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PDL 3316

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3316



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUFFO

Istituzione del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana

Presentata il 18 dicembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Le violenze nazifasciste tra il 1943 e il 1945 colpirono duramente la Lunigiana e toccarono le frazioni e l'abitato di Carrara. Centinaia furono i morti in questi luoghi. Chiusa la drammatica pagina del fascismo cominciò per i singoli e per le collettività il lungo percorso per elaborare con la ragione quei fatti. Ma ancora oggi essi sono una ferita aperta per le popolazioni che abitano quei luoghi.

      È dovere delle istituzioni tenere viva la memoria di quelle efferatezze, non solo per rispetto ai caduti e a chi è segnato da quei lutti, ma anche per mantenere salda la cultura di pace e di rispetto che ispira la nostra democrazia e per tramandare la conoscenza alle generazioni future. Dovere verso il passato, dunque, e dovere verso il futuro. È per questo che si propone l'istituzione del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana.

      I parchi della memoria sono uno strumento importante per l'insegnamento della storia, soprattutto in anni come i nostri in cui dei fatti storici si fa un uso pubblico ai fini solo di costruzioni politiche e il valore dell'antifascismo subisce, purtroppo, aggressioni continue. Di fronte alla strumentalizzazione deliberata di tanti interventi giornalistici e politici le istituzioni non devono rimanere in silenzio, ma devono approntare gli strumenti più adeguati per difendere valori, memorie, narrazioni storiche individuali e collettive. I parchi della memoria sono uno di questi strumenti.

      Ricordare non è un'azione da compiere solo un giorno all'anno, ma un lavoro continuo da rinnovare per vincere l'indifferenza verso il passato. Per praticare la
 

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memoria servono anche luoghi fisici. Tramite il luogo una comunità o un gruppo di persone si può riconoscere in un ricordo condiviso, e la sede fisica può diventare anche rappresentazione concettuale.

      Il luogo può anche essere un insieme di luoghi, secondo il concetto di «museo diffuso» introdotto negli ultimi anni dalla museografia.

      Nella denominazione del Parco nazionale, a fianco alla parola «memoria» è collocata la parola «pace», per sottolineare il carattere di attualità che va dato all'operazione del ricordare: quei fatti sono un insegnamento continuo e un viatico per la cultura e la pratica della pace. In questo senso va sottolineato che la memoria è una delle carte che abbiamo per poter condividere una comune identità europea.

      Il parco che si vuole istituire sarà gestito da un collegio presieduto da un presidente nominato dai sindaci dei comuni interessati. I suoi confini saranno definiti dal comune di Carrara e dalla comunità montana della Lunigiana. Esso promuoverà e organizzerà manifestazioni di diversa natura e studi sui temi dell'occupazione nazista, ma anche sui temi della pace e del disarmo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana).

      1. È istituito nel territorio del comune di Carrara e della comunità montana della Lunigiana il «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana, allo scopo di mantenere viva la memoria delle stragi nazifasciste che si svolsero in tale territorio e in altre parti d'Italia e d'Europa durante la seconda guerra mondiale e di contribuire al consolidarsi di una cultura di pace e di rispetto volta al ripudio di ogni forma di guerra e di violenza.

      2. Il territorio del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana comprende tutte le località dove si sono svolti eccidi. Alla definizione dei confini del territorio provvedono il comune di Carrara e la comunità montana della Lunigiana, sentite le associazioni locali la cui ragione sociale prevede la difesa, la diffusione e la valorizzazione dei valori della Resistenza, nonché la promozione di studi ad essi relativi, e le associazioni locali la cui ragione sociale prevede la diffusione e la valorizzazione della cultura della pace.

Art. 2.
(Compiti e funzioni).

      1. Il «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana promuove e organizza manifestazioni, nonché promuove e pubblica studi e documentazioni sui temi della memoria dell'occupazione nazista, della pace e del disarmo.

      2. Il «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana

 

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prevede l'assegnazione di premi nazionali e internazionali per pubblicazioni, ricerche inedite e opere di persone o di enti che contribuiscono a promuovere la pace, il disarmo e la collaborazione internazionali.

Art. 3.
(Organi di gestione).

      1. La gestione del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana è affidata a un collegio di gestione composto da undici membri scelti tra i rappresentanti del comune, della provincia e della regione, i rappresentanti delle associazioni della Resistenza, locali e nazionali, nonché studiosi e rappresentanti del mondo della cultura. Presiede il collegio un presidente nominato dai sindaci dei comuni interessati.
      2. Il collegio di cui al comma 1 definisce le modalità di gestione del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana e delle relative strutture, redigendo un progetto in conformità ai piani regolatori generali delle diverse località coinvolte e alle norme urbanistiche vigenti.
      3. Il collegio di gestione collabora con i competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della difesa.
      4. Il collegio di gestione è autorizzato ad assumere il personale necessario allo svolgimento delle attività e dei compiti del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana.
      5. Ai fini di cui al comma 4 il collegio di gestione può utilizzare personale comandato o posto in mobilità proveniente da altre amministrazioni pubbliche.

Art. 4.
(Norme finanziarie).

      1. Per le spese di primo impianto, per i servizi e per le infrastrutture logistiche,

 

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nonché per l'acquisto del terreno sede della struttura, è autorizzato uno stanziamento di 300.000 euro in favore del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
      2. Per le spese di funzionamento del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana è autorizzato uno stanziamento annuale di 50.000 euro.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 350.000 euro annui, si provvede, per gli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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