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PDL 3319

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3319



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUFFO

Modifica dell'articolo 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121, in materia di formazione e aggiornamento del personale della Polizia di Stato

Presentata il 18 dicembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La questione della formazione delle Forze di polizia, e della Polizia di Stato in particolare, è ormai dibattuta da molti anni e richiede un intervento legislativo che potrebbe, in concreto, migliorare un settore strategico per la vita democratica dello Stato.
      La legge 1o aprile 1981, n. 121, con la quale si è voluto creare un corpo di polizia civile all'altezza degli attuali compiti di tutela della sicurezza e dei diritti dei cittadini, ma che ha anche dettato importanti princìpi di coordinamento tra tutte le Forze dell'ordine, ha previsto, all'articolo 60, le regole generali per la formazione e per l'aggiornamento del personale della Polizia di Stato.
      Ebbene, oggi tale articolo appare largamente insufficiente ad assicurare agli operatori della Polizia di Stato la preparazione necessaria a fronteggiare i problemi derivanti dall'accresciuta complessità del tessuto sociale.
      È dunque assolutamente indispensabile fornire alla Polizia di Stato gli strumenti per adeguare la propria azione ai nuovi bisogni di sicurezza provenienti dalla società, bisogni che oggi comportano una partecipazione attiva degli stessi cittadini all'elaborazione delle strategie più efficaci per la loro tutela. La presente proposta di legge si prefigge dunque di modificare l'impianto e i contenuti del citato articolo 60 della legge n. 121 del 1981.
      In primo luogo, come si fa al comma 1 del novellato articolo 60, si tratta di ribadire i princìpi e i valori guida espressi dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani e dal Codice di condotta per le Forze di polizia adottato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ai quali deve essere ispirata l'azione della Polizia di Stato.
      Da ciò deriva l'esigenza, ripresa al comma 2, che l'insegnamento e l'aggiornamento
 

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professionale forniscano a tutti gli operatori della Polizia di Stato le conoscenze culturali, tecniche e operative necessarie per lo svolgimento dei compiti di tutela e di promozione dei diritti individuali e collettivi, di sostegno delle vittime di reato e di tutela della legalità.
      La Polizia di Stato assume a pieno titolo le responsabilità di garante, anche se non il solo, dei diritti di cittadinanza e di agente di coesione sociale in concorso con gli altri enti pubblici e privati che si muovono in ambiti affini (comma 3).
      Uno degli strumenti prescelti per adeguare la formazione del personale della Polizia di Stato ai delicati compiti descritti è quello della interdisciplinarietà delle materie oggetto di insegnamento e di aggiornamento. Si tratta, in sostanza (comma 4), di affiancare alla preparazione giuridica anche una preparazione che coinvolga conoscenze, non generiche, di sociologia, psicologia ed economia al fine di allargare le competenze dell'operatore di polizia in ordine ai processi sociali che lo vedono, spesso, quale attore primario.
      È necessario, cioè, rompere quel criterio di autoreferenzialità che, molto spesso, guida l'azione della pubblica amministrazione rendendo, al contempo, pienamente operativo il concetto di formazione permanente (comma 7). Troppo spesso gli operatori della Polizia di Stato, soprattutto nei loro livelli gerarchici più bassi, dopo il corso di formazione iniziale sono letteralmente abbandonati a se stessi, mentre l'aggiornamento è affidato all'iniziativa e alle risorse personali.
      Questo è assolutamente insostenibile per una moderna Forza di polizia. È in gioco non soltanto l'aggiornamento professionale, elemento di per sé determinante per la qualità del servizio reso, ma la stessa motivazione personale dell'operatore che, grazie ad un'attenta e puntuale opera di formazione permanente, può sentirsi oggetto di reale attenzione da parte della propria amministrazione.
      Dei corsi di formazione e di aggiornamento deve essere reso conto in un apposito libretto che contribuisce a formare il curriculum vitae dell'operatore. Tale documento, insieme al fascicolo personale, diventa elemento di valutazione per l'affidamento di incarichi adeguati alla preparazione e alle aspirazioni di ciascuno (comma 7).
      La formazione e la preparazione devono inoltre prevedere periodi di applicazione pratica presso enti interni ed esterni (commi 5 e 6).
      Questa sorta di tirocinio cerca di affrontare due ordini di problemi. Da un lato, l'operatore della polizia ha, spesso, una scarsa conoscenza dei soggetti che, sul territorio, operano in ambiti coinvolti nelle tematiche della sicurezza, siano essi soggetti pubblici o privati; si pensi, per esempio, a coloro che si occupano di marginalità sociale, di recupero delle tossicodipendenze o che sono impegnati sul fronte dell'educazione alla legalità delle fasce sociali più giovani. Sono quindi previsti nella presente proposta di legge specifici periodi di applicazione presso tali strutture allo scopo di apprenderne le regole di funzionamento e di conoscere da vicino i ruoli esercitati da coloro che ne sono protagonisti.
      Dall'altro lato, la semplice permanenza dell'operatore di polizia presso una delle scuole di formazione previste dalla legge n. 121 del 1981 da sola non basta a fornire gli elementi necessari per l'effettivo ingresso nel mondo del lavoro.
      Il passaggio dalla teoria alla pratica va accompagnato con maggiore attenzione. Ecco perché la presente proposta di legge prevede, già durante i corsi di formazione, periodi di applicazione presso le strutture operative della Polizia di Stato; è prevista, inoltre, presso tutti i reparti, centrali e periferici, l'istituzione di specifiche figure di tutor interni che accompagnano il nuovo arrivato nel delicato periodo di acclimatamento al nuovo ufficio, anche allo scopo di trasmettergli le regole di funzionamento generali nonché di istruirlo sul ruolo globale esercitato nella comunità nella quale esso è inserito (comma 8).
      Quanto ai contenuti e ai programmi di insegnamento, questi devono essere aperti al contributo della società civile e dei
 

