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PDL 457

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 457



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LANZILLOTTA

Disposizioni per l'attribuzione ad ogni nuovo nato di una casella di posta elettronica certificata per i rapporti con le pubbliche amministrazioni

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Uno degli obiettivi della legislatura che si apre dovrà essere la diffusione delle tecnologie digitali. Da ciò dipende la crescita della nostra competitività, il miglioramento della qualità dei servizi e della qualità della vita. Ma alla diffusione di massa dell'uso delle tecnologie dell'informazione è altresì legata la possibilità di garantire in modo generalizzato ai nostri cittadini l'accesso alla rete e a quell'enorme miniera di informazioni e di conoscenze che essa offre. Il conseguimento di questi obiettivi - che rappresentano un punto cruciale e qualificante dei programmi elettorali della Margherita, dell'Ulivo e dell'Unione - è legato ad una serie molto articolata di politiche e di azioni. Ma la condizione pregiudiziale perché il processo parta è che si diffonda tra i cittadini l'accesso alla rete, l'alfabetizzazione informatica, l'utilizzo dei servizi che le pubbliche amministrazioni offrono on line.
      Ecco perché con la presente proposta di legge si prevede, innanzi tutto, l'attribuzione ad ogni nuovo nato (ma via via il processo riguarderà tutti i cittadini) di un recapito elettronico che insieme all'identità elettronica - rappresentata dal codice fiscale e dalla carta di identità elettronica (la cui distribuzione sarà accelerata al massimo dal prossimo Governo dell'Unione) - sarà il modo attraverso cui le amministrazioni pubbliche dialogheranno on line con i cittadini, invieranno informazioni, comunicazioni e servizi. È dunque un'iniziativa che ha un valore pratico ma che vuole avere anche un forte valore simbolico e rappresentare il primo atto concreto verso lo sviluppo di quell'Italia digitale di cui, nel corso della campagna elettorale, abbiamo tratteggiato le caratteristiche
 

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salienti e che ora abbiamo il compito e la responsabilità di realizzare.
      In particolare, la proposta di legge prevede di attribuire a tutti i nuovi nati una casella di posta elettronica certifcata (PEC) gratuita a decorrere dall'anno 2007. L'obiettivo è quello di fare in modo, in armonia con quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in vigore dal 1o gennaio 2006, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in materia di documentazione amministrativa, di allargare l'utilizzo degli strumenti e dei servizi di e-government nonché di rendere effettivo il diritto del cittadino di ricevere comunicazioni per mezzo della PEC.
      Per raggiungere tale obiettivo e contenere i costi sarà opportuno utilizzare i processi già in vigore per la distribuzione del codice fiscale (attribuito ad ogni nuovo nato dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la gestione effettuata dalla SOGEI) e definirne inoltre gli aspetti tecnici e formali per il corretto funzionamento. In tale senso, visto anche il decreto del Ministro per le innovazioni e le tecnologie 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, che stabilisce le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione della PEC, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, che disciplina l'utilizzo della PEC, si attribuisce al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) il compito di definire i processi più adeguati per la gestione e la distribuzione della PEC ad ogni nuovo nato nonché di individuare i fornitori di PEC tra i soggetti abilitati iscritti nell'apposito elenco gestito dal CNIPA stesso, mediante bando ad evidenza pubblica.
      Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'acquisto da parte dello Stato di caselle di PEC per ogni nuovo nato e dai costi di progettazione e infrastruttura, quantificato in 7 milioni di euro annui, si provvede mediante ricorso alle minori spese postali connesse all'uso della posta elettronica. All'invio della comunicazione relativa all'assegnazione dell'account di posta elettronica provvede, senza oneri aggiuntivi, la SOGEI, contestualmente all'invio del codice fiscale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Attribuzione di account di posta elettronica certificata).

      1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e della Società generale d'informatica Spa (SOGEI), attribuisce ad ogni nuovo nato, a decorrere dal 1o gennaio 2007, una casella di posta elettronica certificata (PEC) tramite la quale le pubbliche amministrazioni inviano le comunicazioni amministrative riguardanti gli eventi della vita del nuovo cittadino.
      2. L'account di PEC ha il seguente formato: «codice fiscale\@amministrazio ne.it».
      3. L'attribuzione dell'account di PEC non comporta alcun onere a carico delle famiglie dei nuovi nati.
      4. Ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il titolare della casella di PEC può chiedere alle pubbliche amministrazioni che le comunicazioni a lui indirizzate siano inviate in modo esclusivo mediante PEC.

Art. 2.
(Parametri tecnici e modalità attuative).

      1. Il CNIPA stabilisce, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri tecnici e formali per l'attribuzione della casella di PEC a ogni nuovo nato in base alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la

 

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validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata contenute nel decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, nonché, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa con la SOGEI, i processi di distribuzione e di gestione della stessa.
      2. Il CNIPA definisce, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di sicurezza e di privatezza delle informazioni in armonia con le disposizioni del citato decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005.
      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il CNIPA, sentita la SOGEI, pubblica il capitolo tecnico e la gara europea aperta agli enti distributori del PEC.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante utilizzo delle minori spese postali conseguenti all'uso della posta elettronica.


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