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PDL 586

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 586



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOCO

Norme per la valorizzazione della «Via Francigena» e delle antiche «Vie del Cammino»

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel Medioevo i popoli e le culture d'Europa erano uniti da una rete di vie e sentieri che partendo da Santiago de Compostela, Canterbury, Brema e Taranto convergeva su San Pietro. Tra le vie tradizionali del pellegrinaggio romeo quella che più ha mantenuto inalterato il suo percorso è la Via Francigena, che dalla Val d'Aosta attraversa la Penisola per giungere a Roma. Oltre ad essa, numerose altre vie attraversavano il continente, quali ad esempio gli itinerari per Gerusalemme, Romeo, Compostelano, oltre a un reticolo di più indistinti itinerari europei del secolo XIII.
      Queste vie si configuravano sia come percorso di pellegrinaggio religioso sia come fortissima espressione del bisogno di conoscere ambienti, tradizioni e culture diverse. Del resto, la stessa Via Francigena non era un'unica e grande arteria che portava da Canterbury a Roma, come erroneamente si può supporre. Essa era invece un'estesa ragnatela di strade e sentieri lungo una direttrice variabile nelle varie epoche a seconda delle circostanze che minacciavano la vita dei viandanti e ne modificavano i tempi e i percorsi per giungere alla meta.
      Mille anni dopo l'arcivescovo di Canterbury Sigerico, possiamo restituire al nostro Paese e all'Europa questo patrimonio con una visione ambientalista e contemporanea. Da Aosta a Roma, la Via Francigena rappresenta la più grande infrastruttura verde italiana e con essa un patrimonio naturale, paesaggistico e storico per ogni comune attraversato, ogni provincia e regione. Allo stesso modo, gli altri itinerari possono rappresentare la più grande rete di vie verdi, la più grande ippovia d'Europa, oltre che un' occasione di crescita economica e turistica rispettosa dell'ambiente.
      Obiettivi della presente legge sono pertanto la riscoperta e la tutela delle antiche
 

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Vie del Cammino e la valorizzazione dei territori interessati dagli itinerari, risultato raggiungibile solo attraverso uno sviluppo sostenibile delle attività turistiche e terziarie, capace di promuovere efficacemente anche la destagionalizzazione dei flussi. Si tratta perciò di creare segmenti innovativi di offerta (in particolare ippovie e greenway) integrando anche gli interventi promozionali connessi ai settori delle produzioni agro-alimentari o artigianali locali.
      Per conseguire tali risultati è indispensabile un coordinamento unitario che metta in rete e faccia interagire le diverse e preziose esperienze accumulatesi nel tempo da parte di regioni, enti locali, associazioni, enti religiosi e soggetti privati, dando ai tanti progetti esistenti una cornice comune in grado di stabilizzare interventi e risorse. In tal modo, nel pieno rispetto della normativa vigente, si potrà superare la frammentazione delle competenze e la limitatezza, anche temporale, degli interventi messi in campo dai diversi enti.
      In particolare, è necessario un efficace coordinamento degli interventi di enti locali e imprese, la definizione e il ripristino dei tracciati, la realizzazione di segnaletica coordinata e un complesso di misure da articolare su diversi livelli per far sì che la Via Francigena e gli altri sentieri storici dei pellegrini possano rappresentare un sistema di percorsi e territori da mettere in connessione, proteggere e sviluppare, ottenendo benefìci di tipo ecologico, turistico e storico-culturale.
      In questo ambito, particolare importanza rivestono le vie verdi (o greenway) come sistema di percorsi dedicati a una mobilità non motorizzata, in grado di connettere le popolazioni con le risorse del territorio (naturali, agricole, paesaggistiche, storico-culturali) e con i «centri di vita» degli insediamenti urbani, sia nelle città sia nelle aree rurali. Crediamo che questo sia un ambito che può avere in Italia una forte opportunità di sviluppo grazie anche alle ricchissime risorse climatiche, paesaggistiche e culturali, come già è avvenuto in altre regioni d'Europa, anche con la riconversione ciclopedonale di ferrovie dismesse.
      La Via Francigena e gli altri sentieri passano lungo gli antichi itinerari in prossimità di luoghi con patrimoni architettonici di straordinario valore ambientale e artistico. Ma oggi accanto alle vie dei pellegrini si trovano anche centri urbani moderni, che sono collegati a questi itinerari da strade periferiche. La creazione di una rete autonoma di trasporto non motorizzato lungo questi percorsi, ove possibile, consentirebbe al nostro Paese di agganciarsi a quella che è già un'autentica «rete verde» passante per il Portogallo, la Spagna, la Francia. Ciò può comportare anche recupero di manufatti o linee ferroviarie dismesse riconvertendole in «greenway», adibendo ad esempio i vecchi caselli ferroviari a strutture ricettive per il ristoro e la sosta, e comunque affiancare alle infrastrutture carrabili un complesso ben funzionante di strade a basso traffico veicolare, sentieri e tratturi con bassi costi, oltre alla realizzazione di piste ciclabili o ippovie in sede separata. Recuperando la memoria storica religiosa si incentiva parallelamente una forma di turismo sostenibile, rispettosa dell'ambiente e del patrimonio culturale che si snoda lungo percorsi naturalistici, valli e boschi, o ancora percorsi urbani alternativi.
      La proposta di legge in esame individua in un'apposita Agenzia la sede di incontro e coordinamento delle molteplici competenze dei soggetti pubblici, aperta alla partecipazione e al concorso delle iniziative di enti o soggetti privati e religiosi volte a preservare e valorizzare gli antichi tracciati. L'Agenzia predispone un piano volto ad assicurare la programmazione e la realizzazione condivisa di opere di manutenzione e ripristino delle vie, garantendo la progressiva attivazione di una rete di punti-sosta attrezzati in collaborazione con gli agriturismi e con gli enti interessati alla valorizzazione dei prodotti tipici locali. Ai fini del perseguimento di questi obiettivi l'Agenzia, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le regioni interessate potranno stipulare, nell'ambito di intese istituzionali di programma,
 

