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PDL 482

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 482



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GENTILI

Disposizioni per il risparmio energetico e la riduzione dei gas serra nelle pratiche agro-silvo-pastorali

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Considerato che l'agricoltura affonda le sue radici nel metodo di produzione biologico, a sua volta basato sui princìpi di salvaguardia e di valorizzazione delle risorse, del rispetto dell'ambiente e del benessere animale ripresi nel regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, le aziende agricole biologiche, per loro natura e organizzazione, hanno un ruolo ambientale importantissimo. Esse consumano tra un terzo e metà di energia fossile rispetto a quelle convenzionali per unità di prodotto, hanno un effetto diretto per la riduzione delle emissioni dei gas serra e aumentano la capacità di assorbimento dei sistemi agrari di anidride carbonica (CO2).
      Il metodo di produzione biologico può essere un modello di sviluppo sostenibile e determina una riduzione delle emissioni di gas serra grazie in particolare a:

          a) riduzione dei consumi di trazione per:

              1) lavorazioni superficiali;

              2) uso diffuso dell'inerbimento;

          b) eliminazione dell'uso di pesticidi di sintesi;

          c) eliminazione dell'uso di fertilizzanti chimici di sintesi;

 

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          d) riduzione delle emissioni di protossido di azoto (N2O) e CO2 dai suoli per:

              1) ridotto apporto di azoto minerale al terreno;

              2) utilizzo di fertilizzanti organici.

      L'obiettivo intrinseco del metodo di aumentare il tenore di sostanza organica nel terreno, anche grazie a un suo maggiore grado di copertura vegetale durante l'anno, e quindi di accrescere la capacità di ritenzione del carbonio, conferisce alle aziende biologiche la prerogativa precipua di vero e proprio serbatoio di CO2.
      I serbatoi di carbonio nel suolo sono una soluzione sostenibile per raggiungere gli obiettivi della Convenzione generale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCC) di proteggere e di aumentare i serbatoi di carbonio come mezzi per ridurre i cambiamenti climatici (UNFCC, 1997).
      Poiché la legge 1o giugno 2002, n. 120, che ratifica a livello nazionale il Protocollo di Kyoto, prevede la realizzazione di un Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra, adottato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, risulta fondamentale il contributo che l'agricoltura biologica può dare sin da subito per centrare gli obiettivi nazionali, anche in funzione del ritardo che riscontrano altri settori produttivi interessati, nell'ottemperare quanto previsto, per raggiungere gli obiettivi di riduzione.
      Occorre tenere bene presente anche il tipo di suolo in cui si pratica l'agricoltura biologica: i suoli sabbiosi, favorendo una rapida mineralizzazione della sostanza organica, hanno una parziale rilevanza come serbatoi, mentre suoli più argillosi o comunque di medio impasto (sabbia-limo-argilla) possiedono potenzialità ben più grandi di fissare in maniera relativamente persistente la sostanza organica naturale e quella aggiunta con i fertilizzanti organici (sempre che il carbonio sia ben stabilizzato). Sarebbe necessario dichiarare la «tessitura» dei suoli soggetti ad agricoltura biologica e calibrare puntualmente gli eventuali risparmi di emissione alle condizioni specifiche, attraverso una attenta valutazione dei suoli e del materiale organico apportato. Occorre quindi anche monitorare la pratica virtuosa della non lavorazione del suolo e determinare le caratteristiche analitiche della sostanza organica eventualmente da apportare.
      Per incentivare le pratiche virtuose descritte è stata pertanto presentata questa proposta di legge, della quale si auspica una sollecita approvazione.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di conseguire una riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nette di gas serra dalle superfici sottoposte alle attività agro-silvo-pastorali, sono riconosciuti contributi per l'applicazione di nuove pratiche di gestione agronomica, pastorale e forestale conformi al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, in ragione del ridotto impiego di energia e delle ridotte emissioni nette di gas serra rispetto alle normali pratiche in uso.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo di 10 milioni di euro.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai sensi della presente legge si intendono per:

          a) anormali pratiche: le attività di gestione dei territori agricoli, pascolivi e forestali, e dei rispettivi impianti, in essere su una determinata porzione del territorio nazionale, antecedentemente al passaggio alle nuove pratiche di gestione a ridotto impiego di energia e a ridotte emissioni nette di gas serra;

          b) nuove pratiche agro-pastorali: le pratiche previste dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni;

          c) gas serra: i composti chimici elencati nell'allegato A del Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120.

