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PDL 913

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 913



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARDINI

Istituzione del corso di laurea in servizio sociale

Presentata il 26 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La complessità delle strutture sociali, delle relazioni tra individuo e gruppo di appartenenza o gruppi sociali, le dinamiche sempre più estese che implicano questi processi tipici della società contemporanea, impongono che finalmente sia data una più qualificata formazione alla figura degli operatori sociali.
      Alla luce di questa complessità è necessario prevedere l'istituzione di un apposito corso di laurea, perché agli operatori sociali, sia nei servizi pubblici sia in quelli privati, vengono richieste prestazioni sempre più qualificate e di livello sempre più complesso.
      È arrivato il tempo di superare la disciplina stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, ossia le norme relative al titolo abilitante per l'esercizio della professione e al diploma triennale di scuola universitaria diretta a fini speciali.
      La legge 19 ottobre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari, ha operato la trasformazione di tale scuola diretta a fini speciali in corsi di diploma universitario (laurea brevis - tabella XLIV annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, introdotta dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1994).
      Questa soluzione è indubbiamente riduttiva rispetto a quelli che sono i nuovi settori e le nuove competenze della professione di operatore sociale, e può essere superata solo con l'istituzione del diploma di laurea in sequenza, perché la complessità delle relazioni, come in precedenza accennato, porta allo svolgimento di compiti
 

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di responsabilità sempre più importanti e sempre più gravosi.
      Un diploma di laurea favorirebbe l'ampliamento di un curriculum di qualificazione in campi di impiego di particolare delicatezza (basti pensare alle problematiche degli adulti e dei minori nell'ambito della tutela sociale, o ai settori di competenza del Ministero dell'interno e delle prefetture-uffici territoriali del Governo, della solidarietà sociale o delle aziende sanitarie locali).
      Appare ormai inderogabile la necessità di dare una più netta incisività a questa professione, soprattutto in relazione ai compiti di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali, di quelli socio-assistenziali nonché di quelli di tipo socio-clinico.
      La presente proposta di legge articola il curriculum formativo su due livelli: il diploma universitario triennale e il successivo biennio, caratterizzato da un piano di studi che prevede discipline specifiche afferenti all'area programmatico-organizzativo-gestionale e all'area socio-clinica.
      Conclusivamente, si ritiene che un provvedimento legislativo come questo sia un'adeguata risposta alle esigenze di vera solidarietà e di qualificazione dei servizi che ancora emergono dalla società civile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del corso di laurea in servizio sociale).

      1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

          «37-bis. Laurea in servizio sociale».

      2. La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è integrata nel senso che le facoltà di giurisprudenza, di sociologia e di scienze politiche possono rilasciare il diploma di laurea in servizio sociale.

Art. 2.
(Accesso, articolazione, durata e ordinamento didattico del corso di laurea in servizio sociale).

      1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale, introdotta nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, la tabella relativa al corso di laurea in servizio sociale, nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) il corso di laurea ha durata quinquennale e si articola in un triennio, ordinato in conformità a quanto previsto dalla tabella XLIV, annessa al citato regio decreto n. 1652 del 1938, introdotta dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1994, propedeutico a un successivo biennio di studio;

 

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          b) il biennio di cui alla lettera a) è articolato in almeno tre indirizzi tra i quali uno giuridico-amministrativo, uno relazionale e uno politico-sociale.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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