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un apposito accordo di programma quadro per la definizione del programma esecutivo di interventi relativi alle antiche vie.
      Per favorire la massima interazione tra soggetti pubblici e privati, le amministrazioni competenti e l'Agenzia potranno avvalersi utilmente della collaborazione delle università, degli istituti di ricerca e delle associazioni di volontariato presenti sul territorio, garantendo comunque per tutti gli interventi il pieno rispetto della normativa di settore e della Convenzione europea sul paesaggio adottata a Firenze, il 20 ottobre 2000, dagli Stati membri del Consiglio d'Europa. Oltre al finanziamento pubblico, lo strumento innovativo del project financing consentirà di raccogliere risorse ulteriori dall'ambito privato, che deve essere pienamente protagonista della riscoperta e valorizzazione di questo patrimonio infrastrutturale. Un comitato scientifico di altissimo livello, composto da docenti universitari, storici, esperti di storia medievale ed ecclesiastica, cartografi e personalità di sicura competenza in campo ambientale fornirà gli indirizzi per la definizione dei tracciati e dei percorsi oggetto degli interventi di valorizzazione, garantendo la qualità e la fondatezza dei tracciati oggetto dell'attività di recupero. Si tratta quindi di un insieme di misure che possono dotare i progetti sia di risorse che di strumenti di conoscenza e attuazione in grado di attuarli efficacemente.
      Per questi motivi, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Agenzia per la valorizzazione dell'antico percorso della «Via Francigena»).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata «Agenzia per la valorizzazione dell'antico percorso della Via Francigena Spa», di seguito detta «Agenzia», con sede in Roma, avente ad oggetto la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale, artistico e paesaggistico dell'area territoriale attraversata dall'antico percorso della «Via Francigena» e dalle antiche «Vie del Cammino». L'Agenzia cura la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di specifiche iniziative finalizzate al finanziamento di progetti per il recupero, la valorizzazione, la manutenzione e la promozione del patrimonio storico-culturale e ambientale, nonché di iniziative e progetti volti alla riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente, anche mediante opportune azioni di promozione turistica dell'area attraversata dalla «Via Francigena» e dalle antiche «Vie del Cammino». L'Agenzia opera nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali e delle competenze delle amministrazioni preposte al vincolo, ove esistente. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della società sono esenti da imposte e tasse.
      2. Il capitale sociale iniziale dell'Agenzia non può essere inferiore a 8 milioni di euro ed è sottoscritto per la metà dal Ministero per i beni e le attività culturali, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da enti pubblici, regioni, province, enti locali e comunità montane e soggetti privati.

