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PDL 679

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 679



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEZZELLA, BRIGUGLIO, GIULIO CONTI, BELLOTTI

Disposizioni in materia di cure ai grandi invalidi per servizio militare ed equiparato

Presentata il 15 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si sottopone all'attenzione la richiesta di eliminare due evidenti sperequazioni operate a danno di persone gravemente invalide e meritevoli della massima considerazione.
      Si fa riferimento alla categoria dei grandi invalidi per servizio, costituita per la quasi totalità da personale militare e militarizzato.
      L'articolato che segue infatti tratta:

          dell'estensione del trattamento per le necessità di cura e di riabilitazione delle infermità che l'amministrazione eroga al personale in servizio continuativo o in quiescenza per la cura di infermità e di menomazioni dipendenti da causa di servizio anche al personale divenuto grande invalido per servizio militare di leva al quale, una volta cessato il rapporto di servizio, è negato tale trattamento;

          della concessione gratuita dei farmaci di classe C), già attribuita ai grandi invalidi di guerra con la legge 19 luglio 2000, n. 203, quando dalla prescrizione medica risulti che la loro assunzione sia indispensabile nel caso specifico, ma non concessa, anche se equiparati ai grandi invalidi di guerra in virtù della legge 29 gennaio 1987, n. 13, ai titolari di pensione privilegiata diretta di prima categoria.

      Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 1o ottobre 1965, emanato in base all'articolo 2 della legge 27 luglio 1962, n. 1116, recante «Norme per l'applicazione della legge 1o novembre 1957, n. 1140, e della legge 27

 

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luglio 1962, n. 1116, in materia di spese di degenza e di cura per ferite, lesioni ed infermità dipendenti da causa di servizio a favore del personale militare», prevede l'assunzione a carico dello Stato delle spese di cura ritenute necessarie per il personale militare in attività di servizio dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e per gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato che hanno contratto ferite, lesioni o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, fissando le relative procedure.
  Dopo una prima applicazione, che ne limitava l'attribuzione al solo personale militare in servizio, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 1965, con determinazione del Ministro pro tempore (nota n. IV/105 16/10.0.145 del 14 luglio 1984) fu esteso anche al personale militare in quiescenza.
      Tale estensione fu disposta sulla base del parere n. 169/82 del 7 giugno 1982, con cui il Consiglio di Stato, sia pure in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio l965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 30 settembre 1965, concernente il personale civile in quiescenza, ma di contenuto analogo al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 1965, che identificò la ratio dell'istituto nella funzione di «risarcire il danno subìto dall'impiegato per effetto dell'attività di servizio», ritenendo, conseguentemente, incongruo limitare l'applicabilità dell'istituto fino al momento della cessazione del rapporto d'impiego, tanto più che seguendosi una soluzione restrittiva si sarebbe venuti a privare l'impiegato del risarcimento proprio nei casi più gravi, e cioè «nelle ipotesi di infermità determinanti l'inabilità al servizio».
      Purtroppo, non è possibile applicare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 1965 né a coloro che hanno prestato il servizio di leva ed equiparato, né ai frequentatori delle scuole militari, in quanto per questi ultimi trova applicazione solo l'articolo 445 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, secondo cui «le spese per il vitto, per la cura, l'assistenza e la prima fornitura degli apparecchi di protesi a favore dei sergenti di leva, dei graduati di truppa e dei militari semplici in servizio o in licenza, esclusi gli appuntati e i carabinieri, risultano già a carico dell'Amministrazione della difesa». Da ciò è chiaro che il militare in servizio di leva, diversamente dal militare o dall'impiegato in servizio continuativo, aveva diritto durante il periodo di servizio all'assistenza sanitaria dell'amministrazione indipendentemente dal fatto che le infermità o lesioni fossero o meno collegabili al servizio, per cui nulla rileva l'avvenuto riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.
      Da quanto esposto si evince che la disciplina delle spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità, siano o meno dipendenti da causa di servizio, era applicabile comunque nei confronti del personale militare in servizio di leva in presenza del rapporto di servizio, che si interrompeva con la fine del servizio obbligatorio di leva, contrariamente a quanto avviene per il personale militare proveniente dal servizio permanente che, cessato dal servizio effettivo, rimane legato all'amministrazione attraverso il trattamento di quiescenza.
      Né è possibile porre rimedio a questa che è sentita come una vera e propria discriminazione, in quanto, in caso di infermità o di lesioni dipendenti da fatti di servizio nei confronti del militare in servizio di leva, una volta cessato il rapporto di servizio, l'amministrazione è stata obbligata a negare, diversamente da quanto avviene per il militare e per il dipendente in servizio continuativo, qualsiasi forma di assistenza e di cure per le infermità dipendenti da fatti di servizio. Infatti, il militare in servizio di leva, all'atto del congedo, perdeva il diritto al rimborso delle spese di cura con oneri a carico dell'amministrazione della difesa, anche se l'infermità o la lesione contratta era riconosciuta dipendente da causa di servizio, essendo per esso prevista la sola assistenza sanitaria generale stabilita dell'articolo 445 del regolamento di cui al
 

