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PDL 2224

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2224



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DOZZO

Istituzione del Comitato permanente per le politiche di gestione delle risorse idriche

Presentata il 7 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'anomalo andamento climatico registrato negli ultimi anni e, in specie, la carenza di precipitazioni piovose e nevose che ha caratterizzato l'autunno del 2006 e che sta caratterizzando i correnti mesi invernali prefigurano il ripetersi, anche per la prossima estate, di situazioni di grave emergenza idrica, paragonabili a quelle già vissute negli anni scorsi e, in particolare, nell'anno 2003. Per tale motivo, la necessità di affrontare il problema della gestione delle acque per i diversi fini cui esse sono utilizzate è da considerare non solo di pressante attualità, ma anche e soprattutto una vera e propria esigenza strategica di assoluta rilevanza nazionale.
      Pochi sanno che circa la metà delle acque è destinata all'irrigazione agricola e che una buona metà di tali acque è perduta a causa di inefficienze o di obsolescenze dei sistemi di presa e di distribuzione. A ciò si aggiunga che la quasi totalità delle opere irrigue presenti nel Paese è stata realizzata in tempi oramai lontani e quindi risente sia dell'usura del tempo, sia dell'inadeguatezza a servire aree territoriali, sulle quali, nel corso dei decenni, è enormemente aumentata la pressione degli insediamenti umani e produttivi, divenuti molto più numerosi rispetto agli anni in cui le stesse opere furono progettate e realizzate.
      Ciò considerato, e al fine di ricercare un momento di contatto e di coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali che oggi sono competenti in materia di gestione delle acque e del territorio, con la presente proposta di legge si prevede:

          a) di istituire un Comitato permanente che operi presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che determini i criteri di

 

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indirizzo in materia di politica di gestione delle acque;

          b) di istituire uno specifico Fondo nel quale fare confluire le risorse necessarie ad attuare le linee politiche concordate dall'istituendo Comitato.

      In considerazione della necessità di dare, al più presto, una risposta al Paese riguardo ai problemi legati all'emergenza idrica e alla gestione delle acque, si raccomanda una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Comitato permanente per le politiche di gestione delle risorse idriche).

      1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica di gestione delle risorse idriche, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Comitato permanente per le politiche di gestione delle risorse idriche, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato partecipano i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      3. Il Comitato provvede all'individuazione dei criteri e degli indirizzi per la realizzazione di specifici interventi relativi alla politica di gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento:

          a) alla riduzione del rischio idro-geologico;

          b) alla gestione delle risorse idriche;

          c) alla realizzazione di opere finalizzate alla realizzazione e alla straordinaria manutenzione di impianti di invaso, adduzione, presa e distribuzione delle acque;

          d) al monitoraggio dell'approvvigionamento e dell'utilizzo delle acque;

          e) alla formulazione di proposte di modifica della legislazione vigente in materia di uso delle acque, manutenzione del territorio e difesa degli assetti idrogeologici.

 

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Art. 2.
(Fondo per la gestione delle risorse idriche).

      1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi attuati sulla base dei criteri e degli indirizzi individuati dal Comitato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gestione delle risorse idriche», la cui dotazione è determinata annualmente, su base triennale, in sede di legge finanziaria. Il Fondo è iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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