 

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      3. La Cassa depositi e prestiti Spa, su autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina limiti e condizioni, può sottoscrivere una quota non superiore al 25 per cento del capitale sociale dell'Agenzia.
      4. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto da nove membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Due dei componenti del consiglio di amministrazione sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, due su proposta delle regioni interessate, due sono designati dagli enti territoriali interessati, tre dai soggetti privati ed enti ecclesiastici o di ricerca che sottoscrivono il capitale sociale. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      5. Il collegio sindacale dell'Agenzia è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. L'Agenzia è regolata da un proprio statuto ed è soggetta alla vigente normativa sulle società per azioni.
      7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 2.
(Comitato scientifico).

      1. Al fine di assicurare l'attuazione delle finalità della presente legge nel pieno rispetto delle caratteristiche storico-culturali e religiose dei percorsi interessati dagli interventi di valorizzazione, è costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Comitato scientifico per la Via Francigena e per le antiche Vie del Cammino, di seguito denominato «Comitato», composto da esperti di chiara fama e docenti universitari di alta qualificazione

 

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in materia ambientale, storica, ecclesiastica e cartografica.
      2. Il Comitato è composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, e svolge funzioni di indirizzo sull'identificazione dei tracciati delle antiche vie. Il Comitato svolge altresì funzioni consultive e formula indirizzi di massima volti a garantire che gli interventi siano rispettosi dell'ambiente naturale e delle caratteristiche storico-culturali dei percorsi.
      3. La partecipazione al Comitato non comporta il percepimento di indennità o compensi in qualsiasi forma. Il Comitato si avvale delle strutture del Ministero per i beni e le attività culturali, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.
(Piano degli interventi concernenti la valorizzazione dell'antico percorso della «Via Francigena» e delle antiche «Vie del cammino»).

      1. L'Agenzia definisce, sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni e dei soggetti interessati, il piano degli interventi concernenti la valorizzazione dell'antico percorso della «Via Francigena» e delle antiche «Vie del Cammino». Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il piano può essere modificato e integrato annualmente, anche sulla base dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6 e 7.
      2. Il piano indica per ciascun intervento:

          a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati, le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;

          b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle eventualmente occorrenti per le finalità di cui al comma 6 e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;

          c) i termini entro i quali devono essere perfezionati, d'intesa con le amministrazioni

 

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procedenti, gli adempimenti amministrativi occorrenti;

          d) i tempi entro i quali le opere, nel rispetto della normativa vigente, devono essere completate e rese pienamente funzionali.

      3. Qualora non vengano rispettati i termini di cui alle lettere c) e d) del comma 2, ovvero venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione del piano di cui al comma 1, l'Agenzia delibera il definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi.
      4. L'Agenzia può attribuire ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti.
      5. Agli interventi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Fermo restando il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, disposto dall'articolo 6, comma 5, della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, il piano indica, inoltre, gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
      6. L'Agenzia stabilisce i criteri e le modalità a cui devono attenersi i soggetti di cui al comma 2, lettera a), per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, quantitativo e qualitativo, degli interventi.
      7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti assicura il monitoraggio e la vigilanza sull'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
      8. I soggetti di cui al comma 2, lettera a), possono attribuire le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al provveditorato regionale

 

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alle opere pubbliche mediante apposite convenzioni.
      9. L'Agenzia stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. L'Agenzia riferisce ogni sei mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.
      10. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, l'Agenzia, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le regioni interessate stipulano, nell'ambito di intese istituzionali di programma, un apposito accordo di programma quadro per la definizione del programma esecutivo degli interventi, nei modi e con le procedure previste dall'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      11. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge l'Agenzia può avvalersi della collaborazione delle università, degli istituti di ricerca e delle associazioni di volontariato presenti sul territorio, che esprimono una volontà diffusa di tutela dei beni culturali e ambientali, favorendone la pubblica fruizione, nel rispetto della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, avvalendosi altresì, ove lo ritenga opportuno, della società «ARCUS Spa», di cui all'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Finalità del piano).