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decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, e non quella del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 1965 e dell'articolo 446 del medesimo regolamento.
      Così, per il militare in servizio di leva, il servizio che era imposto dalla Costituzione, la cui natura è indubbiamente quella di una prestazione personale imposta per legge, risultava pesantemente penalizzante rispetto al servizio prestato come militare in servizio permanente effettivo, che, rispetto a quello di leva obbligatorio, si sostanzia in un vero e proprio rapporto di servizio nei confronti dell'amministrazione. Tutto ciò porta ad escludere la possibilità, in relazione alle cure ed ai benefìci conseguenti a ferite, lesioni ed invalidità per servizio militare, di qualsiasi assimilazione dei due trattamenti.
      L'evidente impossibilità da parte dell'amministrazione della difesa di erogare le cure a quanti fino al venir meno del servizio di leva, adempiendo agli obblighi di leva, avevano riportato menomazioni per causa di servizio, impone una diversa considerazione nei confronti di tutti coloro che per motivi di servizio hanno riportato menomazioni gravemente invalidanti. Infatti, nei confronti di questo personale, sia gravemente invalidato durante il servizio di leva, sia durante il servizio permanente, non possono essere operate distinzioni relative alle necessità di cura e di riabilitazione.
      A questa situazione va posto rimedio attraverso una disposizione di legge, estensiva nei confronti dei grandi invalidi per servizio militare di leva delle disposizioni già in atto nei confronti del personale militare e civile in servizio continuativo per l'erogazione dei farmaci.
      Ciò appare particolarmente iniquo perché tale categoria, già equiparata ai grandi invalidi di guerra nei benefìci e negli assegni accessori, si è sentita colpita da un'ingiustizia. Infatti, un grande invalido per servizio è oberato dalla spesa per circa l'80 per cento dei farmaci che deve assumere e, se titolare di pensione privilegiata ordinaria, dalla spesa completa, come un normale cittadino, nonostante debba fare fronte agli esiti di menomazioni gravemente invalidanti contratte in servizio.
      Senza voler mettere in discussione il principio di uguaglianza nei confronti della salute di ogni cittadino, affermato dal legislatore, si insiste nel far risaltare come le cure afferenti gravi patologie e minorazioni contratte per causa di servizio, quali quelle dei grandi invalidi per servizio, risultino tuttora ancorate al reddito, nonostante la parità di benefìci con i grandi invalidi di guerra dal luglio 2000 esentati da qualsiasi spesa sanitaria.
      Con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, si stabiliva la suddivisione dei medicinali in tre classi, di cui quella C) a totale carico dell'assistito; si è poi verificata una reformatio in peius rispetto alla precedente normativa, determinandosi per i grandi invalidi per servizio, già fruenti a titolo gratuito di farmaci indispensabili per la terapia dell'infermità pensionata e non sostituibili con altri, un notevole ed ingiusto aggravio di spesa, in quanto tali farmaci sono stati inseriti nella classe C).
      Né il comma 42 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, successivamente abrogato, che prevedeva l'erogabilità a totale carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali della classe C) per particolari motivi terapeutici, ha sanato la situazione, in quanto il beneficio veniva accordato soltanto con criteri di reddito e non in osservanza al consolidato principio della gratuità di determinate prestazioni sanitarie a favore di ben precise categorie di cittadini, come i grandi invalidi per causa di servizio militare ed equiparato.
      Non sembra esservi motivo diverso da quello economico per cui, nonostante l'equiparazione dei benefìci e l'identità di menomazioni, classificazione e assegni tra grandi invalidi di guerra e per servizio questi ultimi debbano ancora acquisire le prestazioni farmaceutiche che gli necessitano per la cura di gravi affezioni dipendenti da causa di servizio, diversamente dai grandi invalidi di guerra cui la gratuità dell'erogazione è stata concessa già nell'anno 2000 con la citata legge n. 203.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al personale militare, titolare di assegno privilegiato ordinario militare tabellare di prima categoria, nonché all'ex personale militarizzato per servizio di leva che durante il servizio godeva del medesimo assegno, è esteso da parte dell'amministrazione di appartenenza, per le necessità di cura e di riabilitazione delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, lo stesso trattamento dovuto al dipendente dello Stato in quiescenza ai sensi di quanto disposto per tale personale dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 1o luglio 1965, e 5 luglio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 30 settembre 1965.

Art. 2.

      1. Al personale invalido per servizio di prima categoria si applicano le disposizioni della legge 19 luglio 2000, n. 203, previste per i titolari di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria, nei casi in cui il medico di base attesta la comprovata utilità terapeutica dei farmaci per il paziente.


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