gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni».
1. Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo le parole: «dalla stessa data» sono inserite le seguenti: «e comunque fino alla scadenza delle convenzioni in essere con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti pubblici».
2. Dopo il comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
«55-bis. Le limitazioni del comma 55 non trovano applicazione qualora le attività previste nel medesimo comma rientrino
1. I commi 25, 26, e 27 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sono abrogati.
1. La garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concessa alle banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è a titolo gratuito e copre i finanziamenti concessi a piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni, di seguito denominate «PMI», economicamente e finanziariamente sane, di durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni.
2. La garanzia di cui al comma 1 è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito denominato «Fondo», in misura non superiore all'80 per cento dell'importo di ciascuna operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino all'80 per cento dell'importo dell'esposizione.
1. La controgaranzia del Fondo concessa ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come da ultimo modificato dalla presente legge, di seguito denominati «confidi», e ai fondi di garanzia gestiti da banche, da intermediari o da soggetti iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di seguito denominati «altri fondi di garanzia», è a titolo gratuito e copre i finanziamenti concessi alle PMI, di durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni, a condizione che la garanzia dei confidi e degli altri fondi di garanzia sia stata concessa con i medesimi requisiti operativi della garanzia diretta sull'esposizione di cui all'articolo 9 della presente legge.
2. La controgaranzia è concessa ai confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90 per cento dell'importo da essi garantito sui finanziamenti alle PMI. Entro tale limite, la controgaranzia copre fino al 90 per cento della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai confidi e dagli altri fondi di garanzia.
3. Ai fini dell'ammissione alla controgaranzia, il prezzo richiesto alle PMI dai confidi e dagli altri fondi di garanzia per il rilascio della garanzia non può essere superiore alle spese di istruttoria dell'operazione
1. In sede di riparto per l'anno 2006 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, la dotazione del medesimo Fondo è incrementata in misura pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006.
1. È istituito il «Fondo per la costituzione di nuovi fondi di garanzia collettiva fidi e per il cofinanziamento regionale» presso il Ministero delle attività produttive, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro. Il Fondo eroga alle associazioni di categoria, in proporzione al numero di imprese associate e ai finanziamenti garantiti in essere, un contributo al fondo interconsortile per la costituzione di nuovi confidi nelle aree individuate dall'articolo 1, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
2. Il Fondo di cui al comma 1 eroga altresì ai confidi esistenti incentivi alle fusioni
a) nella misura del 50 per cento, per i confidi, costituiti da almeno due anni, che negli ultimi due esercizi non hanno subìto perdite sugli interventi di garanzia superiori al 2 per cento;
b) nella misura del 30 per cento, per i confidi che nell'esercizio precedente non hanno subìto perdite sugli interventi di garanzia superiori al 4 per cento;
c) nella misura del 10 per cento, per i confidi che nell'esercizio precedente hanno subìto perdite sugli interventi di garanzia superiori al 6 per cento.
4. Il limite di reintegro fissato dal comma 3 è elevato di un ulteriore 10 per cento quando la garanzia consortile è prestata su operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi, o quando i confidi hanno competenza operativa estesa al territorio regionale. Il limite di reintegro è elevato di un ulteriore 20 per cento per i confidi ubicati nelle aree individuate dall'articolo 1, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e nei territori italiani colpiti
1. Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono deducibili dall'ammontare complessivo del reddito con le modalità ed entro i limiti previsti dall'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
1. Ai fini del controllo dei rischi connessi all'attività di finanziamento, secondo i criteri stabiliti dall'Accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche, elaborato dal Comitato di Basilea, i confidi possono svolgere attività di valutazione del merito di credito a favore delle imprese ad essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante
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