      1. Il piano di cui all'articolo 3 persegue le seguenti finalità:

          a) coordinamento degli interventi di enti locali, soggetti privati, enti pubblici ed ecclesiastici nonché delle iniziative sul territorio finalizzate alla valorizzazione della «Via Francigena» e delle «Vie del Cammino»;

 

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          b) qualificazione della rete di informazione e accoglienza attrezzata lungo i percorsi;

          c) studio e realizzazione di una segnaletica continua;

          d) verifica e monitoraggio degli interventi attuati a livello locale;

          e) coordinamento della promozione turistica sui mercati interno ed estero, sensibilizzazione e formazione rivolte a operatori, guide e addetti all'informazione turistica;

          f) sostegno alla qualificazione dei servizi offerti da consorzi turistici e altri soggetti, favorendo anche l'utilizzo della bioarchitettura e delle fonti di energia rinnovabili;

          g) progettazione, realizzazione e sviluppo di circuiti di vie verdi e ippovie lungo i percorsi;

          h) valorizzazione e promozione dei circuiti di cui alla lettera g), nonché della connessa ricettività sostenibile, in coordinamento con le reti nazionali ed europee aventi analoghe caratteristiche.

Art. 5.
(Interventi).

      1. Il piano di cui all'articolo 3, nel pieno rispetto della normativa vigente a tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, prevede in particolare le seguenti misure, da attuare d'intesa con le amministrazioni competenti:

          a) conservazione dei percorsi storici, tratturi e altri itinerari, con individuazione delle direttrici e dei percorsi delle antiche vie e sentieri dei pellegrini sulla base degli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 2;

          b) realizzazione parallela, ove possibile, di percorsi naturali attrezzati dedicati alla mobilità non motorizzata, ciclistica, pedonale e ippica, in connessione con i

 

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valori naturali, agricoli, paesaggistici e storico-culturali del territorio;

          c) predisposizione di percorsi principali e secondari, prevalentemente attraverso interventi per la salvaguardia e il ripristino dei tracciati preesistenti;

          d) manutenzione e adeguamento delle aree di sosta attrezzate esistenti, con recupero dei manufatti dismessi;

          e) apposizione di una tabellazione leggera lungo i percorsi;

          f) restauro scientifico e risanamento conservativo degli immobili di interesse storico-artistico di proprietà pubblica e privata, anche a fini di tutela del paesaggio e di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento di interventi già effettuati nonché all'arricchimento e all'efficace integrazione dei circuiti già utilizzabili;

          g) manutenzione, conservazione e perfezionamento della sicurezza, al fine di incrementare le possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sul territorio interessato dai tracciati;

          h) manutenzione, recupero e ricostruzione, anche, ove possibile, in forma ciclabile o pedonale, di tratte di percorso dell'antico tracciato, anche in interconnessione con le infrastrutture per la mobilità già esistenti, favorendone e migliorandone la percorribilità a fini escursionistici;

          i) miglioramento della ricettività turistica ecosostenibile, con priorità agli interventi di completamento e manutenzione di strutture già esistenti e funzionanti;

          l) recupero di aree degradate collegate ai percorsi;

          m) attività di informazione, comunicazione, ricerca e documentazione sulla «Via Francigena» e sulle «Vie del Cammino», in coordinamento con analoghe iniziative di altri Paesi europei.

 

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Art. 6.
(Attuazione mediante modalità di project financing).

      1. La realizzazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 3 può essere attuata con modalità di project financing secondo la procedura di cui agli articoli 37-bis, 37-ter, 37-quater e 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. A tal fine l'Agenzia effettua una ricognizione delle entrate acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati, individuando le opere suscettibili di gestione economica e verificando la possibilità di fare ricorso all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing, in modo da consentire ai soggetti privati interessati di promuovere la realizzazione di opere a mezzo di concessione o altra forma di partenariato pubblico-privato, in base a quanto stabilito dalla citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 3, l'Agenzia è autorizzata a contrarre mutui quindicennali, fino all'importo di 525 milioni di euro, con onere a totale carico dello Stato, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4.
      2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, anche di nuova istituzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con successivi decreti, le somme destinate alla realizzazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni statali dallo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali a quelli delle amministrazioni stesse.

 

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      3. Le somme non utilizzate relative a interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzate per le finalità e con le modalità di cui alla presente legge. Qualora l'Agenzia definanzi totalmente o parzialmente un intervento e includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto, è ammessa la compensazione tra i fondi già trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese già effettuate.
      4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      5. Le disponibilità di cui al comma 2, non utilizzate nell'anno di riferimento, sono conservate nel conto dei residui per essere assegnate al pertinente capitolo di bilancio negli anni successivi.
      6. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa dell'erogazione agli enti beneficiari, nonché le giacenze sul conto di disponibilità del Dipartimento del tesoro per il servizio di tesoreria in essere presso la Banca d'Italia, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      7. Per le finalità di cui alla presente legge possono altresì essere utilizzate le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.


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