Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 629

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 629



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZONI

Modifiche al codice di procedura penale in materia di «giusto processo»

Presentata il 10 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, che riproduce parte del testo già presentato nella XIV legislatura (atto Camera n. 2693), è finalizzata a dare piena attuazione ai princìpi del «giusto processo» contenuti nell'articolo 111 della Costituzione.
      In tale prospettiva, allo scopo appunto di adeguare la vigente normativa codicistica ai princìpi del «giusto processo», si propone di ridefinire le cause di astensione e di ricusazione del giudice, nonché le modalità per rilevare le medesime.
      Il principio del «giusto processo» impone, tra l'altro, anche che la persona accusata «disponga del tempo e delle condizioni necessari per la sua difesa»; si propone dunque che i termini per la difesa possano, su richiesta del difensore dell'imputato o delle altre parti private, essere prorogati fino a tre mesi.
      Al fine, invece, di abbreviare e rendere maggiormente certi i tempi del processo, si propongono: a) la fissazione del dies a quo delle indagini al momento in cui il nome dell'indagato è pervenuto alla conoscenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria e non, come avviene attualmente, al momento in cui il predetto nome è iscritto nel registro delle notizie di reato; b) la previsione dell'inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini di legge. Difatti, la prassi, invalsa in alcuni uffici giudiziari, di ritardare l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro e, quindi, di allungare i termini di durata delle indagini, non può più essere tollerata, soprattutto dopo la modifica dell'articolo 111 della Costituzione (ad opera della legge costituzionale n. 2 del 1999), a norma del quale la legge deve assicurare la «ragionevole durata» del processo.
      Si prevede inoltre il nuovo istituto del «fermo provvisorio», molto simile alla first appearance
 

Pag. 2

di origine anglosassone, introducendo l'articolo 291-bis del codice di procedura penale, in forza del quale, prima che sia disposta una misura coercitiva di natura custodiale, il giudice deve valutare, in contraddittorio con l'indiziato, gli elementi sulla base dei quali il pubblico ministero ha richiesto la privazione della libertà personale.
      In tema di custodia cautelare, inoltre, si prevede che tale misura non possa essere comunque disposta nei casi di cui all'articolo 275 del codice di procedura penale.
      In tema, infine, di sospensione condizionale della pena, si prevede che, quando ne ricorrano le condizioni, il giudice dell'esecuzione possa applicare la sospensione condizionale della pena in caso di declaratoria di incostituzionalità o di abrogazione della norma incriminatrice.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 36 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

          a) se ha un interesse anche indiretto nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge, anche se separato, del convivente o dei figli;

          b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore, consulente tecnico, perito o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui, del coniuge, anche se separato, o del convivente;

          c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento;

          d) se vi è inimicizia fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private o un prossimo congiunto ovvero il difensore di queste ultime;

          e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui, del coniuge, anche se separato, o del convivente è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

          f) se un prossimo congiunto di lui, del coniuge, anche se separato, o del convivente svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

          g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi in materia di ordinamento giudiziario;

          h) se esistono ragioni di convenienza causate da comportamenti o manifestazioni di pensiero o da adesione a movimenti o associazioni che determinano fondato

 

Pag. 4

sospetto di recare pregiudizio all'imparzialità del giudice;

          i) se esistono altre motivate ragioni di convenienza».

Art. 2.

      1. Il comma 1 dell'articolo 37 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:

          a) in tutti i casi previsti dall'articolo 36, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h);

          b) se ha manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento al di fuori dei casi previsti dalla legge;

          c) se nel corso del procedimento ha emesso provvedimenti in violazione dei princìpi del giusto processo, previsti dall'articolo 111 della Costituzione».

Art. 3.

      1. All'articolo 38 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro quindici giorni»;

          b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

      «4-bis. Il termine per la presentazione della richiesta di ricusazione è sospeso sino a quando il richiedente non ha avuto la possibilità di prendere visione della documentazione a sostegno».

 

Pag. 5


Art. 4.

