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PDL 2878

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2878



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ACERBO, MUNGO

Modifica all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per gli enti locali

Presentata il 9 luglio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Le casse degli enti locali, soprattutto dei comuni, sono sempre più spesso esangui e quando non lo sono talvolta risulta molto difficile utilizzare fondi già deliberati. Il novero sempre più vasto dei bisogni sociali sovente non è soddisfatto a causa dell'inelasticità delle norme del patto di stabilità interno. I commi da 676 a 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», hanno modificato in maniera sostanziale, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le regole destinate a produrre un'azione di miglioramento del bilancio posta a carico degli enti locali, prevedendo la revisione del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 e sancendo il ritorno ai vincoli sui saldi, così come già preannunciato in sede di Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011, riprendendo la logica del patto di stabilità di Maastricht.
      Il saldo finanziario è determinato quale differenza tra entrate finali (primi quattro titoli del bilancio) e spese finali (primi due titoli del bilancio).
      Per il rispetto del patto di stabilità interno occorre conseguire nel triennio 2007-2009 un saldo finanziario di competenza e di cassa migliorativo rispetto a quello medio del triennio 2003-2005.
      Dalle entrate finali è però escluso l'avanzo di amministrazione conseguito dalle citate amministrazioni, come ribadito nella circolare esplicativa del Ministero
 

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dell'economia e delle finanze n. 12 del 22 febbraio 2007 che, infatti, recita testualmente: «(...) si ritiene opportuno precisare che tra le entrate finali non si deve tener conto dell'avanzo di amministrazione, in quanto non rientrante in tali entrate (...)».
      La presente proposta di legge mira a correggere tale indicazione normativa dando l'opportunità agli enti locali interessati di poter finanziare alcune opere e spese strutturali con l'avanzo di amministrazione, neutralizzando gli effetti finanziari di tali spese a fronte della non computabilità degli avanzi di amministrazione tra le entrate.
      Nella vigenza dell'attuale normativa le amministrazioni locali si vedono infatti costrette a non applicare l'avanzo di amministrazione e, conseguentemente, a limitare gli investimenti, ben sapendo che l'eventuale applicazione avrebbe effetti peggiorativi sul saldo finanziario, sul quale inciderebbero soltanto le spese e non le entrate che ne derivano.
      Ciò determina che le amministrazioni locali che hanno realizzato nell'anno 2006 avanzi di amministrazione non possono utilizzarli nell'anno 2007 pena il mancato rispetto del patto di stabilità interno.
      La presente proposta di legge, differentemente da pur pregevoli proposte di legge di altri gruppi parlamentari, vuole selezionare le materie e gli investimenti per cui è consentito lo scomputo tra entrate finali e spese finali. Si tratta esclusivamente degli investimenti per l'edilizia residenziale pubblica, per la creazione e la manutenzione di verde pubblico nonché per l'edilizia scolastica e socio-sanitaria. La presente proposta di legge ambisce a concretizzare la finalità del «risarcimento sociale» di fasce e di ceti della società finora poco favoriti da una pur giusta politica di risanamento contabile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Spese di investimento finanziate mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione).

      1. All'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Limitatamente alla gestione di competenza, nel saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 non sono considerate le spese di investimento rivolte al finanziamento di piani pluriennali di edilizia residenziale pubblica, di opere manutentorie o realizzative di aree destinate a verde pubblico nonché all'edilizia scolastica e socio-sanitaria finanziate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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