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PDL 2543

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2543



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BONIVER, JANNONE

Disposizioni in materia di detenzione di cani pericolosi

Presentata il 20 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Le vicende di cronaca che negli ultimi tempi vedono protagonisti i cani appartenenti a razze che hanno un'aggressività naturale verso l'uomo o verso gli altri animali rendono necessario un intervento legislativo diretto a scongiurare il verificarsi di futuri eventi dannosi.
      I dati relativi alle aggressioni subite dai cittadini da parte di cani sono in crescente aumento e stanno suscitando un allarme nell'opinione pubblica, trattandosi di animali estremamente pericolosi, che non sono né controllabili né controllati adeguatamente dai propri padroni. Non è ulteriormente tollerabile che i cittadini siano aggrediti e spesso feriti da cani pericolosi davanti agli occhi di spettatori inerti e di padroni incapaci di gestire i propri animali.
      La tutela della salute della collettività è un principio cardine del nostro ordinamento, previsto dall'articolo 32 della Costituzione, e comporta la necessità di introdurre dei limiti di buonsenso e di ragionevolezza che non solo garantiscano sicurezza alla collettività, sempre più preoccupata dagli episodi di cronaca, ma che tutelino anche l'animale da pratiche di addestramento che comportano un'esaltazione della sua aggressività oltre le caratteristiche naturali.
      La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di regolare la detenzione di cani ritenuti seriamente pericolosi per l'uomo e per gli altri animali.
      L'articolo 1, al comma 1, facendo riferimento all'ordinanza del Ministro della salute 12 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007, per quanto riguarda l'elenco delle razze canine o degli incroci di queste razze ritenute pericolose, definisce le categorie di soggetti cui è interdetta la detenzione di tali cani.
 

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      L'articolo 2, al comma 1, dopo aver stabilito i divieti di importazione e di allevamento dei cani pericolosi, determina le regole di detenzione dei medesimi animali per chi già li possiede. Il comma 2 regola il trasporto di tali animali.
      L'articolo 3 prevede il divieto di circolazione dei cani pericolosi in luoghi pubblici e aperti al pubblico.
      L'articolo 4 stabilisce l'obbligo per i proprietari di sterilizzare i propri cani pericolosi entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 5 prevede, per i proprietari di cani pericolosi, l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi il cui massimale e il cui periodo minimo di durata sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      L'articolo 6, ai commi 1, 2 e 3, definisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli articoli della presente proposta di legge. Il comma 4 prevede, nel caso di violazione del divieto di circolazione, la confisca dell'animale a spese del proprietario e l'affidamento a una delle strutture pubbliche o private riconosciute idonee dall'azienda sanitaria locale competente per territorio. Il comma 5 attribuisce la competenza a irrogare le sanzioni al sindaco del comune in cui è stato accertato l'illecito.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Detenzione di cani pericolosi).

      1. I cani appartenenti alle razze o agli incroci di razze a rischio di aggressività individuati nell'elenco di cui all'allegato annesso all'ordinanza del Ministro della salute 12 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007, di seguito denominati «cani pericolosi», non possono essere acquistati o posseduti dai seguenti soggetti:

          a) minori di anni diciotto;

          b) interdetti o inabilitati per infermità mentale;

          c) delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

          d) sottoposti a misure di prevenzione personale o di sicurezza personale;

          e) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio punibile con la reclusione superiore a due anni;

          f) che hanno riportato condanna per i reati di cui agli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, e per i reati previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

          g) puniti con le sanzioni previste dall'articolo 6 per violazione delle norme della presente legge.

Art. 2.
(Divieti di importazione e di allevamento dei cani pericolosi).

      1. È fatto divieto assoluto di importare e di allevare cani pericolosi. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possiedono cani pericolosi,

 

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è fatto obbligo di custodire gli animali all'interno di proprietà private, in luoghi chiusi o recintati con materiale idoneo ad impedire la fuga, nonché di munire i medesimi animali di un guinzaglio recante gli estremi identificativi del proprietario.
      2. I cani pericolosi devono essere trasportati in modo da impedire che essi rechino offesa a persone o ad altri animali o a cose.

Art. 3.
(Divieto di circolazione dei cani pericolosi).

      1. È severamente vietata la circolazione dei cani pericolosi in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico.

Art. 4.
(Obbligo di sterilizzazione dei cani pericolosi).

      1. Ai proprietari di cani pericolosi è fatto obbligo di provvedere, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sterilizzazione degli animali.

Art. 5.
(Responsabilità civile).

      1. A chiunque detiene cani pericolosi è fatto obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, il cui massimale e il cui periodo minimo di durata sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Regime sanzionatorio).

      1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa

 

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pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 2.000 euro.
      2. La violazione dei divieti di cui all'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.500 euro a 7.000 euro.
      3. La violazione del divieto di cui all'articolo 3 e dell'obbligo di cui all'articolo 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 4.000 euro.
      4. All'accertamento della violazione del divieto di cui all'articolo 3 conseguono la confisca dell'animale a spese del proprietario e l'affidamento a una delle strutture pubbliche o private, riconosciute idonee dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, salvo prova contraria da parte del proprietario dell'animale da fornire entro quindici giorni dall'avvenuto accertamento della violazione.
      5. La competenza a irrogare le sanzioni previste dal presente articolo è attribuita al sindaco del comune in cui il fatto illecito è stato accertato.


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