      1. Dopo l'articolo 108 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 108-bis. - (Proroga). - 1. Tutti i termini per la difesa, concernenti il diritto di intervento e di assistenza dell'imputato, delle altre parti private e dei rispettivi difensori, sono prorogati per il tempo necessario a rendere effettiva la conoscenza della documentazione prodotta e lo svolgimento delle attività necessarie a predisporre la propria difesa.
      2. Su richiesta del difensore dell'imputato o delle altre parti private, il giudice proroga i termini di cui al comma 1 fino a tre mesi. Il provvedimento di proroga è emesso con decreto ricorribile per cassazione.
      3. La proroga di cui al comma 2 può essere rinnovata nei casi di particolare complessità».

Art. 5.

      1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano una donna incinta o una madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero una persona che ha superato l'età di settanta anni».

Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 291-bis. - (Fermo provvisorio). - 1. Quando deve richiedere una misura personale coercitiva di natura custodiale, il pubblico ministero dispone il fermo provvisorio dell'imputato; all'imputato è

 

Pag. 6

notificata la richiesta motivata, contenente gli elementi su cui si fonda la misura cautelare e l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
      2. Entro ventiquattro ore dal fermo disposto ai sensi del comma 1, il pubblico ministero presenta al giudice la propria richiesta, unitamente agli elementi su cui questa si fonda, provvedendo al deposito; la richiesta stessa e gli atti sulla base dei quali questa è fondata sono a disposizione dell'imputato e dei suoi difensori, che hanno facoltà di estrarne copia.
      3. Il giudice fissa l'udienza non oltre ventiquattro ore dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore.
      4. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore. L'imputato ha diritto di assistere all'udienza.
      5. Il pubblico ministero indica i motivi a sostegno della propria richiesta. Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato. Successivamente, prende la parola il difensore che espone la sua difesa. Nel corso dell'udienza le parti possono produrre documenti e chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici ovvero l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210. Il giudice ammette, anche d'ufficio, le prove di cui risulta manifesta la rilevanza ai fini della valutazione della richiesta del pubblico ministero. L'audizione e l'interrogatorio richiesti dalle parti sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e il difensore possono rivolgere domande ai soggetti di cui al presente comma. L'imputato ha facoltà di rilasciare le dichiarazioni che ritiene opportune.
      6. Qualora ai fini dell'eventuale audizione o interrogatorio i soggetti di cui al comma 5 non possano, per qualsiasi motivo, essere sentiti immediatamente, il giudice rinvia l'udienza di quarantotto ore, al fine di permettere la presentazione e l'audizione. Durante tale periodo il fermo rimane efficace.
      7. Al termine dell'udienza il giudice emette l'ordinanza a norma dell'articolo 292.
 

Pag. 7


      8. Qualora non sia stato possibile eseguire il fermo provvisorio e notificare, per irreperibilità dell'imputato, la richiesta del pubblico ministero, il giudice provvede al deposito della richiesta e degli atti su cui questa si fonda. L'imputato e il difensore hanno facoltà di estrarre copia degli atti depositati. Si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6 e 7».

Art. 7.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 330 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

      «1-bis. La notizia di reato è rappresentata da qualsiasi informazione, ricevuta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, di un fatto che in astratto costituisce reato.
      1-ter. Quando il pubblico ministero acquisisce una notizia di reato, ai sensi del comma 1, relativa a persone o fatti diversi da quelli oggetto delle indagini, procede immediatamente a un'autonoma iscrizione nel registro di cui all'articolo 335.
      1-quater. Gli atti di indagine compiuti in relazione a persona o fatti diversi da quelli oggetto del procedimento non possono essere utilizzati se non sono state osservate le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter».

Art. 8.

      1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «è iscritto nel registro delle notizie di reato» sono sostituite dalle seguenti: «è pervenuto alla conoscenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria»;

          b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

      «4-bis. Salvi i casi in cui sia stata applicata una misura cautelare coercitiva

 

Pag. 8

il termine è sospeso durante il periodo feriale».

Art. 9.

      1. Il comma 3 dell'articolo 407 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine non possono essere utilizzati».

Art. 10.

      1. Il comma 1 dell'articolo 673 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti, ivi compresa, ove ne ricorrano i presupposti, la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su