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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2224 |
a) di istituire un Comitato permanente che operi presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che determini i criteri di
b) di istituire uno specifico Fondo nel quale fare confluire le risorse necessarie ad attuare le linee politiche concordate dall'istituendo Comitato.
In considerazione della necessità di dare, al più presto, una risposta al Paese riguardo ai problemi legati all'emergenza idrica e alla gestione delle acque, si raccomanda una sollecita approvazione della presente proposta di legge.
1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica di gestione delle risorse idriche, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Comitato permanente per le politiche di gestione delle risorse idriche, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato partecipano i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il Comitato provvede all'individuazione dei criteri e degli indirizzi per la realizzazione di specifici interventi relativi alla politica di gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento:
a) alla riduzione del rischio idro-geologico;
b) alla gestione delle risorse idriche;
c) alla realizzazione di opere finalizzate alla realizzazione e alla straordinaria manutenzione di impianti di invaso, adduzione, presa e distribuzione delle acque;
d) al monitoraggio dell'approvvigionamento e dell'utilizzo delle acque;
e) alla formulazione di proposte di modifica della legislazione vigente in materia di uso delle acque, manutenzione del territorio e difesa degli assetti idrogeologici.
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi attuati sulla base dei criteri e degli indirizzi individuati dal Comitato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gestione delle risorse idriche», la cui dotazione è determinata annualmente, su base triennale, in sede di legge finanziaria. Il Fondo è iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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