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soggetti che ne fanno parte. Una specifica commissione mista presieduta dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza (comma 9) e formata da autorevoli personalità scelte nel campo dei diritti umani, delle materie giuridiche e sociologiche e delle scienze della formazione, è incaricata di redigere i programmi di insegnamento, nonché di individuare gli ambiti esterni all'Amministrazione della pubblica sicurezza nei quali svolgere i periodi di applicazione.
      Alla commissione spetta anche il compito di indicare i criteri generali di valutazione di tali periodi per il loro inserimento nel libretto personale della formazione e dell'aggiornamento. Per quanto riguarda i soggetti chiamati a fare formazione (comma 10), costituiscono ambiti privilegiati di reclutamento le università e le associazioni che si occupano di tutela dei diritti e di integrazione sociale.
      Al Ministro dell'interno spetta il compito di riferire annualmente al Parlamento (comma 11). Sono, infine, mantenute inalterate le strutture della Polizia di Stato deputate alla formazione e all'aggiornamento dei suoi operatori (comma 12).
      La presente proposta di legge, che riproduce in sostanza l'analoga proposta di legge atto Camera n. 2970 della XIV legislatura, scaturisce dalle esperienze e dalle riflessioni di diversi soggetti impegnati da molti anni sui temi in oggetto e, in particolare, dell'associazione «Antigone».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 60. - (Formazione e aggiornamento professionale). - 1. La formazione e l'aggiornamento professionale della Polizia di Stato sono ispirati ai princìpi della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C364 del 18 dicembre 2000, delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia nonché ai princìpi dettati nel Codice di condotta per le Forze di polizia adottato con risoluzione 34/169 del 17 dicembre 1979 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
      2. Le materie oggetto di insegnamento e i programmi dei corsi di aggiornamento professionale concorrono a fornire a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato le conoscenze culturali, tecniche e operative necessarie per lo svolgimento dei compiti di tutela e di promozione dei diritti individuali e collettivi, di sostegno alle vittime di reato e di tutela della legalità.
      3. Obiettivo primario della formazione e dell'aggiornamento professionale è assicurare l'insegnamento di elementi utili per garantire i diritti di cittadinanza e la coesione sociale in concorso con gli altri enti pubblici e privati.
      4. La formazione e l'aggiornamento professionale sono improntati al criterio dell'interdisciplinarietà. L'insegnamento delle materie giuridiche è integrato con l'insegnamento, a tutti i livelli gerarchici, di elementi di sociologia, di psicologia e di economia, al fine di accrescere la capacità delle Forze di polizia di operare con efficacia nel tessuto sociale orientandosi verso le

 

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specifiche aspettative di tutela e di sicurezza delle popolazioni residenti.
      5. I programmi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono congrui periodi di tirocinio svolti presso organismi governativi e non governativi che operano sul territorio allo scopo di accrescere le conoscenze dell'operatore sul ruolo e sulle funzioni delle strutture, pubbliche e private, istituzionali e non, operanti a livello di comunità locali.
      6. Una parte dei corsi di formazione professionale è obbligatoriamente svolta presso una struttura operativa dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
      7. La vita professionale dell'operatore di polizia è improntata ai criteri della formazione permanente e dell'integrazione del proprio sapere professionale con le tecniche d'intervento di altri soggetti operanti nel campo della tutela dei diritti umani, delle politiche sociali, della sicurezza e della legalità. L'intero percorso formativo è annotato in uno specifico libretto della formazione e dell'aggiornamento professionale, e costituisce elemento del curriculum vitae dell'operatore nonché elemento di valutazione primaria per l'assegnazione di incarichi e di ruoli negli ambiti di competenza.
      8. Il servizio attivo presso le dipendenze centrali o periferiche è sempre preceduto da un periodo di affiancamento con soggetti preventivamente individuati nell'ambito dell'ufficio di appartenenza, con lo scopo di accompagnare l'operatore nella conoscenza della struttura nella quale è stato inserito. I periodi di affiancamento sono annotati nel libretto della formazione e dell'aggiornamento professionale di cui al comma 7.
      9. I programmi di formazione professionale e la valutazione dei periodi di affiancamento di cui al comma 8 sono decisi con decreto dal Ministro dell'interno, su indicazione di una commissione mista presieduta dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da altri quattro membri scelti dal medesimo Ministro tra personalità autorevoli nei campi delle discipline dei
 

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diritti umani, delle materie giuridiche e sociologiche nonché delle scienze della formazione.
      10. L'individuazione dei soggetti responsabili della formazione e dei soggetti incaricati dell'aggiornamento professionale della Polizia di Stato è improntata al massimo coinvolgimento della società civile. Costituiscono ambiti privilegiati le università e le associazioni che si occupano di tutela dei diritti umani e di integrazione sociale.
      11. Sulla formazione professionale attuata ai sensi del presente articolo il Ministro dell'interno riferisce una volta all'anno al Parlamento.
      12. Le scuole di formazione del personale della Polizia di Stato sono individuate nelle seguenti: scuole per agenti, istituti per sovrintendenti di polizia, istituto di perfezionamento per ispettori di polizia, istituto superiore di polizia, centri e scuole di specializzazione, di addestramento e di aggiornamento».


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