 

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Art. 3.
(Istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito, in conformità all'articolo 2 della legge 1o giugno 2002, n. 120, il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali, di seguito denominato «Registro», di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.
      2. Il Registro certifica le quantità di carbonio assorbito nei serbatoi dei sistemi agro-forestali italiani e le emissioni nette degli altri gas serra diversi dall'anidride carbonica dalle aree agro-forestali gestite nonché del conseguente rilascio dei relativi crediti di carbonio; esso implementa altresì le politiche e le misure in campo agro-silvo-pastorale di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nette di gas serra.
      3. In conformità con le decisioni adottate in seno alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e in accordo con le Linee guida e buone pratiche fornite dal Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, come definiti dall'articolo 1 del Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, il Registro stabilisce le metodologie da utilizzare per la quantificazione dei crediti di carbonio generati dalla superficie nazionale, in conseguenza di attività di uso del suolo, di variazione di uso del suolo e di selvicoltura.
      4. Entro sei mesi dalla sua istituzione, anche sulla base di una valutazione dei suoli e del materiale organico apportato, il

 

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Registro predispone tavole di valutazione dei consumi energetici annuali, espressi in tonnellate di anidride carbonica equivalente emessa, e delle emissioni nette annuali di gas serra, espresse in tonnellate di anidride carbonica equivalente emessa, relative alle pratiche agro-silvo-pastorali applicate sul territorio nazionale dal 1o gennaio 1990, e l'aggiornamento annuale per tutto il periodo in cui sia in vigore un sistema nazionale di registrazione dei flussi di gas serra dal territorio italiano. Tali tavole devono riportare le metodologie, le funzioni e i valori applicati nel calcolo dei bilanci.
      5. Il Registro svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale, includendo ogni superficie e assoggettandola alle proprie attività di contabilizzazione.
      6. Nell'esercizio delle sue funzioni il Registro si avvale del personale, delle strutture locali e dei mezzi del Corpo forestale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 4.
(Certificazione dell'applicazione delle nuove pratiche agro-silvo-pastorali).

      1. L'attività di certificazione e di quantificazione delle applicazioni di nuove pratiche che comportano ridotti consumi energetici e ridotte emissioni nette di gas serra è svolta da enti pubblici e privati conformi al citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, e accreditati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e presso il Registro.

Art. 5.
(Piano regionale e provinciale per la riduzione dei consumi energetici).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di presentazione delle tavole di cui all'articolo 3, comma 4, e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno, presentano

 

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al Registro, per la sua approvazione, il rispettivo piano per la riduzione dei consumi energetici nelle pratiche agro-silvo-pastorali e delle emissioni nette di gas serra dalle superfici sottoposte a tali pratiche.
      2. Il piano di cui al comma 1 contiene:

          a) le linee strategiche di azione regionale e delle province autonome per la riduzione dei consumi energetici nelle pratiche agro-silvo-pastorali e delle emissioni nette di gas serra dalle superfici sottoposte a tali pratiche, con particolare riferimento alle superfici che rispettano il citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni;

          b) l'elenco delle attività agricole, pastorali e forestali da incentivare per l'attuazione delle linee strategiche;

          c) la stima economica dei settori, delle superfici e delle attività interessati dal piano;

          d) la stima dei benefìci attesi in termini di risparmio energetico e di ridotta emissione netta di gas serra, espressi entrambi in tonnellate di anidride carbonica equivalente.

Art. 6.
(Ripartizione dei fondi).

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Registro, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei piani presentati ai sensi dell'articolo 5, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 2.
      2. Il decreto di cui al comma 1 tiene conto dell'armonizzazione delle nuove pratiche nelle politiche volte alla gestione sostenibile delle risorse agro-silvo-pastorali

 

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e del territorio, del loro rendimento in termini di ridotti consumi energetici annuali e di ridotte emissioni nette annuali di gas serra, nonché del loro impatto sul tessuto socio-economico del territorio.

Art. 7.
(Contributi).

      1. I contributi previsti dalla presente legge sono riconosciuti a decorrere dalla data del 1o gennaio 2007 a favore di quelle superfici o di quegli impianti che, a seguito dell'applicazione delle nuove pratiche di gestione agro-silvo-pastorale, risultano avere un ridotto bilancio annuale totale dei consumi energetici e delle emissioni nette di gas serra, espressi entrambi in tonnellate di anidride carbonica equivalente, rispetto al bilancio che gli stessi avevano nell'anno 1990.
      2. Il bilancio annuale di cui al comma 1 viene realizzato dagli enti certificatori, per anni 1990, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. Tale bilancio si basa sulle metodologie adottate dal Registro, sulle banche dati presenti nel Registro relative all'uso del suolo nazionale negli anni in oggetto, sulle statistiche regionali e nazionali, sui censimenti in agricoltura e sulle tavole di cui all'articolo 3, comma 4.
      3. Il contributo per i ridotti consumi energetici annuali e per le ridotte emissioni nette annuali di gas serra derivanti dall'applicazione delle nuove pratiche di gestione non può eccedere i due terzi, né essere inferiore a un terzo del valore medio di mercato, nell'anno precedente, di un credito di carbonio del tipo unità di assorbimento - RMU, per ogni tonnellata di anidride carbonica equivalente di riduzione.

Art. 8.
(Erogazione dei contributi).

      1. I competenti uffici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano

 

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provvedono all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7, sulla base:

          a) del piano regionale e provinciale approvato;

          b) delle tavole di cui all'articolo 3, comma 4.

      2. I contributi sono cumulabili con ogni altro eventuale contributo concesso all'azienda.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprio provvedimento le modalità di accesso, di concessione e di versamento dei contributi.

Art. 9.
(Diritti alla certificazione dei crediti).

      1. A fronte di ciascun contributo erogato ai sensi dell'articolo 8, il Registro acquisisce i diritti alla eventuale certificazione dei crediti generabili per il ridotto consumo energetico e per le ridotte emissioni nette di gas serra.

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni bilancio.


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