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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 629 |
1. Il comma 1 dell'articolo 36 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
a) se ha un interesse anche indiretto nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge, anche se separato, del convivente o dei figli;
b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore, consulente tecnico, perito o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui, del coniuge, anche se separato, o del convivente;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento;
d) se vi è inimicizia fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private o un prossimo congiunto ovvero il difensore di queste ultime;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui, del coniuge, anche se separato, o del convivente è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui, del coniuge, anche se separato, o del convivente svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi in materia di ordinamento giudiziario;
h) se esistono ragioni di convenienza causate da comportamenti o manifestazioni di pensiero o da adesione a movimenti o associazioni che determinano fondato
i) se esistono altre motivate ragioni di convenienza».
1. Il comma 1 dell'articolo 37 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
a) in tutti i casi previsti dall'articolo 36, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h);
b) se ha manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento al di fuori dei casi previsti dalla legge;
c) se nel corso del procedimento ha emesso provvedimenti in violazione dei princìpi del giusto processo, previsti dall'articolo 111 della Costituzione».
1. All'articolo 38 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro quindici giorni»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il termine per la presentazione della richiesta di ricusazione è sospeso sino a quando il richiedente non ha avuto la possibilità di prendere visione della documentazione a sostegno».
1. Dopo l'articolo 108 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 108-bis. - (Proroga). - 1. Tutti i termini per la difesa, concernenti il diritto di intervento e di assistenza dell'imputato, delle altre parti private e dei rispettivi difensori, sono prorogati per il tempo necessario a rendere effettiva la conoscenza della documentazione prodotta e lo svolgimento delle attività necessarie a predisporre la propria difesa.
2. Su richiesta del difensore dell'imputato o delle altre parti private, il giudice proroga i termini di cui al comma 1 fino a tre mesi. Il provvedimento di proroga è emesso con decreto ricorribile per cassazione.
3. La proroga di cui al comma 2 può essere rinnovata nei casi di particolare complessità».
1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano una donna incinta o una madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero una persona che ha superato l'età di settanta anni».
1. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 291-bis. - (Fermo provvisorio). - 1. Quando deve richiedere una misura personale coercitiva di natura custodiale, il pubblico ministero dispone il fermo provvisorio dell'imputato; all'imputato è
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 330 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La notizia di reato è rappresentata da qualsiasi informazione, ricevuta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, di un fatto che in astratto costituisce reato.
1-ter. Quando il pubblico ministero acquisisce una notizia di reato, ai sensi del comma 1, relativa a persone o fatti diversi da quelli oggetto delle indagini, procede immediatamente a un'autonoma iscrizione nel registro di cui all'articolo 335.
1-quater. Gli atti di indagine compiuti in relazione a persona o fatti diversi da quelli oggetto del procedimento non possono essere utilizzati se non sono state osservate le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter».
1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «è iscritto nel registro delle notizie di reato» sono sostituite dalle seguenti: «è pervenuto alla conoscenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Salvi i casi in cui sia stata applicata una misura cautelare coercitiva
1. Il comma 3 dell'articolo 407 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine non possono essere utilizzati».
1. Il comma 1 dell'articolo 673 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti, ivi compresa, ove ne ricorrano i presupposti, la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario».
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